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Lombardia: nuova ordinanza e nuove linee guida per l’emergenza Covid-19

Lombardia: nuova ordinanza e nuove linee guida per l’emergenza Covid-19
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

05/06/2020

Una nuova ordinanza della Regione Lombardia con le misure per la gestione dell’emergenza COVID-19. Le novità, l’aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività e le risposte sull’applicazione dell’ordinanza regionale.

 

Milano, 5 Giu – La Regione Lombardia, la Regione italiana più colpita dall’emergenza correlata alla diffusione del nuovo coronavirus, in queste settimane ha prodotto diverse ordinanze che pur tenendo conto delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome operano “adattamenti ed integrazioni al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio” nel territorio.

 

Se qualche settimana fa abbiamo presentato l’ Ordinanza 547/2020, ci soffermiamo oggi sull’Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.  Le disposizioni dell’ordinanza “producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione di:

  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020
  • attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020, fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020”.

 

All’ordinanza è poi allegata una nuova versione delle linee guida della Regione Lombardia dal titolo “Nuovo coronavirus SARS-COV-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, con nuove schede tecniche, e sono state pubblicate sul sito della Regione alcune risposte alle domande più frequenti sull’applicazione dell’Ordinanza nelle attività lavorative.

 

L’articolo si sofferma su:


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Le indicazioni e le conferme della nuova ordinanza regionale

L’Ordinanza 555/2020, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020, conferma le “disposizioni in materia di obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni e di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza, evitando da un lato la circolazione all’esterno delle abitazioni e dall’altro l’accesso e la permanenza sui luoghi di lavoro di soggetti che presentino sintomi da COVID-19”.

 

Si conferma dunque che “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

 

Rimandiamo a quanto già detto per l’Ordinanza 547/2020 per quanto riguarda le indicazioni sulla rilevazione della temperatura corporea con l’aggiunta che “in assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro” la temperatura che il dipendente prova con “strumento personale idoneo”.

 

Riprendiamo poi dalla nuova ordinanza le indicazioni per i tirocini e formazione professionale (1.4). Al punto 2 si indica che “è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione” previste nelle linee guida allegate.

 

Le schede tematiche e i settori lavorativi trattati dalle nuove linee guida

Come abbiamo già indicato a inizio articolo, l’Ordinanza regionale lombarda 555/2020 integra e modifica le linee guida contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività a partire dal 1° giugno, linee di indirizzo che “sono finalizzate a sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive, compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.

 

Le schede tecniche, presenti nel documento “Nuovo coronavirus SARS-COV-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, forniscono uno strumento immediato di “applicazione delle misure di prevenzione e contenimento” relative all’emergenza COVID-19. Ad esempio in relazione a “norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”.

 

Ricordiamo che, in questa nuova versione, le schede tematiche riguardano i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Strutture ricettive (esclusi ostelli della gioventù, strutture ricettive all’aperto, rifugi) e locazioni brevi
  • Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche

 

Le FAQ relative all’applicazione dell'Ordinanza n. 555/2020

Concludiamo ricordando che sul sito della Regione Lombardia sono poi pubblicate le domande più ricorrenti (FAQ) relative all'applicazione dell'Ordinanza n. 555 del 29 maggio.

 

Riportiamo alcune domande e risposte:

  • Noleggio veicoli: “Come deve essere garantita la disinfezione nei casi di noleggio/sharing di biciclette, moto, scooter, auto e monopattini, sia con modalità a flusso libero (free floating) che a stazioni fisse impresenziate (station based)? Qualora non sia possibile da parte del gestore garantire la distribuzione di guanti e la presenza di postazioni per l’igienizzazione delle mani, ogni utente/cliente dovrà dotarsi di guanti monouso per l’utilizzo dei veicoli e dei mezzi noleggiati. I gestori dovranno assicurare la frequente pulizia di veicoli e mezzi, utilizzando prodotti disinfettanti”.
  • Commercio: “Quanti clienti possono essere presenti contemporaneamente in un negozio in cui lavora solo il titolare? Come da Linee guida allegate al DPCM del 17 maggio 2020 e all'Ordinanza regionale n. 555, il titolare deve riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti”.
  • Bar e ristorazione: “I gestori dei bar come devono comportarsi con i propri clienti in riferimento alla rilevazione della temperatura prima dell'accesso al bar stesso, considerata la differenza tra chi accede al locale solo per una colazione veloce e chi si siede al tavolo, fermandosi per un periodo più lungo? Si conferma, che qualora l’accesso al pubblico esercizio comporti il consumo al tavolo di alimenti e/o bevande (a prescindere da cosa si consuma o alla specifica tipologia di esercizio di somministrazione) deve essere rilevata la temperatura corporea, in quanto la permanenza in loco è mediamente più protratta rispetto al servizio al banco. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso al pubblico esercizio e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle FAQ presenti sul sito che riportano alcune risposte anche a domande sulla rilevazione della temperatura nei luoghi di lavoro.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Lombardia, “ Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” (formato PDF, 574 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Regione Lombardia - Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

 

 

 

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