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COVID-19: le misure di prevenzione per il settore della balneazione

COVID-19: le misure di prevenzione per il settore della balneazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

14/05/2020

L’Inail e l’Istituto Superiore di Sanità pubblicano un documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Misure organizzative e misure per i lavoratori.

 

Roma, 14 Mag – “L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto del totale di quelle europee e registra più di 50.000 concessioni demaniali marittime, di cui 11.000 sono per stabilimenti balneari”.

Inizia così la prefazione di uno dei documenti prodotti dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla possibile individuazione/rimodulazione delle misure per l’emergenza COVID-19 in uno dei settori, come evidenzia la prefazione, che sono rilevanti per il comparto turistico e, più in generale, per la nostra economia.

 

E come per un precedente documento, presentato nell’articolo “ COVID-19: le misure di prevenzione per il settore della ristorazione”, anche in questo caso Inail e ISS – “nell’ottica della possibile ripresa delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, che risultano al momento tra quelle sospese” – forniscono “elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la salute e sicurezza sia degli operatori che dell’utenza”.

 

Il nuovo documento, dal titolo “Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 10 maggio 2020.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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La normativa, gli obiettivi e la struttura del documento tecnico

Il documento - a cura di Sergio Iavicoli, Fabio Boccuni, Benedetta Persechino, Bruna Maria Rondinone e Antonio Valenti (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Inail), Luigi Bertinato, Lucia Bonadonna e Luca Lucentini (Istituto Superiore di Sanità) e Pasqualino Rossi (Ministero della Salute) – indica che ad oggi vigono le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 “che non include espressamente le attività ricreative in spiagge e la balneazione tra le attività (produttive e commerciali) consentite”. Tra l’altro il DPCM “vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all’aperto, e mantiene la sospensione di ogni viaggio che non presenti circostanze di necessità e urgenza contingenti, come pure delle attività di centri sportivi, piscine, centri natatori e ricreativi”.

 

 

Tuttavia l’allegato 10 del DPCM e il successivo DM 30 aprile 2020 “individuano una graduale rimodulazione delle misure di contenimento a favore di una progressiva ripresa del tessuto economico e sociale, presieduta e controllata da una continua azione di monitoraggio del rischio sanitario negli specifici territori, nell’ambito della quale potrebbe essere stabilita dalle autorità competenti la ripresa di attività connesse alla balneazione, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso”.

E chiaramente un’analisi ragionata “delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché della caratterizzazione del rischio in tale settore, rappresenta un presupposto fondamentale nel garantire contemporaneamente la ripresa delle attività, preservando quelle caratteristiche di accoglienza e socialità che connotano l’offerta balneare del Paese, e la tutela della salute dei gestori, del personale e della clientela delle strutture e in generale dei fruitori della spiaggia e di tutti i lavoratori che ad ogni titolo operano nel settore”.

 

Il documento è articolato in una prima sezione di analisi di scenario e una seconda su ipotesi di misure di sistema, organizzazione, prevenzione e protezione nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19.

 

Le misure organizzative per gli stabilimenti balneari

Il documento indica che nell’affrontare una strategia di gestione del rischio “vanno identificati alcuni aspetti che riguardano, sia per i litorali che per le acque interne:

  • Il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione
  • Le strutture di stabilimenti balneari e i servizi collegati
  • Le spiagge libere”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta diversi studi e indicazioni anche con riferimento al tema della sostenibilità ambientale.

Ci soffermiamo invece su alcune misure organizzative per gli stabilimenti balneari/spiagge attrezzate con particolare riferimento alla cosiddetta “zona ombreggio e solarium” (nel documento sono indicate misure anche per l’accoglienza e i servizi/spazi complementari).

 

In particolare la zona ombreggio “andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri:

  • La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere chiaramente organizzata prevedendo:
  • La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili.
  • L’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata.
  • L’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia.
  • L’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.
  • Le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire.
  • Le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
  • Aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanziamento.
  • Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento e un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:
    • La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri.
    • La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.
  • Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante.
  • Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l’una dall’altra”.

 

Queste invece le misure igienico sanitarie:

  • “Gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.
  • Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.
  • Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.
  • Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro.
  • Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
  • Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all’aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata”.

 

Le misure specifiche per i lavoratori del settore

Rimandando alla lettura delle indicazioni per le spiagge libere, veniamo alle misure specifiche per i lavoratori.

 

Con riferimento con quanto contenuto nel “ Protocollo condiviso” e in un precedente documento tecnico sulla rimodulazione prodotto dall’Inail, si ribadisce innanzitutto l’importanza di un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2 e di un’informativa più mirata con particolare riferimento “a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione”.

 

Riprendiamo alcune indicazioni presenti nel documento:

  • “va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica”;
  • “per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass)”; 
  • “il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura”;
  • “particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi”;
  • “per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal ‘bagnino’ o comunque di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco. Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori indicazioni sulla prevenzione nella rianimazione cardiopolmonare e nelle attività di salvataggio, e segnaliamo che il documento si conclude segnalando che nel contesto definito, riguardo alle misure generali di prevenzione e di mitigazione di rischio per COVID-19, è importante un efficace informazione e comunicazione.

È necessario “comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai professionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale”.   

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail e Istituto Superiore di Sanità, “ Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”, documento a cura di Sergio Iavicoli, Fabio Boccuni, Benedetta Persechino, Bruna Maria Rondinone e Antonio Valenti (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Inail), Luigi Bertinato, Lucia Bonadonna e Luca Lucentini (Istituto Superiore di Sanità) e Pasqualino Rossi (Ministero della Salute), documento approvato il 10 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile (formato PDF, 2.49 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Misure di contenimento per l’emergenza COVID-19 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

 

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Rispondi Autore: Maria Angela Astore - likes: 0
08/07/2020 (17:38:58)
Mi trovo a San Salvo Marina, località balneare abruzzese : le misure anticovid sono considerate un optional.Pochi le rispettano, gli assembramenti specie dei giovani sono diffusi, nessuno controlla, le bancarelle pullulano di gente senza obbligo di transito unidirezionale,i vigili passano ma né vedono né guardano.

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