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Unico corso formativo per diverse qualifiche: l’interpello è legittimo?

Unico corso formativo per diverse qualifiche: l’interpello è legittimo?
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Coordinatori

20/02/2019

L’interpello n. 1/2019 e la non validità di un corso unico di formazione per professionisti antincendio, CSE e RSPP. L’interpello è legittimo? L'accordo Stato Regioni 2016 e le qualifiche specifiche.


È stato recentemente pubblicato l’Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019 avente per oggetto la possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali, un interpello presentato da PuntoSicuro nell’articolo “ Interpello: un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?”. Presentiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini che pone alcuni dubbi sulla legittimità della risposta della Commissione Interpelli.



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Esistono argomenti per i corsi di formazione in aggiornamento, come aggiornare e redigere il piano di emergenza, o la valutazione del rischio d'incendio, che costituiscono compiti specifici di tre qualifiche professionali, ovvero del professionista antincendio, dell'RSPP e del CSE. Non esiste alcuna ragione logica o giuridica che possa legittimamente vietare il credito formativo per un corso/seminario dedicato ad argomenti comuni alle tre professioni.

 

Non si tratta di attività formativa per diventare addetti a qualcosa, ma di un approfondimento su un argomento trasversale decisivo per queste tre figure professionali, che rispondono penalmente in caso di carenze dei documenti citati.

 

L' accordo Stato Regioni 2016  prevede quanto segue:

 

"Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all ’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida".

 

E qui giustamente statuisce una incompatibilità tra aggiornamento delle qualifiche professionali come l'RSPP e le "inferiori" qualifiche delle figure operative come dirigenti, preposti, addetti alle emergenze "a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo", e dunque anche addetti primo soccorso ecc.

 

Viceversa l'accordo nega l'incompatibilità quando si tratti di figure professionali di più alto livello e responsabilità, come RSPP, formatore sicurezza, cse (cui può aggiungersi il professionista antincendio): "Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa".

 

Ma l'interpello va oltre ed è del tutto illegittimo perché non afferra il senso del concetto di qualifiche specifiche. Qualifiche specifiche sono quelle interne aziendali obbligatorie operative come dirigenti, preposti, addetti alle emergenze: non si tratta viceversa delle qualifiche/figure professionali consulenziali per professionista antincendio, coordinatore per la sicurezza di cantiere ed RSPP.

 

L' interpello 1/2019 nasce dal quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito a quanto segue:

  1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
  2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.
  3. In proposito l’istante rappresentava che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.

 

La Commissione così risponde, come al solito genericamente, ma in questo caso pure illegittimamente:

 

"A riguardo occorre premettere che nell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato ‘accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione’ al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ ‘Aggiornamento’ per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

 

Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:

 

  1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
  2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione".

 

Il parere è però illegittimo perché confonde e mette sullo stesso piano le qualifiche specifiche INTERNE (che neppure cita discostandosi così nettamente dall' accordo Stato Regioni) all'azienda con le diverse figure e qualifiche professionali consulenziali di RSPP, CSE e professionista antincendio.

 

È incredibile l'insensibilità giuridica della Commissione Interpelli che confonde le qualifiche interne dei dipendenti con le qualifiche dei professionisti, di ben altro livello.

 

Va pure chiarito che gli interpelli NON sono obbligatori per i privati. È certo possibile un contenzioso con gli organismi di vigilanza pubblici, che però non hanno alcun potere sanzionatorio diretto nei confronti degli enti di formazione e dei professionisti antincendio, RSPP e Cse. E che non potrebbero fare valere agevolmente in sede giurisdizionale un interpello totalmente illogico ed illegittimo.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, pubblicato l’8 febbraio 2019 con risposta al quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Prot. n. 2568 – oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Mario M - likes: 0
12/07/2019 (20:26:32)
Buon sera,
vorrei capire se la docenza tenuta per un corso CSE/CSP è valida per l'aggiornamento RSPP. In particolare, il docente esporrà uno dei moduli di competenza e seguirà come co-docente gli altri moduli. In tal caso saranno valide tutte le 120more o solo il modulo insegnato?
Autore: gaetano
15/03/2020 (23:40:11)
E' in attesa di una risposta?

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