COVID-19 e cantieri: protocolli, procedure, costi e oneri della sicurezza
Lo abbiamo fatto attraverso due approfondimenti correlati al convegno online “CANTIERI: come cambia la gestione nel periodo di emergenza SARS-CoV-2” che si è tenuto ad Ambiente Lavoro 2020 il 2 dicembre 2020.
In particolare abbiamo realizzato due interviste:
- la prima all’Ing. Stefano Bergagnin (“ Edilizia e COVID-19: caratteristiche e criticità del protocollo condiviso”) per comprendere l’applicazione del protocollo condiviso relativo ai cantieri che, ad oggi, non ha avuto ancora aggiornamenti;
- la seconda all’Ing. Andrea Galli (“ Costi e oneri della sicurezza: cosa cambia con l’emergenza COVID-19?”) sul tema dei costi della sicurezza, anche in relazione ai dubbi su come identificare e trattare correttamente costi e oneri che l'impresa si trova costretta ad affrontare a tutela dei propri lavoratori in relazione al COVID-19.
Torniamo oggi a parlare dei costi della sicurezza con riferimento alla relazione “Costi e oneri della sicurezza: cosa cambia in relazione alle procedure anticovid” presentata dall’Ing. Andrea Galli (Ordine Ingegneri Perugia - componente del gruppo di lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI) al convegno di Ambiente Lavoro.
Nell’articolo, che ci permette di riepilogare brevemente alcuni dei temi affrontati nell’intervista, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Il protocollo condiviso per i cantieri e il D.Lgs. 81/2008
- Le differenze tra costi della sicurezza e oneri della sicurezza
- Le linee di indirizzo per i cantieri di opere pubbliche e il parere del MIT
Il protocollo condiviso per i cantieri e il D.Lgs. 81/2008
La relazione dell’Ing. Galli parte dal “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” che, allegato alla normativa emergenziale:
- “definisce misure anticontagio rivolte ai titolari del cantiere, ai subappaltatori ed ai sub-fornitori”;
- fornisce “indicazioni operative per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia”;
- “prevede la costituzione di un Comitato per la verifica del rispetto delle regole del protocollo”.
Inoltre “ricorda al Coordinatore della Sicurezza di integrare il PSC e conseguentemente anche i Costi della Sicurezza relativamente a quanto necessario al fine di evitare il contagio da Rischio Covid-19”.
A questo proposito si segnala che l’art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/2008 (TU) “stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”. E i Costi della Sicurezza “non sono soggetti a ribasso”.
Riprendiamo il comma 5 dell’art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) del D.Lgs. 81/2008 che indica che “l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”. Inoltre con riferimento agli articoli 97 del DLgs 81/2008 e 105 del DLgs 50/2016 l'affidatario “riconosce i costi della sicurezza dei lavori affidati in subappalto senza alcun ribasso”.
Le differenze tra costi della sicurezza e oneri della sicurezza
I Costi della Sicurezza sono “tutti gli importi quantificati analiticamente rappresentanti le misure di sicurezza derivanti da una scelta progettuale del Coordinatore della Sicurezza, da lui indicati nel PSC ‘ex contractu’”. Mentre gli Oneri della Sicurezza sono “importi sostenuti dal Datore di Lavoro dovuti alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali ‘ex lege’”
Il relatore fa poi riferimento all’allegato XV del Testo Unico:
4.1.1. costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, e sono: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. |
Si ricorda poi che i Costi della Sicurezza “sono quantificati per mezzo dei Prezziari in vigore, o mediante analisi del prezzo contemplando materiali, manodopera, mezzi ed attrezzature”.
Gli Oneri della Sicurezza sono “importi afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di ‘datore di lavoro’ e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici”.
Le linee di indirizzo per i cantieri di opere pubbliche e il parere del MIT
Il relatore si sofferma poi sulle “ Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19” che si articolano in due parti:
- “una prima parte, ricognitiva, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
- una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure ‘antiCOVID-19’ utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri”.
Si sottolinea che le indicazioni di questo documento, “con le opportune precisazioni, potranno essere utili anche per l’ambito dei cantieri con committenza privata”.
Il relatore si sofferma su questa procedura da mettere in atto nella fase di emergenza COVID-19:
- “Datore di lavoro provvede, con le rappresentanze sindacali, all’adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’allegato 13” del DPCM 2 marzo 2021
- “Il Protocollo aziendale dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP che, a sua volta, lo trasmetterà al CSE e al DL, che potrà utilizzarlo ai fini dell’integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
- Il CSE integra il PSC così come definito all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali ed organizzative conformi al Protocollo di cui all’Allegato 13 del DPCM”;
- “Il datore di lavoro redige l’integrazione al POS in conformità al proprio protocollo aziendale, ai sensi dell’allegato 13, ed ai contenuti del PSC”.
La relazione si sofferma anche sull’articolo 107 del DLgs 50/2016 con riferimento alla eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto e riporta una risposta del MIT (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) in relazione al Parere 667 del 5 luglio 2020.
Questo il quesito: “a seguito del Protocollo emesso dal MIT il 19.3.2020 (e seguenti) per il contenimento della diffusione del covid19 sui cantieri, si riscontra un conseguente incremento di costi della sicurezza:
- 1° domanda: Va chiarito se tali importi sono:
- da ritenersi a carico dell'impresa (quali oneri aziendali di sicurezza)
- da riconoscersi quali oneri della sicurezza a carico della committenza
- 2° domanda: per i contratti in essere si può procedere con una modifica ex art. 106 co. 1 ‘varianti in corso d'opera’?
Riguardo alla risposta alla 1° domanda si indica che le misure antiCOVID-19 “potranno essere riconducibili in taluni casi ai ‘costi della sicurezza’ piuttosto che agli oneri aziendali di sicurezza ai sensi di quanto previsto dall’allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020” (all’epoca del parere il Protocollo era allegato a questo DPCM, ndR) “nonché in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE. Si ritiene utile aggiungere che l’integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza integrati da parte dello stesso CSE, rientrano tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell’intervento anche per quanto riguarda l’eventuale aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza”.
Riguardo poi alla 2° domanda il Parere conferma “la possibilità di utilizzare lo strumento delle varianti ex art. 106, comma 1 lett. c)”.
La relazione che vi invitiamo a leggere integralmente si sofferma poi ampiamente sull’attività di integrazione del PSC e sull’eventuale applicazione dell’articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti.
Concludiamo segnalando che nella parte finale dell’intervento si riportano indicazioni relative all’utilizzo dell’elenco delle misure anticovid-19 presenti nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Si ricorda che la principale finalità dell’elenco “è quella di fornire una guida pratica al committente pubblico, nella gestione della fase emergenziale e post-emergenziale”.
RTM
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Rispondi Autore: UMBERTO VENTURINI - likes: 0 | 29/05/2021 (10:43:59) |
MOLTO INTERESSANTE E UTILE |