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Quali sono i principali compiti e attività del datore di lavoro?
Roma, 15 Set – Il datore di lavoro, come definito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed “è responsabile dell'organizzazione aziendale dal momento che ha potere decisionale”.
In particolare, il datore di lavoro “individua e attua misure generali e specifiche per la prevenzione e protezione dei lavoratori”. E la sua è una posizione di responsabilità “sia riguardo alle attività produttive che alle responsabilità in materia di salute e sicurezza”. Il suo impegno e il suo esempio “sono fondamentali per la promozione della cultura della salute e sicurezza nell’organizzazione”.
A ricordare le funzioni del datore di lavoro nella gestione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è il documento Inail “ La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza aziendale nel settore “automotive”. Rapporto operativo”, elaborato nel 2023 per le imprese del settore automobilistico e nato da un protocollo di intesa tra Anfia e Inail.
Il documento definisce un “modello di riferimento per lo sviluppo delle necessarie conoscenze, competenze e abilità per le figure previste dal d.lgs. 81/2008, focalizzandosi su datore di lavoro (DL), dirigenti e preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)”.
Ci soffermiamo oggi sui compiti e attività del datore di lavoro, come riportate nel documento, con riferimento ai seguenti argomenti:
- I compiti del datore di lavoro: controllo, consultazione e promozione
- I compiti del datore di lavoro: valutazione, DPI e sorveglianza sanitaria
- I compiti del datore di lavoro: le attività di gestione
I compiti del datore di lavoro: controllo, consultazione e promozione
Una tabella del documento descrive - al punto 3.2.4 (Il profilo del datore di lavoro: requisiti di conoscenze, abilità e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro) - la figura del datore di lavoro elencandone in una tabella i compiti e le relative attività specifiche, “senza finalità di esaustività”.
In questa prima parte relativa ai compiti del datore di lavoro ci soffermiamo, in particolare, sulle varie attività di progettazione, di controllo, di consultazione e promozione.
Questi i compiti e le attività individuate dal documento:
- Garantire che venga valutato in anticipo l'impatto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) delle scelte di business quali l'introduzione di nuovi processi, di nuovi impianti, nuove tecnologie e di nuovi sistemi di organizzazione del lavoro: “Nelle ipotesi di sviluppo del business, identifica e analizza, in collaborazione con l’RSPP, i potenziali impatti generati da tali sviluppi in materia di SSL stimando costi e benefici associati. Individua, in collaborazione con l’RSPP, soluzioni alternative nel caso si ravvisino criticità associate alle innovazioni in programma. Definisce il budget in materia di SSL ed eventuali ulteriori risorse, supportato dall’RSPP”.
- Richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza: “Collabora con le altre funzioni dell'organizzazione nella definizione e attuazione delle procedure relative alla comunicazione interna ed esterna in materia di norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro”. Richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori:
- delle norme vigenti,
- delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
- dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”.
- Consultare e coinvolgere gli RLS e le altre figure della Salute e Sicurezza: “Favorisce la partecipazione dei lavoratori al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza incentivando le interazioni con il servizio di prevenzione e protezione. Consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Favorisce la presenza degli RLS alle riunioni relative ai temi di salute e sicurezza e ai sopralluoghi svolti dal Medico Competente nei luoghi di lavoro. Consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del d.lgs. 81/2008. Assicura il regolare svolgimento della riunione periodica prevista dal d.lgs. 81/2008, provvedendo alla sua convocazione. Prende in considerazione le richieste e le segnalazioni da parte delle figure della Salute e Sicurezza e valuta le proposte di attività di miglioramento. Consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico.
- Evitare rischi per la popolazione e l’ambiente esterno: Prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. Definisce i requisiti a cui l'organizzazione deve risultare conforme e coordina le attività volte a garantire che tutti i temi rilevanti siano oggetto di verifica periodica. Collabora con le altre funzioni interne coinvolte a gestire eventuali anomalie o non conformità”.
- Promuovere la cultura della salute e sicurezza: “Osserva l’ambiente in cui lavora e raccoglie le osservazioni dei lavoratori cogliendo spunti di miglioramento della tutela della salute e della sicurezza. Organizza campagne di promozione della salute e della sicurezza sia sul lavoro che fuori. Utilizza gli strumenti aziendali per organizzare attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza. Incentiva comportamenti sicuri. Promuove il rafforzamento della leadership ai vari livelli aziendali nella gestione e verifica delle misure adottate in materia di salute e sicurezza
- Attuare gli obiettivi strategici per il miglioramento delle prestazioni in materia di SSL: Definisce gli obiettivi operativi e i piani di azione necessari per il loro raggiungimento. Definisce le responsabilità, le risorse, i costi e i tempi relativamente ai piani di azione. Individua, in collaborazione con l’RSPP, soluzioni tecniche o organizzative per la soluzione di eventuali problemi”.
I compiti del datore di lavoro: valutazione, DPI e sorveglianza sanitaria
Continuiamo con i compiti e le attività che, secondo il documento Inail, caratterizzano il ruolo del datore di lavoro, soffermandoci sulla valutazione dei rischi, sui dispositivi di protezione individuale, sulla sorveglianza sanitaria, sulla formazione e sulle misure di prevenzione.
Questi i compiti del datore di lavoro individuati dal documento:
- Valutare i rischi e attuare misure di prevenzione e protezione: “Valuta tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Individua e attua le misure di prevenzione e protezione dei rischi. Elabora, in collaborazione con l’RSPP e il MC, ove previsto, e previa consultazione dell’RLS, il documento di valutazione dei rischi.
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale: Collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente per l’individuazione dei DPI più idonei alla tutela dei lavoratori. Collabora con il SPP e il servizio acquisti/approvvigionamento per tenere aggiornati i requisiti dei DPI riservati ad ogni mansione. Dà disposizioni per la distribuzione e la registrazione della effettiva consegna dei DPI”.
- Garantire la sorveglianza sanitaria: “Nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. Invia i lavoratori alla visita medica come da programma di sorveglianza sanitaria, in collaborazione con i preposti, il SPP e con le Risorse Umane per consentire agli stessi di effettuare puntualmente le visite mediche entro le scadenze previste anche in caso di nuovi ingressi, di cessazione del rapporto di lavoro o di rientro da lunghe assenze. Richiede al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico.
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento: Collabora all'analisi delle necessità formative e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro definite dai requisiti legislativi applicabili e dalle procedure interne dell'organizzazione al fine di assicurare il necessario livello di competenza di tutti gli interessati per svolgere nel modo corretto le proprie attività. Identifica, in collaborazione con dirigenti, RSPP e altre funzioni interne, ruoli, compiti, responsabilità organizzative e competenze specifiche. Supporta l'allineamento delle competenze delle figure individuate attraverso specifici piani di formazione e addestramento. Partecipa attivamente al corso di formazione per datori di lavoro. Favorisce la creazione di procedure e prassi per effettuare costantemente valutazioni in merito all’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Informa i lavoratori sul nominativo dell’RSPP, dell’ASPP, del medico competente, degli incaricati al primo soccorso e alla prevenzione incendi”.
- Garantire l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione: “A fronte di mutamenti organizzativi e produttivi, collabora con il SPP alla definizione dei processi e delle attività rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in modo tale che siano valutati i rischi, che siano identificati i requisiti legali e non legali, i piani di azione e i sistemi di controllo. In collaborazione con le altre funzioni dell'organizzazione, garantisce l’aggiornamento del sistema documentale”.
I compiti del datore di lavoro: le attività di gestione
Concludiamo questa breve presentazione di alcuni compiti e attività del datore di lavoro, come indicati nel documento Inail citato, con riferimento alle tante attività di gestione (emergenze, risorse, comunicazioni, attività in appalto, …):
- Organizzare la gestione delle emergenze: “Considerata la tipologia di attività, l’organizzazione del lavoro, e la conoscenza delle risorse, designa preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza. Mantiene sempre un quadro aggiornato dei lavoratori in possesso dei requisiti (nomina, formazione), con la collaborazione del SPP e di Risorse Umane. Predispone e assicura che vengano attuate le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso. Fornisce indicazioni sull’organizzazione delle attività in modo che sia sempre presente un numero adeguato di lavoratori formati per gestire le emergenze. Assicura, con la collaborazione del SPP e dei dirigenti, le misure per il controllo delle emergenze, comprensive anche di istruzioni che consentano ai lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, di abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa. Assicura la divulgazione, in collaborazione con il SPP e i dirigenti, delle informazioni ai lavoratori più esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le misure intraprese per la mitigazione di tale rischio. Si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. Favorisce attività di sensibilizzazione e formazione integrativa - rivolta ai lavoratori – in merito ai comportamenti da tenere per la gestione delle emergenze con lo scopo di rispondere alle stesse prontamente e con efficacia.
- Gestire e organizzare le risorse in riferimento ai temi di salute e sicurezza: Nomina l’RSPP e organizza il servizio di prevenzione e protezione. Può individuare e delegare uno o più dirigenti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuino le sue direttive organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Individua i preposti e organizza l’attività affinché essi possano svolgere i propri compiti relativamente alle attività di vigilanza in merito ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Considera le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare loro i compiti e vigila affinché i lavoratori non siano adibiti a mansioni lavorative senza il giudizio di idoneità. Collabora con il SPP e con le Risorse umane per avere il quadro aggiornato delle idoneità dei lavoratori con particolare attenzione posta a eventuali limitazioni e/o prescrizioni che possono condizionare l’impiego in una determinata mansione. Prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Informa il RSPP ed il MC in merito agli infortuni ed ai mancati infortuni o near miss occorsi nell’ambito della gestione delle attività in modo da consentirne la valutazione e la definizione di misure di prevenzione e protezione eventualmente migliorative rispetto a quanto attuato dal DVR aziendale. Fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni accaduti e alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dall’organo di vigilanza.
- Gestire le comunicazioni previste dalla legge: Assicura che vengano effettuate le comunicazioni previste dalla legge in merito agli infortuni sul lavoro e ai nominativi degli RLS.
- Gestire le attività in regime di appalto e di subappalto: Effettua la valutazione dei rischi da interferenza. Definisce tutte le attività organizzative necessarie per i corretti adempimenti in caso di svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto. Munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Segnaliamo che PuntoSicuro ha pubblicato in questi mesi diversi articoli relativi alla formazione del datore di lavoro con riferimento al recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento Inail che si sofferma poi sulle abilità/competenze del datore di lavoro e riporta ulteriori indicazioni sulla loro valutazione.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, CTSS, Dimeila, Ditsipia, Dcprev, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, “ La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza aziendale nel settore “automotive”. Rapporto operativo”, a cura di Loredana Quaranta (Inail, CTSS), Annalisa Nebbioso e Carla Simeoni (Inail, Ditsipia), Emanuela Pregnolato (Anfia), Luca Burdese (Brembo S.p.A.), Domenico Donato (SKF Industrie S.p.A.), Andrea Duranti (Meccanotecnica Umbra S.p.A.), Elena Perotto (Aptiv Services Italia Srl), Antonio Rivoli e Valentina Trotta (Stellantis - FCA Italy S.p.a.), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2023 (formato PDF, 1.26 MB).
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