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COVID-19: le indicazioni del nuovo DPCM del 3 novembre 2020

COVID-19: le indicazioni del nuovo DPCM del 3 novembre 2020
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

05/11/2020

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 e le nuove misure di contenimento per l’emergenza COVID-19. Le misure per le aree con scenari di elevata gravità e di massima gravità.

 

Roma, 05 Nov – Atteso e anticipato ormai da giorni, è stato firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre anche il nuovo DPCM 3 novembre 2020 che innalza ulteriormente, di fronte ai dati dei contagi, le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.



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DPCM 03 novembre 2020: le norme valide su tutto il territorio nazionale

Dall’Articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) riprendiamo alcune novità, rispetto al precedente DPCM 24 ottobre 2020, a partire dai nuovi limiti agli spostamenti serali/notturni (il cosiddetto “coprifuoco”) per la zona a minor rischio.

 

Il comma 3 indica che “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.  

 

Inoltre (comma 9):

  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” (con un innalzamento della precedente quota indicata del DPCM 24 ottobre 2020). Le attività di scuola per l’infanzia e scuola primaria continuano in presenza;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni (ad esclusione dei concorsi ed esami per le professioni sanitarie);
  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti”;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.

 

Riguardo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ricordiamo che è confermato l’articolo, già presente in altri DPCM, “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.

Articolo che indica che “sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.

 

DPCM 03 novembre 2020: le norme valide per lo scenario di elevata gravità

Veniamo ora alla cosiddetta zona “arancione, o meglio alle aree del territorio nazionale che sono “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto) indica che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata “sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati”, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”.

 

Per queste zone e dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle ordinanze sono applicate per questa area le seguenti misure di contenimento:

  1. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  2. è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  3. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Chiaramente anche per questo territori valgono le limitazioni già indicate negli altri articoli (ad eccezione dell’articolo 3) del DPCM.

 

DPCM 03 novembre 2020: le norme valide per lo scenario di massima gravità

Veniamo, infine, all’articolo 3 che evidenzia le misure per quella che viene mediaticamente chiamata “fascia rossa”.

 

L’articolo 3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) riporta per questa fascia varie misure di contenimento; in alcuni casi – ad esempio per quanto riguarda i servizi di ristorazione – le misure non cambiano rispetto a quanto indicato nell’articolo 2.

 

Riprendiamo alcune delle misure presenti:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
  • “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”;
  • “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;
  • g) “è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24”;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 

Anche in questo caso “le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”.

 

Ora sono attese le ordinanze del Ministro della Salute che indicheranno le Regioni che faranno parte dello scenario di tipo 3 (elevata gravità) o di tipo 4 (massima gravità).

È probabile che di quest’ultima fascia possano far parte, ad esempio, regioni come la Lombardia o il Piemonte.

 

Ricordiamo, in conclusione, che, come indicato nel DPCM, il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, “verifica il permanere dei presupposti per l’appartenenza alle diverse fasce “e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze (…) sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM 3 novembre 2020.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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Rispondi Autore: Franz - likes: 0
05/11/2020 (07:27:00)
Tutti e tutto in sofferenza, ma la domanda resta senza risposta: qual è l'indice di affidabilità dei tamponi? I contagi sono in massima parte persone sane e che sane resteranno (lo dicono i dati ufficiali). Ripeto: qual è l'indice di affidabilità dei tamponi?
Rispondi Autore: formazione in forma - likes: 0
05/11/2020 (12:40:02)
Certamente un articolo utile, mi piacerebbe però sapere se nelle zone rosse è consentito lo svolgimento IN PRESENZA delle attività di formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/08, perchè dalla lettura del DPCM 03/11/2020 non sembra chiaramente indicato. Grazie
Rispondi Autore: ALESSANDRO CAFIERO - likes: 0
06/11/2020 (09:19:57)
Mi pare chiaro come non venga fatta distinzione di colore per quanto scritto al Punto S)
....... Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL ......
Poi il fatto che un ente organizzi o meno corsi interaziendali o che si svolga un corso SSL in azienda sta nelle decisioni dei singoli. Io sto vedendo situazioni diverse e spesso con diniego nell'organizzare i corsi.
Così come è chiaro che rimanga, comunque, raccomandato l'uso della FAD.

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