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Sulla individuazione del mobbing nella pubblica amministrazione
Commento a cura di G. Porreca.
Perché sia configurato un mobbing è necessaria la sussistenza di una concorrenza di elementi quali a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore e d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. E’ quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale Bari Puglia. Va pertanto esclusa, sostiene il T.A.R. la ricorrenza di una condotta mobbizzante quando la valutazione complessiva dell'insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare elementi e episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.
In particolare, la condotta di mobbing dell'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, consistente in comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione deve essere provata dal dipendente ed in ogni caso determinati comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione.
Il caso
Un ufficiale ha citato in giudizio l’amministrazione militare di appartenenza chiedendo un risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da condotte di mobbing asseritamente poste in essere nei suoi confronti da colleghi e da superiori gerarchici nel corso di innumerevoli anni di servizio. Il ricorrente ha messo in evidenza alcuni episodi a suo dire sintomatici di una condotta mobbizzante mentre l’amministrazione di appartenenza resistente ha negato qualsiasi comportamento mobbizzante facendo presente che nei confronti dell’ufficiale non ha messo in atto alcun demansionamento, che lo stesso ha ottenuto una nuova sede di lavoro nonché un incarico previsto per il ruolo ed il grado da lui rivestito ed ancora che lo stesso è stato sottoposto a numerose visite mediche che hanno attestato la sua idoneità al servizio, che l’ufficiale aveva presentate innumerevoli istanze al fine del conferimento con i propri superiori tutte accolte e che pertanto non vi era alcun elemento da far pensare ad una condotta di mobbing.
Il ricorso e le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, ha però respinto il ricorso sostenendo che "la regola generale dell'onere probatorio, secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui fonda la pretesa avanzata, trova infatti integrale applicazione nel giudizio risarcitorio, nel quale non ricorre quella diseguaglianza di posizioni tra amministrazione e privato che giustifica nel giudizio di legittimità l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3380) ed ancora che "L'azione risarcitoria non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell'onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) in quanto inerente a processo avente ad oggetto diritti (risarcitori); ed invero, trattandosi di giudizio che verte principalmente sull'esistenza delle condizioni perché un danno possa ritenersi ingiusto, occorre innanzitutto la prova della sua esistenza e del suo ammontare, consistente nella verifica positiva degli specifici requisiti e, in particolare, nell'accertamento di una effettiva lesione alla propria posizione giuridica soggettiva tutelata ovvero la violazione della norma giuridica che attribuisce la protezione a tale interesse" (Consiglio di Stato Sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2435).”Spetta alle parti” , ha quindi proseguito il T.A.R., “l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni." per cui il Collegio nel caso in esame ha ritenuto di rigettare il ricorso non avendo il ricorrente provveduto a fornire prova alcuna della "condotta persecutoria" dell'intento persecutorio della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.
Richiamando, altresì la sentenza della Corte di Cassazione civile Sez. lav. n. 3785 del 17 febbraio 2009, ha precisato il Tribunale amministrativo che “Per ‘mobbing’ si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” per cui ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: “a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.".
Citando, inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 2272 del 21 aprile 2010, ancora ha sostenuto il T.A.R. che "La ricorrenza di una condotta mobbizzante va esclusa quante volte la valutazione complessiva dell'insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare ‘singulatim’ elementi e episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro". Secondo il Collegio amministrativo giudicante, ancora, “La condotta di mobbing dell'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, consistente in comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali nei confronti di un suo dipendente, deve da quest'ultimo essere provata e, a tal fine, valenza decisiva è assunta dall'accertamento dell'elemento soggettivo, e cioè dalla prova del disegno persecutorio (Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 1991)" e costituisce mobbing “l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato; sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa. Tuttavia, determinati comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione (Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015) ".
“È evidente” ha quindi concluso la Sez. I pronunciandosi definitivamente sul sul rigetto del ricorso, “che nel caso di specie i comportamenti posti in essere dalla P.A. resistente nei confronti dell'odierno ricorrente non si caratterizzano per il carattere unitariamente persecutorio e discriminante (il cui onere probatorio, rimasto inadempiuto, gravava - come detto - su parte ricorrente) mancando altresì la prova del disegno persecutorio. Né detti comportamenti possono essere qualificati come ‘mobbing’ posto che la stessa amministrazione, come visto in precedenza, ha dimostrato nel corso del presente giudizio che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione”.

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Rispondi Autore: g. s. ![]() | 19/07/2014 (02:27:41) |
i sopra detti ultimi gravi accadimenti familiari (doc. 104). Ebbene in merito a tale istanza come anche a quella precedente datata 03/02/2008 (di cui sopra al punto 74) eppure avendovi chiaramente esposto della necessità di una minore orfana di essere assistita dal padre e unico genitore rimastole, a mezzo lettera del 6/11/2008 il sottoscritto ricevette risposta negativa (doc. 105); 77) che successivamente, dopo un perentorio preavviso verbale del Dr. Pacioni, allora responsabile dell’Ufficio Sicurezza dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci (ove il sottoscritto prestava servizio) con decorrenza 01/03/2009 al sottoscritto venne anche sospeso il turno agevolato 9.00/15.00 con conseguenti intuibili problemi di gestione degli impegni della figlia (essendo lui stesso a doversene occupare e da solo) ed in merito riferendogli che questo sarebbe stato riattivato solo presentando una nuova istanza - pur ben sapendo però che, nella sostanza, questa sarebbe stata praticamente identica alla precedente (entrambe visibili ai doc. 102 e 103) non potendo ovviamente essere mutata la sua condizione di lutto familiare ed attinente necessità di assistere la figlia. A tal punto il sottoscritto riteneva allora di mettersi a rapporto con il Reggente la V^ Zona di Polizia di Frontiera Dr. Capelli il quale, comprensivamente, disponeva la sua immediata aggregazione all’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Roma - Urbe (doc. 106); 78) che presso tale nuovo Ufficio, lasciato trascorrere un certo periodo di tempo per non rischiare di farsi vedere dai colleghi come un para problemi per scansare fatiche, il sottoscritto chiese di non essere impiegato in turni di servizio con orario 19.00/24.00 ed in tale senso spiegando (ancora) di essere impegnato in compiti di assistenza continuativa alla propria figlia minore e orfana. Tale richiesta trovò finalmente accoglimento dopo più settimane di attesa, per poi essere a distanza di due mesi improvvisamente revocata con un secco preavviso verbale del responsabile dell’Ufficio della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Roma Urbe Ispettore Capo Tutone Fabrizio - con pertanto nuovi problemi per il sottoscritto di gestione degli impegni della figlia e ciò fin a quando, ricoordinando tali proprie necessità con una certa dose di coraggio, nuovamente si fece sotto per questa volta ottenere l’autorizzazione ad effettuare una turnazione fissa con orario 8.00/14.00 (unico orario eventualmente autorizzabile presso tale Ufficio) infine anche accolta sì ma dopo come “epidemiche” chiacchiere relative ad un ritenuto molto probabile rigetto della stessa e con puntuali cicchetti del di lì responsabile innanzi al minimo ritardo, seppur inerente l’accompagnamento della propria figlia a scuola, preavvisato per non creare disservizi e recuperato a fine turno come da regolamento; 79) che il 9/03/2009 il sottoscritto sporgeva denuncia - querela alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario; 80) che solo allora, con i primi movimenti di personale del 5/5/2010, il sottoscritto fu trasferito all’Ispettorato di P. S. Vaticano - ma anche qui, malgrado ogni suo comportamento di correttezza ed osservanza, ben presto dovette subire illegittimi o quanto meno anomali procedimenti e pretestuosi comportamenti ostativi dei propri diritti/doveri di padre e di Legge, appresso specificando però solo quelli che può documentare; *** si evidenzia che il sottoscritto ritenne di informare il Dirigente dell’Ispettorato di P. S. Vaticano della propria anomala e perdurante situazione lavorativa con un atto di relazione del 26/11/2010, ciò per tutti i doverosi interventi di Legge che a tutela della sua integrità morale avrebbero dovuto essere posti in essere (!); *** 81) che con notifica del 4/05/2011 veniva instaurato nei confronti del sottoscritto un procedimento disciplinare (doc. 107) accusandolo di non essersi presentato in ufficio alle ore 6.00 (per effettuare un turno di servizio con orario 6.00/12.00) ma bensì alle ore 8.00 (per effettuare un turno di servizio con orario 8.00/1400, come del resto prevedeva la programmazione settimanale dell’Ufficio). Il sottoscritto produceva quindi le deduzioni (doc. 108) con cui, in particolare, esponeva di non essere stato avvertito da chi di dovere della variazione di due ore dell’orario di servizio originariamente previsto (come stabilisce l’Art. 7, comma 8, dell’A.N.Q. Polizia di Stato) che peraltro neanche avrebbe dovuto essere attuata (la variazione) essendo stato tale turno 8.00/14.00 espressamente autorizzato e senza eccezioni, con un provvedimento del Dirigente dell’Ufficio e che appena quindici (15) minuti dopo avere preso servizio, ovvero intorno alle ore 8.15, si era anche sentito male al punto da doversi recare al vicino Pronto Soccorso Ospedaliero, ove veniva emesso nei suoi confronti un (1) giorno di prognosi per: “Lombosciatalgia acuta dx. Difficoltà alla deambulazione. Contrattura muscoli lombari con dolore alla digitopressione” e praticata terapia Toradol (doc. 109) - risultando ancora, per la seconda volta (di cui sopra al punto 16) che il giorno della presunta mancanza e di avvio di un procedimento disciplinare è lo stesso di una invalidante diagnosi e prognosi Ospedaliera (sic!); Comunque le deduzioni difensive del sottoscritto (doc. 108) vennero respinte con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio (doc. 110) avverso il quale il sottoscritto produceva ricorso al Capo della Polizia (doc. 111) anche respinto (doc. 112) - ci si poteva scommettere (!); 82) che pochi mesi dopo il Dirigente Aiello faceva instaurare un 2° procedimento disciplinare nei confronti del sottoscritto ai sensi dell’Art. 4, commi 4 e 18, D.P.R. 737/1981, accusando questi di non avere onorato dei debiti (doc. 113). Il sottoscritto produceva le deduzioni con cui, in particolare, premetteva che alla base della propria situazione debitoria vi erano numerosi illegittimi e pretestuosi provvedimenti adottati dall’Amministrazione di appartenenza, nonché di non aver ricevuto notizie di problematiche di alcun genere dalla propria Agenzia Unicredit, presso cui facevano capo le richieste di pagamento, nonché di fiducia mal riposta in un Avvocato (Luigi Parenti) a cui lo stesso non conferì mandato né altra forma di autorizzazione a procedere professionalmente ed eppur trovandosi con lo stesso che, quindi di propria assoluta iniziativa, avrebbe svolto comunque attività e pare per un importo vicino ai 20.000,00 Euro (doc. 114). Le deduzioni difensive furono comunque respinte (doc. 115) inducendo lo stesso a produrre un ulteriore ricorso al Capo della Polizia (doc. 116) anche respinto (doc. 117) - ci si poteva scommettere anche per questo caso (!); 83) che dal Dirigente Aiello fu (due volte) respinta una legittima istanza di accesso ai documenti amministrativi prodottagli dal sottoscritto (doc. 118) obbligandolo, in tutela dei propri diritti, a produrre un ricorso alla competente Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (doc. 119) che ne accoglieva le ragioni con invito rivolto all’Ufficio ad ottemperare (doc. 120) e che infatti ottemperava senza presentare ulteriori pretesti (doc. 121); 84) che il 12/3/2012 il sottoscritto produceva al Dirigente Aiello istanza per essere autorizzato ad espletare servizio con turno agevolato in regime di settimana corta ed anche allora spiegando che ne avrebbe fatto utilizzo di assistenza continuativa alla propria figlia minore (e orfana) anche nel sabato e la domenica in cui la scuola della stessa rimaneva chiusa (doc. 122). In merito il sottoscritto ricevette risposta negativa (doc. 123) eppur essendo tale stesso turno agevolato già stato concesso e addirittura a regime di servizio esterno, proprio presso tal Ispettorato di P. S. “Vaticano” dal precedente Dirigente Callini, pertanto con un precedente dell’Ufficio che non avrebbe dovuto essere ignorato e comunque pur avendone potuto motivatamente disporre lo spostamento ai servizi interni, non incontrando quindi gli addotti ostacoli di natura legislativa (!). A seguito di tal evidentemente pretestuoso diniego il sottoscritto dovette utilizzare i propri giorni di C. O. (congedo ordinario) e P. L. (permesso legge) per assicurare la propria continuativa presenza ed assistenza alla figlia; 85) che il 02/05/2012 fu notificata al sottoscritto un altra lettera di contestazione disciplinare, così accusandolo di essersi presentato in Ufficio ad espletare un turno di servizio in regime di straordinario programmato con circa un (1) ora di ritardo (doc. 124). Il sottoscritto produceva le deduzioni difensive con le quali - in particolare, oltre a pretestuosi e illegittimi fatti a mezzo solo dei quali era stato possibile formulare le accuse - rappresentava di non avere fornito la propria indispensabile adesione allo statuto volontario dello straordinario programmato per quel trimestre 2012 e che pertanto nessun obbligo poteva incombere sullo stesso (doc. 125) - queste furono comunque respinte (doc. 126) inducendolo a produrre ancora ricorso al Capo della Polizia (doc. 127) anche respinto (doc. 128) - ed anche qui ci si poteva scommettere sopra; 86) che in data 4/08/2012 il sottoscritto produceva un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ed in data 17/1/2013 un secondo atto di denuncia - querela; 87) nei seguenti punti sono esposte invece le fasi iniziali dell’ultimo pretestuoso e palesemente illegittimo invio del sottoscritto a sottoporsi ad accertamenti di natura psichica (presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica di Castro Pretorio) su fatti motivazionali, questi ennesimi, esposti il 29/03/2013 dal Dirigente Avola dell’Ispettorato di P. S. Vaticano (doc. 137) in merito ai quali - essendo stati pochi giorni dopo l’ennesimo riconoscimento della sua idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, posti anche alla base di un provvedimento di aggregazione nonché di trasferimento di ufficio d’autorità - venne data occasione allo stesso di produrre le proprie versioni dei fatti o deduzioni difensive (doc. 138) vanamente illuminanti però la realtà dei fatti poiché rimaste inascoltate e senza riscontro; APPRESSO, ECCO QUINDI COME INIZIA IL PROCEDIMENTO DI NATURA PSICHICA ATTUALMENTE IN CORSO SUL SOTTOSCRITTO; 88) che il sottoscritto, poiché dolorante alla schiena, il 10/04/2013 si recava presso la Sala Medica del III Settore Sanitario del Ministero dell’Interno ove, dal Medico Capo Dott.ssa Martella Susanna, veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per: “Lombosciatalgia acuta in discopatia L4 - L5” con prognosi di otto giorni (doc. 129) senza ravvisare nello stesso disagi e/o malesseri di altra natura (psichica) proprio perché inesistenti e proprio perché, altrimenti, doverosamente, avrebbe dovuto emettere un ulteriore e specifico provvedimento nei confronti della sua persona; 89) che decorsa tale prognosi ma essendo stato sottoposto a operazione chirurgica orale la mattina seguente del 18/04/2013, il sottoscritto si recò nuovamente presso la suddetta Sala Medica Ministero dell’Interno con la certificazione dentistica, per farla confermare. Lì, dal Medico Capo Dott.ssa Loreto M. Francesca, apponendovi su questa il proprio visto p. p. v., ne veniva per l’appunto confermata sia diagnosi che prognosi (doc. 130) e senza che, neanche da costei - eppur avendo accennato, incredula e con evidente disaccordo, alla richiesta del Dirigente Avola (doc. 137) di fargli effettuare accertamenti di natura psichica - fossero stati ravvisati disagi e/o malesseri di tale natura proprio perché inesistenti e proprio perché, altrimenti, avrebbe dovuto doverosamente emettere un ulteriore e specifico provvedimento; *** si evidenzia che il sottoscritto informava anche il Dirigente di tale III Settore Sanitario del Ministero dell’Interno di tale anomala e perdurante situazione lavorativa con riservata del 22/04/2013, ciò per i doverosi interventi di Legge che, almeno allora, dovuto essere posti in essere a tutela dell’integrità morale dello stesso oltre che della salute (!); *** 90) che decorsa anche tale prognosi (questa di 7 gg.) ma accusando ancora dolore, il giorno dopo 25/4/2013 il sottoscritto si recò all’A.S.L. RM-A di Via Lampedusa (essendo chiuso il suddetto III Settore Sanitario) ove, dalla Dott.ssa Ferraro Anna Maria, gli fu rilasciata una certificazione medica attestante: “postumi di intervento di chirurgia orale” con un (1) giorno di prognosi (doc. 131) e senza che, neanche da costei, fossero stati ravvisati disagi e/o malesseri di natura psichica, proprio perché inesistenti e proprio perché, altrimenti, avrebbe dovuto doverosamente refertarli con un ulteriore e specifico provvedimento; 91) che decorsa anche tale prognosi ma risentendo dei postumi dell’intervento di chirurgia orale, il giorno dopo 26/04/2013 il sottoscritto si recò presso il suddetto III° Settore Sanitario del Ministero dell’Interno ove, dal Medico Capo Dott.ssa Eliana D’Annibali, prima di ogni altro impulso, gli veniva manifestata incredulità e forte disaccordo per quanto gli era stato ordinato dal proprio Dirigente Dott.ssa Daniela Zambelli (lì assente) e addirittura a mezzo di postilla cartacea apposta sul computer dell’Ufficio, per i contenuti della quale lo stesso avrebbe dovuto essere accompagnato (forzatamente) presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica non appena si presentava presso quel Settore Sanitario o l’Ufficio di appartenenza (allora l’Ispettorato di P. S. Vaticano) e ciò al di là del fatto che non ve ne fossero i necessari presupposti (tale incontro è documentato dal file_audio_1 allegato); 92) che tale ingiustificata e quindi irregolare richiesta di accompagnamento del sottoscritto veniva glissata dal Medico Capo Dott.ssa Eliana D’Annibali che, però, comunque doveva ordinare al sottoscritto eppur non avendo ravvisato nello stesso disagi e/o malesseri di natura psichica (file_audio_1) di recarsi il 29/4/2013 presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica ed a tale fine ponendo nelle sue mani un proprio breve scritto su carta intestata dell’ufficio (doc. 133) privo, infatti, della indispensabile diagnosi motivante il provvedimento (di avvio a visita) poiché, non avendo per l’appunto ravvisato nulla, come dalla stessa testualmente esternato: “Non sapeva che mettere” (sic!); 93) che in merito a tali fatti il sottoscritto sporgeva ulteriore denuncia - querela all’A. G.; 94) che nonostante l’evidente pretestuosità e illegittimità dell’ordine, il 29/4/2013, dovendovi comunque ottemperare come da regolamento, il sottoscritto si recava al Centro di Neurologia e Psicologia Medica ove veniva sottoposto ai specifici test e colloqui, con infine esito favorevole allo stesso ed ordine a ivi ri-presentarsi nella mattinata del giorno seguente 30/04/2013; 95) che in tale data del 30/04/2013, senza ulteriori test o colloqui, al sottoscritto veniva comunicata la riconosciutagli idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato ma appioppandogli però un provvedimento di sorveglianza medica che, con tutto il rispetto, considerate le basi e quanto precedentemente verificatosi (di cui a tutta la suddetta esposizione) si ritiene sia stato emesso null’altro che per le stesse finalità estromettenti di sempre e per non contraddire clamorosamente Chi della suddetta Sala Medica del III° Settore Sanitario del Ministero dell’Interno aveva ritenuto di prendere le determinazioni iniziali relative al suo avvio a visita (di cui sopra al punto 91 e 92) e nonostante non ve ne fossero i presupposti (!); 96) che subito a seguito del suddetto comunque favorevole giudizio di idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, inoltre (come accennato sopra al punto 87) veniva notificato al sottoscritto presso l’Ufficio di appartenenza Ispettorato di P. S. Vaticano, un provvedimento di aggregazione d’autorità (doc. 134) e neanche due minuti dopo, con una seconda notifica, anche l’apertura di un procedimento di trasferimento di ufficio d’autorità (doc. 135) - ambedue provvedimenti (ed oltre a quello sopra detto di accertamenti psichici per l’appunto) con alla base la suddetta nota del Dirigente E. Avola (doc. 137) avversata con fondate deduzioni difensive (doc. 138) ma di fatto ampiamente ignorate con il suo trasferimento all’Autocentro di Polizia di Via Magnasco (doc. 136); SI EVIDENZIA CHE I COMPORTAMENTI CALUNNIOSI O FRUTTO DI TRAVISAMENTI ED EVIDENTI EQUIVOCI POSTI IN ESSERE DAL PERSONALE POLIZIA E CIVILE NOMINATO NEL SUDDETTO ATTO DEL DIRIGENTE ENRICO AVOLA (doc. 137) SONO STATI DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA; 97) che il data 04/11/2013 il sottoscritto veniva ancora sottoposto ad accertamenti di natura psichica presso il Centro di Neurologia e Psicologia Medica (doc. 139) con in conclusione riferito esito di sì idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato ma mantenendo attivo nei suoi confronti il provvedimento di sorveglianza medica e con annesso avvertimento che ad una eventuale ulteriore segnalazione - quindi niente di più facilmente e prossimo a verificarsi, suo malgrado (considerato l’aspro clima lavorativo) - lo si sarebbe inviato direttamente al settore Neurologia e Psichiatria del C. M. O. di Roma Cecchignola; ATTI E RISULTANZE DI TALE PROCEDIMENTO PSICHICO SONO VISIBILI NELLA CARTELLA: ATTUALE_PROCEDIMENTO_PSICHICO; 98) che il 2/12/2013 il sottoscritto veniva convocato presso l’Ufficio Matricola dell’attuale Ufficio di appartenenza “Autocentro di Polizia” e lì, relativamente al periodo di appartenenza all’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, a mezzo di rapporto informativo, gli veniva comunicato p. p. v. il seguente astruso e articolato avversamente, giudizio comportamentale: “Il dipendente, nell’anno di riferimento non ha evidenziato elevate conoscenze delle disposizioni particolari attinenti alle proprie attribuzioni; il dipendente nel corso dell’anno non ha dimostrato massima cura ed attenzione alla persona e all’aspetto esteriore; il dipendente nell’anno di riferimento non ha fornito un positivo rendimento ma è risultato insoddisfacente per il buon andamento dell’ufficio”, anche e ovviamente concordato dal Dirigente Avola come segue: “Concordo con il giudizio espresso dal compilatore (Dott.ssa Federici Francesca) anche in relazione alle variazioni in negativo approvate rispetto al precedente periodo, in quanto nell’anno cui si riferisce il presente rapporto informativo il dipendente ha posto in essere comportamenti censurati disciplinarmente, ma ha anche tenuto al di fuori del servizio una condotta non conforme allo stato giuridico richiesto e oggetto, tra l’altro, di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria da parte di privati cittadini” (doc. 140). Il sottoscritto evidenzia che non ha proposto ricorso avverso tale “giudizio” per il profondo rispetto che nutre nei confronti del Dirigente Avola (ed anche per motivi economici) dissentendo comunque dallo stesso per gli evidenti motivi su esposti nella narrazione dei fatti di riferimento e chiarendo che l’A. G. è stata interessata sì ma dal sottoscritto e al comportamento calunnioso di tali condomini, per essere più precisi; *** si evidenzia che con nota del 5/12/2013 il sottoscritto provvedeva a informare della propria anomala e di fatto perdurante (ancor oggi) situazione lavorativa anche il Direttore del proprio Ufficio di appartenenza Autocentro di Polizia, ciò per tutti gli interventi a tutela che avrebbero dovuto quindi essere posti in essere; *** PRESSO L’ATTUALE UFFICIO DI APPARTENENZA 99) nel mese di Aprile c. a. il sottoscritto veniva accusato dalla donna delle pulizie di avere tenuto nei confronti della stessa comportamenti scorretti. Convocato dal Dirigente dell’Ufficio, questi non ravvisava fondatezza nell’accuse evidentemente strampalate della stessa, non adottando alcun provvedimento. Alla luce di tale fatto non unico nel suo genere ed anche di specifici precedenti (di cui alla soprastante narrazione ai punti 28 e 30) pare evidente che il sottoscritto o è una sorta di molestatore delle donne delle pulizie (e non lo è come non lo è mai stato ovviamente) o anche in merito a ciò potrebbe essersi verificato ciò che a non solo suo parere si verifica da venti anni circa a questa parte, ovvero l’induzione od istigazione a formulare accuse nei confronti dello stesso, discretamente rivolte ai soggetti più “recettivi” con l’intento di far creare i presupposti per permettere con una certa legittimità (in realtà del tutto apparente) l’instaurazione di procedimenti volti a definitivamente estrometterlo dal suo contesto lavorativo; 100) che di recente il sottoscritto è stato confidenzialmente informato dal proprio responsabile suddetto (Ispettore Capo Mancini Mauro) della volontà del Direttore dell’Autocentro di Polizia che proceda nei suoi confronti a mezzo di segnalazione scritta alla seppur minima mancanza o presunta tale ed altresì, di raccogliere ogni informazione nei suoi confronti. L’Ispettore Mancini riferiva ancora al sottoscritto di non essere aggradato dal dover agire in tale modo e riferendosi nuovamente al Direttore dell’Ufficio lo identificava come segue: “Non ti fidare è tutta apparenza la sua disponibilità, tu per lui sei un problema, quello non capisce nulla e per fare carriera ti vuole inculare ma con il cazzo mio; TALE FATTO, OLTRE AD ALTRI BEN PIU’ GRAVI, VENIVA DENUNCIATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA; 101) che su incarico del Questore, in data 10/04/2014, il Funzionario Istruttore Dr. Armando Guarda (del Centro Polifunzionale di Roma - Spinaceto) instaurava nei confronti del sottoscritto un procedimento disciplinare ai sensi dell’Art. 7, comma 3, 4 e 6, D.P.R. 737/1981 (di cui gli atti nell’allegato file: Attuale_proc._discipl.) però pur trovandosi lo stesso in uno stato di malattia fisicamente invalidante (doc. 141) anche perdurato ventisette (27) gg., dal 29/03 al 25/04 c. a. e costringendolo perciò a raccogliere tutte le proprie forze per sopportare le assunte posizioni erette volte: a permettergli di stilare le deduzioni al computer, nonché per fargli guidare l’auto al fine di recarsi ad acquisire gli atti del procedimento - ciò anziché riposare debitamente (!) essendogli stato anche prescritto il lombostato (doc. 141); 102) che dal rammento dei fatti narrati sopra chiaramente si evidenzia che questo sopra non è l’unico caso isolato in cui, a dispetto di invalidanti condizioni fisiche, inopportune situazioni umane e frangenti che avrebbero richiesto ben altro genere di attenzione - siano stati instaurati procedimenti nei confronti del sottoscritto (ed anche assolutamente pretestuosi ed illegittimi) finanche durante le festività e/o nei periodi estivi e/o durante i pasti e mentre era con la famiglia, con anche quello attuale in argomento che, come molti altri di cui sopra, si concluderà in prossimità del mese di Agosto, ovvero quando sarà praticamente impossibile reperire un difensore legale - bruciandosi pertanto un altra estate in cui avrebbe potuto portare la propria figlia al mare ed altro … alla faccia del buon andamento che dovrebbe caratterizzare l’operato della P. A. (!); 103) che al Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura, in data 13/05/2014, al sottoscritto veniva permesso di acquisire atti inerenti il suddetto procedimento disciplinare istruito dal Dr. Armando Guarda, tra i quali la sua relazione istruttoria del 9/05/2014 (doc. 142) con la quale lo stesso, ivi asserendone relazione con una non specificata intera attività espletata e dall’esame delle deduzioni difensive del sottoscritto trascurando e/o disattendendo e/o distorcendo fatti ed elementi di prova a chiaro e inequivocabile carattere di decisività favorevole al sottoscritto si prodigava nel riferire al Questore come in modo tale da agevolare il procedere, di fatto, verso l’irrogazione del provvedimento di destituzione; 104) ovviamente il sottoscritto non si tirò indietro dall’evidenziare tale avverso ed assolutamente irregolare comportamento istruttorio, producendo un proprio atto datato 04/07/2014 (doc. 143). *** Attualmente, con le prossime (ed ennesime) visite psichiatriche del 22/07/2014 ed a seguire, in data 28/07/2014, la trattazione orale relativa al procedimento per la sua destituzione dalla Polizia di Stato, ha veramente poco di cui stare sereno, ma, ringraziando la mamma, ha ancora tempra per queste ed altre situazioni del genere PUR SPERANDO CHE QUANTO PRIMA VI VENGA POSTA LA PAROLA FINE. Con Ossequio. Silvestro Giuseppe |