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Esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro: misure generali di protezione - Il concetto di rischio moderato (1/2)

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Datore di lavoro

27/09/2002

A cura di Rolando Dubini. ''Il datore di lavoro che utilizza delle sostanze pericolose deve adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori...''

1 Misure generali per la prevenzione dei rischi
Il datore di lavoro che utilizza delle sostanze pericolose deve adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori (artt. 3 e 4 D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e art. 72-quinquies D. Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25). E´ necessario, inoltre, stabilire immediatamente le misure di difesa contro i pericoli che possono derivare dall´esposizione o dall´impiego di queste sostanze.
Il datore di lavoro che utilizza una sostanza, un preparato o un prodotto pericoloso o nocivo deve accertarsi se si tratta di una sostanza pericolosa in relazione all´uso che intende farne. Prima di destinare i lavoratori all´impiego di sostanze pericolose, il datore di lavoro deve rilevare e valutare i rischi collegati all´uso di queste sostanze, al fine di stabilire gli eventuali, necessari provvedimenti di tutela dai rischi e dai pericoli.
Le lavorazioni con sostanze nocive devono essere effettuate, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati da quelli in cui si svolgono altri tipi di lavorazione, in modo da non esporre inutilmente dei lavoratori a queste sostanze (art. 19 del DPR n. 303/1956).
Il datore di lavoro deve impedire o, quantomeno, ridurre lo sviluppo di gas o vapori tossici e infiammabili e provvedere alla loro aspirazione nel punto più vicino a quello di emissione (art. 20 del DPR n. 303/1956). Le operazioni che comportano pericolo di incendio, di esplosione o di sviluppo di gas tossici devono essere effettuate in locali o luoghi isolati, al fine di evitare la propagazione di queste sostanze (art. 353 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547). Per evitare la propagazione delle sostanze nocive è necessario provvedere ad un´adeguata ventilazione. Nei locali o luoghi di lavoro in cui vengono utilizzate sostanze nocive che possono produrre vapori o gas pericolosi, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici, che segnalino il raggiungimento delle concentrazioni e delle condizioni pericolose (art. 354 D.P.R. n. 547/1955).
L'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 stabilisce alcuni principi di carattere generale e organizzativo, anche riguardo all´uso delle sostanze pericolose e nocive. In particolare il datore di lavoro deve:
eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono esposti al rischio,
utilizzare in modo limitato le sostanze chimiche, fisiche e biologiche.
Il datore di lavoro, il dirigente o il preposto (per quanto di competenza) deve permettere ai lavoratori o ai loro rappresentanti di verificare l´applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute adottate in materia.
Il procedimento di lavoro deve essere realizzato in modo tale da non permettere la fuoriuscita di gas, vapori e sostanze in sospensione pericolosi, né il contatto dei lavoratori con sostanze o preparati pericolosi, solidi o liquidi, per quanto ciò sia realizzabile in base alle conoscenze tecniche.
Nel caso in cui non possa essere impedita la fuoriuscita di gas, vapori o sostanze in sospensione pericolosi, essi devono essere raccolti o aspirati completamente nel punto di fuoriuscita o di formazione ed eliminati senza pericolo per i lavoratori e per l´ambiente.
Se non è possibile trattenere completamente le sostanze pericolose è necessario adottare delle misure di aerazione adeguate.
Nel caso in cui comunque non sia possibile, anche mediante l´aspirazione dei vapori o dei gas nocivi, scendere al di sotto del valore limite degli inquinanti nell´ambiente di lavoro e della concentrazione biologicamente tollerabile, il datore di lavoro deve:
- mettere a disposizione dei mezzi di protezione individuale efficaci e idonei e conservarli in condizioni d´uso ed igieniche perfette
- fare in modo che i lavoratori siano occupati in queste mansioni soltanto per il tempo richiesto dal procedimento lavorativo e che ciò sia compatibile con la tutela della salute e della sicurezza.
I lavoratori devono utilizzare i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione. Tuttavia l´uso dei mezzi di protezione individuale non può costituire una misura di tutela permanente, ma, in base al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile di cui all'art. 2087 c.c., deve sempre perseguire l'adozione di misure preventive strutturali.
Le nuove misure di prevenzione dei rischi da agenti chimici
L'art. 72-quinquies del D. Lgs. n. 626/94 prevede ora fondamentali "Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi" da agenti chimici, che si aggiungono alle prescrizioni fondamentali di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 626/94 e che vincolano sia le attività a rischio moderato di cui agli artt. 72 ter-decies commi 3 e 4 e 72 quater comma 5 D. Lgs. n. 626/94 (c.d. aziende di categoria B) che quelle di categoria A per le quali è obbligatoria una maggiormente accurata valutazione dei rischi (art. 72 quater comma 4).
Dunque l'art. 72-quinquies del D. Lgs. n. 626/94 prevede che "devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici".
I rischi possono consistere in intossicazioni, asfissia (inalazione di gas o prodotti aerodispersi), ustioni (agenti caustici, infiammabili o corrosivi), e dunque il datore di lavoro deve accertarsi che i prodotti siano adeguatamente stoccati in contenitori muniti di chiusura a tenuta e provvisti della idonea etichettatura con indicazione della tipologia di rischio, delle fasi di rischio e dei consigli di prudenza. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili le schede tecniche di sicurezza e devono essere esposte, ben visibili, le informazioni generali sul comportamento da tenere in caso di eventi accidentali. Qualora il tipo di sostanza o preparato lo richieda, dovranno essere forniti ai lavoratori idonei D.P.I. (delle mani, delle vie respiratorie, del viso, ecc.) per la manipolazione ordinaria e/o per gli interventi di emergenza.
Nella scelta delle misure di protezione deve essere riservata particolare attenzione all´etichettatura posta sui recipienti che contengono le sostanze pericolose, e, in special modo, alle indicazioni per i pericoli particolari (frasi di rischio) e per i consigli di sicurezza (consigli di prudenza). I prodotti nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta, ben chiusi e muniti dell´opportuna etichetta e dei contrassegni (articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303). È pure necessario prestare la massima attenzione alle schede di sicurezza che devono accompagnare ogni sostanza impiegata nel lavoro: esse devono essere chiare, specifiche, scritte in modo comprensibile e di data recente (aggiornate).
Gli agenti chimici pericolosi non devono essere conservati nei locali di lavoro in quantità superiore a quella necessaria per la lavorazione (articolo 18, comma 3 del DPR n. 303/1956).

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

La seconda ed ultima parte dell'articolo sarà pubblicata sul prossimo numero.






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Rispondi Autore: Marco Favilla - likes: 0
29/05/2023 (14:15:39)
Buongiorno, Avvocato sono interessato ad avere ulteriori notizie di D.to del lavoro gia' pubblicate e future . Cortesemente la ringrazio. LinkedIn Marco favilla

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