COVID-19: le sanzioni previste in caso di violazione dei protocolli
1. Premessa
In caso di mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del contagio Covid-19 (previste dai Protocolli condivisi dalle parti sociali col Governo e recepiti da ultimo nel DPCM 17 maggio 2020) il Decreto Legge 16 maggio 2020 prevede esclusivamente sanzioni amministrative.
2. L’obbligo di applicazione dei Protocolli di prevenzione e contenimento del contagio
Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 125 del 16-05-2020, ed in vigore dal 18 maggio 2020) all’articolo 1, recante Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 prevede al comma 14 l’obbligo per tutte le attività produttive e commerciali e sociali del rispetto dei contenuti dei protocolli sicurezza allegati, ad esempio, nel successivo DPCM del 17.5.2020:
“14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati” con DPCM.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.05.2020 all’articolo 2, recante Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, è altrettanto esplicito:
“1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 [misure specifiche valide per tutti, erga omnes], rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.
Il successivo comma 15 prevede in via generale “la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”:
“15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 33/2020 prevede una sanzione amministrativa e la sospensione amministrativa di durata variabile:
Art. 2 – Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [“sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo“]. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Da notare che si tratta di sanzioni amministrative, e non di sanzioni penali.
E se il pagamento avviene tempestivamente la sanzione pecuniaria viene abbattuta in misura notevole, articolo 2 comma 2 del Decreto Legge n. 33/2020: “2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 [“si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 2020 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta]”.
Sempre il comma 2 citato regola le modalità di irrogazione della sospensione:
“2. (…) Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
3. I Protocolli: elenco
I Protocolli allegati al DPCM 17.5.2020 la cui inosservanza può determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative sopra riportate sono i seguenti:
- Protocolli relativi all'esercizio dell'attività religiosa): in accordo con alcune confessioni religiose (Cattolica, Protestante, Islamica, Induista/Buddista etc)
- Protocolli e Linee guida di sicurezza per le attività in graduale riapertura
• gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (allegato 8),
• Spettacoli dal vivo e cinema (allegato 9)
• Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (Allegato 10),
• Criteri per Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11).
- Protocolli di sicurezza già realizzati approvati lo scorso 24 aprile e contenuti nel DPCM del 15 aprile 2020 ovvero:
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12)
• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (allegato 13)
• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14)
• Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15) • Misure igienico-sanitarie (allegato 16)
• Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (allegato 17): le linee guida contengono indirizzi operativi specifici - schede tecniche - valide per i singoli settori di attività economica, per la ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing .
4. Esecuzione e monitoraggio delle misure di prevenzione e contenimento del contagio
Per quanto riguarda l’esecuzione e il monitoraggio delle misure anticontagio, l’articolo 10 del DPCM 17.05.2020 individua con chiarezza le modalità di una attività che è già in corso sul territorio nazionale, limitata solo da una cronica carenza di organico dei servizi ispettivi tecnici che dipendono dal Ministero del Lavoro:
“1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”.
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 21/05/2020 (09:25:44) |
Quindi le ATS non hanno competenza? |
Rispondi Autore: Luca L - likes: 0 | 21/05/2020 (18:14:16) |
Grazie per l'articolo. Noto che finalmente è stata tolta la competenza alle ASL. Basta alle mille interpretazioni a seconda della provincia in cui ci si trova. D'ora in poi un unico interlocutore, l'ispettorato. Chissà se il Governo vorrà seguire questa strada anche dopo l'emergenza e riportare le competenze sull'81 a livello centrale! |
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0 | 21/05/2020 (18:30:07) |
Non mi farei troppe illusioni! Ho appena visto un verbale ATS (ex ASL) che, su richiesta del Prefetto , è andata a controllare l'applicazione del protocollo. Avv. Dubini: è corretto il comportamento della ATS? |
Rispondi Autore: giuseppe - likes: 0 | 22/05/2020 (08:20:19) |
La premessa: Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale apre alle sanzioni del D.Lvo 81/2008 negli ambienti di lavoro. Per gli altri ambienti sono d'accordo |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 25/05/2020 (13:47:36) |
Controlli sull'applicazione delle misure anticontagio: nuove disposizioni Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 ( in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».prevede le seguenti modalità di controllo delle misure anticontagio nei luoghi di lavoro "9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro". Le competenze sono quelle previste dal D. Lgs. n. 81/2008 articolo 13 - Vigilanza. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 25/05/2020 (13:48:43) |
Le indicazioni operative della Procura della Repubblica di Bergamo del 12 maggio 2020 La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha emanato il 12 maggio 2020 indicazioni operative agli Organi di vigilanza per la verifica dell’applicazione dei protocolli condivisi, oggi pubblicati quali allegati del DPCM 17 maggio 2020, in particolare con riferimento all’art 2 c 6 del medesimo “6. Le imprese … rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali ... nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per … i cantieri …, e il protocollo condiviso … nel settore del trasporto e della logistica … . La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.” Meritano articolare attenzione tre passaggi fondamentali delle citate indicazioni operative: 1. TUTTE le imprese devono rispettare il protocollo di cui all’allegato 12 dell’attuale DPCM 17.5.2020, mentre le imprese che operano nei cantieri devono rispettare ANCHE quanto previsto all’allegato 13 e quelle che operano nella logistica ANCHE quanto previsto all’allegato 14, quindi per cantieri e logistica si applicano le norme di cui ai due allegati sopra indicati 2. Alla luce di quanto previsto nell’art. 4 del D.L. 19/2020 che afferma: ”salvo che il fatto non costituisca reato” significa che il datore di lavoro o il soggetto con posizione di garanzia (per es. dirigente o preposto) che violi una misura contenuta nei protocolli citati commette un illecito di natura penale e quindi non si applica la sanzione amministrativa né principale né accessoria di cui al DPCM citato, bensì i precetti di cui al D. Lgs. 81/08 , nelle modalità previste dall’articolo 301 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, e dunque le disposizioni di cui al D. lgs. 758/1994 (ossia la procedura che prevede a seguito di ispezione redazione del verbale di contravvenzione e prescrizione, con contestazione, richiesta di ottemperanza alla norma violata, verifica dell’adempimento e ammissione al pagamento del quarto della somma prevista quale sanzione per il reato commesso e quindi dichiarazione di estinzione del reato, rammentiamo che in caso di mancata ottemperanza o pagamento nei termini di cui alla norma la Procura procederà penalmente nei confronti del responsabile) 3. Le indicazioni operative individuano a TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO la corrispondenza tra protocolli e norme del D. Lgs. 81/2008 al fine della contestazione: ad esempio per quanto riguarda l’informazione si suggerisce di contestare: - l’art 36 c. 2 lett a) , per la pulizia e sanificazione; - l’art 63 c 1 in combinato con l’art 64 c. 1; per le precauzioni di igiene personale; - l’art 18 c 1 lett f) e lett d) ; per i DPI . |
Rispondi Autore: Franco - likes: 0 | 28/05/2020 (21:07:03) |
Specchio della medaglia: se un dipendente non indossa una mascherina non prevista dal dpcm (ovvero una mascherina laqualunque di tessuto da usare per distanze superiori ad 1 metro) potrebbe essere sanzionato dall' autorità competente? Se si, in base a cosa ? Al non rispetto delle procedure? |
Rispondi Autore: andrea - likes: 0 | 06/07/2020 (09:30:18) |
Buongiorno nel mio posto di lavoro nessuno compreso il direttore e dirigenti no indossano la mascherine né viene provata la temperatura. Come posso denunciare le inosservanze . naturalmente ho cercato di sensibilizzare tutti senza risultato.grazie |
Rispondi Autore: Elena - likes: 0 | 07/08/2020 (13:23:34) |
Buongiorno nel mio posto di lavoro nessuno compreso il titolare, non indossano la mascherine, nemmeno in caso di mancata distanza di sicurezza, né viene provata la temperatura. I clienti vengono fatti entrare e rimangono a contatto con noi dipendenti anche senza mascherine, anzi vengono pure invitati a non metterle con battute. Io sono un dipendente fragile, il titolare ed altri colleghi scherzano su questo e non mantengono le distanze. Come posso denunciare le inosservanze? Naturalmente prima di rientrare in ufficio ho chiesto gentilmente che venissero rispettati i protocolli, ma ha sortito l'effetto contrario. grazie |
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0 | 27/01/2021 (11:14:04) |
Vorrei sapere se un lavoratore dipendente va al lavoro essendo positivo al covid 19, in che sanzioni va incontro? |
Rispondi Autore: Stefania - likes: 0 | 12/03/2021 (18:43:08) |
La responsabile del distaccamento della mia azienda porta spesso sua sorella in ufficio in un momento come questo. Il direttore generale ha inviato una circolare dove è previsto il 50% di presenze negli uffici cosa che peraltro non è rispettata. Come posso intervenire io semplice impiegata? Grazie |
Rispondi Autore: Emanuele - likes: 0 | 10/08/2021 (10:30:03) |
E poi ci sono le grosse aziende che fanno un pò quello che vogliono. Per esempio: c'è la Grimaldi Lines che sulla tratta Civitavecchia-Barcellona inserisce nella stessa cabina 3 o 4 persone insieme. Sto parlando di cabine dove i posti letto sono a 50/60 cm di distanza l'uno dall'altro, dpve il corridoio tra i posti letto è largo 40 cm e c'è un solo bagno, 2 metri quadrati. Però c'è anche da dire che lo fa solo con gli autotrasportatori, una categoria che non interessa a nessuno. Gente estranea, non convivente, e spesso neanche della stessa azienda. A chi ci si può rivolgere per denunciare tutto questo? |
Rispondi Autore: Franco - likes: 0 | 01/10/2021 (13:01:24) |
Ho Viaggiato con Ryanair da e per la Germania, dove i viaggiatori occupavano tutti i posti nessuna distanza veniva rispettata (va bene che è richiesto il certificato di Vaccinazione) ma tutto ciò è normale.....? al mio Paese di Origine si notavano Carabinieri che invece di vigilare sulle regole, facevano i cascamorti dietro ragazzine.............. mentre gli esercenti di Alimentarie Bar che non rispettavano minimamete le norme anticovid incassando e restituendo moneta senza ingienizzare le mani ne prima ne dopo. Mi chiedo se questa è l`Italia Civile di cui ci si vanta o una Nazione ingovernabile dove ognuno fa i suoi comodi.....!!!!1 |