Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

18/05/2020: Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

 

Spostamenti

NELLA STESSA REGIONE

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

 

DA E PER L'ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

 

MONITORAGGIO REGIONALE

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

 

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Consulta il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 

Leggi il comunicato di Palazzo Chigi

 

Fonte: Ministero della Salute


30/04/2025: Sicurezza sul lavoro, il governo prepara un maxi decreto da 1 miliardo

Il Cdm del 30 aprile darà il via alle nuove misure con un possibile stanziamento fino a 1 miliardo di euro


29/04/2025: Cambiamenti demografici e sicurezza dei lavoratori: uno sguardo al 2050

Quali sono le opportunità e le minacce rappresentate da questi sviluppi per la prevenzione dei rischi professionali?


23/04/2025: Webinar gratuito sul nuovo Accordo Stato-Regioni

Partecipa al webinar in programma il 5 maggio e scopri tutte le novità introdotte dal nuovo Accordo sulla formazione a tema sicurezza.


22/04/2025: Oltre 37.000 casi di cancro professionale riconosciuti nell'UE

Indagine sull'esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio del cancro (WES): descrizione e risultati principali


17/04/2025: Approvato l'Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza


17/04/2025: Guida in 8 passi per donne vittime di violenza

È online sul sito dell'INPS una Guida per le donne vittime di violenza che offre informazioni sui servizi e sulle prestazioni INPS.


16/04/2025: Nasce il Transport Poverty Lab

L’osservatorio sulla povertà dei trasporti


15/04/2025: Affrontare i rischi sul posto di lavoro nel trasporto pubblico

Otto strumenti di valutazione interattiva dei rischi online (OiRA) specifici per Paese


10/04/2025: Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali

Il testo del decreto 30 gennaio 2025, n. 18 e le FAQ


08/04/2025: Bando Isi 2024, dal 14 aprile è possibile registrare la domanda di partecipazione

Disponibili online i due videotutorial con le novità di questa edizione e le indicazioni per la compilazione e la registrazione della domanda


07/04/2025: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: 61° elenco

Pubblicato il 61° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.


04/04/2025: Azione centrale Ccm sulla vigilanza coordinata

Si terrà il 10 aprile il convegno INAIL che conclude il progetto Ccm “Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell'art.5 Dlgs.81/2008”


02/04/2025: Sottoscritto un accordo interistituzionale tra Inail e Cnel

Le attività previste riguarderanno principalmente i flussi informativi collegati all’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro tenuto presso il Cnel, al fine di migliorare la capacità di analisi statistica, e lo sviluppo di studi, ricerche, rapporti e pubblicazioni sui temi della prevenzione


27/03/2025: Il ruolo delle istituzioni e dei servizi di prevenzione in Germania

Uno studio Eu-Osha esamina compiti e funzioni nel garantire il rispetto delle normative, evidenziandone punti di forza e criticità


26/03/2025: Analisi delle tendenze evolutive dei nitrati di origine agricola nelle acque superficiali e sotterranee

Disponibile un nuovo documento dell'SNPA.


24/03/2025: Per una sicurezza e salute sul lavoro in ottica di genere

Si svolgerà mercoledì 26 marzo 2025 un seminario sui tema della valutazione dei rischi in ottica di genere.


19/03/2025: Donne sicure in cantiere

La cerimonia di premiazione delle vincitrici del concorso


18/03/2025: Sicurezza sul lavoro: la strategia della Polonia

La prevenzione e l’ispezione sono la chiave del modello polacco di conformità in materia di sicurezza e salute sul lavoro


13/03/2025: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: nuovo elenco

Pubblicato il 60° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.


12/03/2025: Lo Sportello del Committente

Un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di informazioni chiare e tempestive in materia di sicurezza nei cantieri.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11