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Omessa comunicazione del RSPP: chi sanziona?
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Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) tanto alle Direzioni del lavoro quanto alle Unità Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti. Si tratta di due obblighi distinti, separatamente sanzionabili dai due differenti organi di vigilanza destinatari della comunicazione (ASL e DPL).
La sanzione per la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del RSPP può essere elevata dal personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, ma anche dal personale militare del N.I.L. presso le Direzione del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, considerato che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell’ispettore del lavoro.
Questo in sintesi il contenuto della risposta del Ministero del Lavoro alla domanda d’interpello avanzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo relativamente alla sussistenza di requisiti professionali ed alla competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro ad elevare la amministrativa per la mancata comunicazione alla DPL del RSPP (sanzione prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994).
L’obbligo di comunicazione secondo le modalità prevista dall’art. 8, comma 11, del D.Lgs. 626/1994 deve essere assolto “tanto nei confronti delle Direzioni del lavoro quanto nei confronti delle Unità Sanitarie Locali, i cui funzionari sono conseguentemente competenti ad irrogare, in caso d’inottemperanza al citato obbligo, la prevista sanzione amministrativa previa, peraltro, diffida a regolarizzare ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (cfr. ML circ. n. 9/2006).
Ed invero, tale interpretazione non appare inficiata dal disposto di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994.”
[…]
“Quanto ai “requisiti professionali” del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alla contestazione degli illeciti si evidenzia che detto personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 124/2004, è tenuto a contestare tutte le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa le eventuali problematiche di sicurezza), né appare assolutamente consentito a terzi contestare tali prerogative entrando nel merito delle specifiche conoscenze professionali del soggetto accertatore. Tale conclusione, ovviamente, non può che valere anche per il personale militare del N.I.L. presso le Direzione del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, atteso che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell’ispettore del lavoro.”
Il testo completo dell’interpello è consultabile in
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
La sanzione per la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del RSPP può essere elevata dal personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, ma anche dal personale militare del N.I.L. presso le Direzione del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, considerato che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell’ispettore del lavoro.
Questo in sintesi il contenuto della risposta del Ministero del Lavoro alla domanda d’interpello avanzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo relativamente alla sussistenza di requisiti professionali ed alla competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro ad elevare la amministrativa per la mancata comunicazione alla DPL del RSPP (sanzione prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994).
L’obbligo di comunicazione secondo le modalità prevista dall’art. 8, comma 11, del D.Lgs. 626/1994 deve essere assolto “tanto nei confronti delle Direzioni del lavoro quanto nei confronti delle Unità Sanitarie Locali, i cui funzionari sono conseguentemente competenti ad irrogare, in caso d’inottemperanza al citato obbligo, la prevista sanzione amministrativa previa, peraltro, diffida a regolarizzare ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (cfr. ML circ. n. 9/2006).
Ed invero, tale interpretazione non appare inficiata dal disposto di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994.”
[…]
“Quanto ai “requisiti professionali” del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alla contestazione degli illeciti si evidenzia che detto personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 124/2004, è tenuto a contestare tutte le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa le eventuali problematiche di sicurezza), né appare assolutamente consentito a terzi contestare tali prerogative entrando nel merito delle specifiche conoscenze professionali del soggetto accertatore. Tale conclusione, ovviamente, non può che valere anche per il personale militare del N.I.L. presso le Direzione del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, atteso che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell’ispettore del lavoro.”
Il testo completo dell’interpello è consultabile in
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