Cosa indica il nuovo protocollo anticovid per i luoghi di lavoro?
Roma, 4 Lug – Dopo l’incontro del 4 maggio 2022 tra Ministeri e parti sociali che, in materia di contrasto al COVID-19, aveva confermato la validità del “Protocollo condiviso” nella versione del 6 aprile 2021, era previsto un incontro a fine giugno per eventuali aggiornamenti anche in relazione alla situazione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
Come ricordato nella news "Covid-19: l’accordo sull’aggiornamento del protocollo per i luoghi di lavoro”, dopo una giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali il 30 giugno scorso è stato siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo che aggiorna e rinnova i precedenti protocolli.
In questi giorni sono state presentate le linee principali dell’accordo, specialmente in relazione all’uso delle mascherine FFP2 che rimangono un presidio rilevante, ma per le quali ogni azienda è tenuta a svolgere un’analisi interna al fine di individuare “particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.
Vediamo oggi di fornire un primo approfondimento più complessivo del nuovo Protocollo soffermandoci in particolare sui seguenti aspetti:
- Il nuovo protocollo: ingresso, sanificazioni e precauzioni igieniche
- Il nuovo protocollo: dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria
- Il nuovo protocollo: il lavoro agile e i lavoratori fragili
Il nuovo protocollo: ingresso, sanificazioni e precauzioni igieniche
Ricordiamo che nella premessa del protocollo si indica che questa versione tiene conto dei vari provvedimenti recenti in materia COVID-19, della Circolare 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ma anche e della “circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane”.
Partiamo dalla “modalità di ingresso nei luoghi di lavoro”.
Si indica che, come era già nel Protocollo del 6 aprile 2021, il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro “potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro”.
Le persone in tale condizione “saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2” (non più solo mascherina chirurgica) ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”.
Inoltre si indica che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. E “qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente”.
Come nel precedente protocollo si ricorda che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.
Veniamo alla “Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria”, con indicazioni, anche in questo caso non dissimili, ma più semplificate rispetto ai precedenti protocolli.
Si indica che il datore di lavoro “assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID- 19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, “si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione”.
Occorre poi “garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo”.
In questa parte del protocollo si indica poi che in tutti gli ambienti di lavoro “vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata”.
Qualche cenno poi alle “precauzioni igieniche personali”.
Si indica che è obbligatorio (lo era anche per i precedenti protocolli) che le persone presenti nel luogo di lavoro “adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone”.
Il nuovo protocollo: dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria
Veniamo dunque ai “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Si riportano i vari obblighi previsti dalle normative vigenti e si sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative” (ma non si parla più, come in precedenza, di obbligo dei dispositivi “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”).
Il nuovo Protocollo indica che “il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.
Una parte del protocollo si rivolge poi a “sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS”.
Si indica che è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, “che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento”.
In particolare la sorveglianza sanitaria “oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV- 2/COVID-19”.
Inoltre, ove presente, il medico competente “attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente”.
Il protocollo – che vi invitiamo a leggere integralmente - si sofferma poi sulla riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19.
Il nuovo protocollo: il lavoro agile e i lavoratori fragili
Riguardo al “lavoro agile” si indica che “pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”.
In questo senso – continua il protocollo – “le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Riguardo ai “lavoratori fragili”, si segnala che il datore di lavoro “stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili”. E anche in questo caso le Parti sociali “auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili”.
Infine il documento indica che le parti “si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure”.
Concludiamo segnalando che il protocollo, su cui torneremo con futuri approfondimenti, si sofferma anche su altri aspetti:
- informazione
- gestione degli appalti
- gestione degli spazi comuni
- gestione entrata e uscita dei dipendenti
- gestione di una persona sintomatica in azienda
- aggiornamento del protocollo.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
“ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 30 giugno 2022 (formato PDF, 308 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Nicola - likes: 0 | 04/07/2022 (05:58:15) |
Bel protocollo sì! Sul tema mascherine se ne sono lavati le mani, problemi del datore di lavoro, Medico e RSPP. Ormai non dovrei più meravigliarmi di come scrivono le norme, ed invece tutte le volte riescono a sorprendermi. Non ho parole per esprimere quello che penso, o meglio le avrei ma sono troppo pesanti. |
Rispondi Autore: Riccardo - likes: 0 | 04/07/2022 (07:06:16) |
Un protocollo che avrebbe potuto essere scritto da un bambino, se non fosse per la furbizia tra le righe di delegare tutta la responsabilità a DL, RSPP e MC |
Rispondi Autore: Wolf - likes: 0 | 04/07/2022 (08:39:50) |
Validità legale di questo capolavoro? Direi zero, dato che non mi risulta che un accordo tra ministeri e parti sociali sia vincolante per le aziende, in particolar modo ora che il protocollo non viene recepito da DPCM/decreti vari. Poi complimenti per la coerenza: riescono a scrivere che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 (sic!) rappresenta un rischio biologico generico, per il quale bisogna adottare misure di contrasto uguali per tutta la popolazione, in un documento che invece prescrive misure specifiche per i lavoratori privati. |
Autore: Nicola | 04/07/2022 (09:20:45) |
Esatto. E poi se è un rischio generico non è professionale, e se non è peofessionale perché coinvolgere il SPP che, da definizione del decreto 81, si occupa di rischi professionali. Se se sono lavati le mani. Una vergogna. |
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0 | 04/07/2022 (08:56:50) |
Emergenza finita, ma ti piazzo il protocollo aggiornato. Il COVID è un rischio biologico generico? Allora queste misure valgano per tutti. Perchè solo per i lavoratori? Dove è stato pubblicato l'accordo? Non lo trovo in G.U. Devo farlo rispettare? E per il pubblico, che fino all'altro giorno c'era il liberi tutti sulle mascherine? Temperatura? Potrà misurare? Misuro o non misuro? Come faccio a sapere (se non misuro) chi ha la febbre o meno? Chi scrive questi "protocolli" ha la stessa sensibilità e profondità d'animo di chi scriveva le storie dei fumetti anni '80 (tipo "Lando" o "Il camionista") che si leggevano dal barbiere o in caserma. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 04/07/2022 (10:26:27) |
Leggendo il Protocollo, non richiamato in alcun provvedimento di legge (Igiene Pubblica) con le ovvie conseguenze, mette in evidenza che il "cerchiobottismo" della Prima Repubblica è sempre vivo e vegeto. Leggendo il testo, dove il rischio di contagio è definito "Rischio generico" e non professionale (fatte salve le solite categorie di lavoratori come sanità, ecc), mi aspetto delle crisi d'identità dei vari "esperti" che in questi quasi 30 mesi hanno appestato il web con i social tematici nonché partecipato a convegni e conferenze, dove ci raccontavano che il rischio da contagio fosse un rischio professionale per qualunque lavoratore o addirittura interferenziale quando i lavoratori erano di imprese diverse. Direi di ricordarcene tutti quando leggeremo o ascolteremo ancora questi "esperti". |
Rispondi Autore: dzulian - likes: 0 | 04/07/2022 (10:51:05) |
L'errore più grosso è considerarlo una norma. Non ha validità di legge. Punto e a capo. Parliamo piuttosto di cose serie. |
Rispondi Autore: Pietro Caridi - likes: 0 | 04/07/2022 (16:52:58) |
Buongiorno, la domanda è: possiamo continuare a misurare la temperatura ai lavoratori e chiedere una serie di dati alle aziende o terzi che fanno accesso in azienda dopo la cessazione dello stato di emergenza, dato che il Grarante Privacy non si è espresso in tal senso? Aiutatemi a capire Buon lavoro a tutti |
Rispondi Autore: Natale Straffalaci - likes: 0 | 05/07/2022 (01:27:20) |
Mi vergogno di essere Italiano. (sono troppo "giovane" per scappare da questo paese, 61 anni) altrimenti scapperei di notte. Ma come si fa' a delegare il datore di lavoro a proteggere la nostra salute? e se il datore è uno str....? Vi sembra normale che una persona che si occupa della sua azienda si deve occupare anche della nostra salute? E voi parlamentari e luminari che vi paghiamo caro ed amaro, dovete decidere voi in base ai dati che vi forniscono gli esperti che voi avete nominato, pagati da noi. Voi date consigli come un buon padre di famiglia, la mascherina ffp2 negli ambienti di lavoro e nel resto che non è ambiente di lavoro......mah. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 05/07/2022 (12:09:57) |
Come fa notare il sig. Gianni qui sopra: sul sito ufficiale NON esiste alcun documento, c'è solo un Comunicato che ne parla. Il documento che gira ovunque dal 30 giugno sera, come anche qui, non ha alcun segno minimamente 'formale' che lo renda utilizzabile in un contesto serio... Sarà pure (certamente?) una bozza che verrà confermata (a breve?) ma in questi casi la forma non è un accessorio inutile... |