Green pass: le regole nei luoghi di lavoro
Riepiloghiamo alcune delle novità in materia di obbligo di green pass nel mondo del lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:
- La consegna del green pass al datore di lavoro
- Il controllo dei lavoratori in somministrazione
- La scadenza del green pass durante l’orario di lavoro
La consegna del green pass al datore di lavoro
Nell’articolo 1, 5 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico) si chiarisce che:
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Il controllo dei lavoratori in somministrazione
L’articolo 3, relativo all’ambito lavorativo privato, e che riguardano il mondo della formazione e dei lavoratori in somministrazione prevede che “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni”.
La scadenza del green pass durante l’orario di lavoro
E’ stato introdotto l’articolo 3-bis relativo alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.
Il nuovo articolo indica che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
Per ulteriori approfondimenti circa la legge 19 novembre 2021, n. 165, invitiamo alla lettura dell’articolo: Le novità normative sull’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro
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Rispondi Autore: Maria Cosimi - likes: 0 | 25/11/2021 (12:19:07) |
Grazie per l'interessante infografica, complimenti! |
Rispondi Autore: Gianni Mastrobuono - likes: 0 | 26/11/2021 (17:06:54) |
grafica sul green pass nei luoghi di lavoro molto utile, grazie |
Rispondi Autore: Diomedes Carmela - likes: 0 | 26/11/2021 (21:39:51) |
Nn trovo giusto che il costo del green pass sia a carico del lavoratore nel mio caso addetta alle pulizie percepisco lo stipendio di €400 la quale 180€,pago I tamponi ho solo questo lavoro e avendo 62anni nn trovo un altro lavoro il governo impone le regole ma nn pensa a chi vive con una miseria questo mi porta a nn fidarmi di nessun politico . |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 27/11/2021 (08:38:11) |
Gentile Sig. ra Carmela, se lei non ha patologie pregresse che le sconsigliano la vaccinazione, può fare il vaccino offerto gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Se invece avesse patologie che non le permettono la vaccinazione, allora sono d'accordo con lei riguardo la spesa del tampone a carico del SSN. |