COVID-19: le nuove misure per il virus e il lavoro in modalità agile
Roma, 16 Mar – In relazione ai dati non confortanti riguardo alla diffusione nel territorio italiano del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti, dopo il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, che abbiamo presentato nei giorni scorsi anche con riferimento ai nuovi allegati, il Consiglio dei Ministri n.7 ha approvato il nuovo Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 che reca “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Ci soffermiamo brevemente sul nuovo decreto entrato in vigore il 13 marzo 2021 (il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) non solo con riguardo alle nuove misure restrittive ma anche alle novità, di cui meno si discute nei mezzi di informazione, in termini di congedi parentali e utilizzo del lavoro agile in questa fase dell’emergenza COVID-19.
Nel presentare il decreto ricordiamo poi anche la suddivisione delle diverse zone a rischio di contagio come stabilite dalle Ordinanze del Ministero della Salute.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Le ordinanze del Ministero della Salute e le zone di rischio
- Decreto legge 13 marzo 2021: le misure per fronteggiare i rischi
- Decreto legge 13 marzo 2021: lavoro agile e congedi parentali
Le ordinanze del Ministero della Salute e le zone di rischio
Sono diverse le Ordinanze del Ministero della Salute a cui fare riferimento per comprendere le diverse zone in cui è divisa l’Italia, ricordando che la zona bianca è stata normata con il recente DPCM 2 marzo 2021.
Queste le principali e recenti Ordinanza a cui fare riferimento:
- Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021,
- Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021,
- Ordinanza del Ministero della Salute del 13 marzo 2021,
- Ordinanze del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021.
Riprendiamo dal sito del Governo una immagine relativa alla suddivisione delle diverse zone regionali in relazione alle misure introdotte dalle disposizioni nazionali:
Decreto legge 13 marzo 2021: le misure per fronteggiare i rischi
Veniamo dunque al DL n. 30 del 13 marzo 2021, con particolare riferimento a quanto indicato dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 7 relativamente alle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
Si indica che in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, “al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021”.
Per il periodo indicato il testo prevede:
- l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30);
- “l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona”;
- “la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave”.
Inoltre “dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”. E nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, “sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione”.
Rimandiamo, nel sito del Governo, alla lettura della “ sezione FAQ” per comprendere le specifiche regole in relazione alle varie aree/zone.
Decreto legge 13 marzo 2021: lavoro agile e congedi parentali
Ci soffermiamo infine su quanto indicato riguardo ai congedi parentali e all’utilizzo del lavoro agile.
In particolare l’articolo 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting) indica che “il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
E nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore “può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio”. E tale beneficio “è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura”.
Come indicato sopra per i periodi di astensione fruiti ai sensi della norma, “è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23”.
Nel caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, “uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Rimandiamo poi alla lettura integrale del documento in relazione ai criteri per la eventuale corresponsione (lavoratori autonomi, forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell’ordine, operatori sanitari, …) in relazione alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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