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Linee guida per il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori

Linee guida per il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coordinatori

12/12/2014

Un documento si sofferma sui compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri edili. Il compito di alta vigilanza del CSE, la presenza in cantiere, i documenti da verificare e compilare, le riunioni e i sopralluoghi.

 
Roma, 12 Dic – Più volte si è sottolineata l’importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), all’interno dei cantieri edili, per poter fare prevenzione in un comparto purtroppo ancora connotato da molti, troppi infortuni.
Su PuntoSicuro abbiamo dato presentato spesso linee guida, indicazioni procedurali e approfondito con interviste il tema delle difficoltà e delle responsabilità penali dei coordinatori per la sicurezza, spesso “ un vaso di coccio tra vasi di ferro”.
Non potevamo dunque non soffermarci su un nuovo documento che una breve circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri definisce “un utilissimo strumento di guida per gli ingegneri nel delicato settore della sicurezza nei cantieri”.
 
Stiamo parlando delle “Linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, un lavoro realizzato congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana.
 
Il documento si sofferma innanzitutto sui compiti di vigilanzadel coordinatore per la sicurezza.
 
 


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Si indica che “la funzione del CSE è di ‘alta’ vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza ‘operativa’ è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria. La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto”. E le omissioni derivanti, ad esempio, dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori “non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere”. Dunque il compito di alta vigilanza del CSE “non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (sarebbe bene individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza)”. Nel documento sono indicati anche i momenti in cui la presenza del CSE è ritenuta opportuna.
Si ricorda poi che il CSE pur mantenendo la piena responsabilità dell’incarico ricevuto, “può avvalersi per lo svolgimento della propria attività di collaboratori con adeguate capacità e formazione”.
 
Veniamo alle linee guida vere e proprie e alle azioni descritte.
Azioni che riassumiamo in breve e che vi invitiamo ad approfondire con la lettura integrale del documento:
 
1) “il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica”;
 
2) dopo aver ricevuta dal Committente (o dal Responsabile dei Lavori) l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici con esito positivo, “procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni”. Il documento si sofferma anche sul significato di verifica dell’ “attuazione degli accordi tra le parti sociali” (D.Lgs. 81/08, art. 92), in relazione alla verifica che in ogni impresa “sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza”;
 
3) convoca una “riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno: Direzione Lavori; Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite; Lavoratori autonomi. Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario”. Il documento si dilunga indicando, in modo non esaustivo, i principali punti da trattare. Si ricorda che anche “se non espressamente obbligatorie le riunioni di coordinamento rappresentano un utilissimo strumento di integrazione al PSC, per la cooperazione ed il controllo del cantiere”;
 
4) “verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti”;
 
5) “convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e comunque in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma”. Ad esempio con riferimento a ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi, successive macrofasi di lavoro, periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze, sostanziali modifiche dell’opera, ...;
 
6) qualora riscontri “l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e (per ‘non autorizzato’ si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi)”;
 
7) effettua “frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list”. Il documento si sofferma sulla necessità di avere un verbale, al termine della riunione seguente il sopralluogo, con indicate le azioni “da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate”;
 
8) in caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, il CSE “contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto”;
 
9) “in caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria”;
 
10) in occasione della liquidazione del SAL (documento relativo allo Stato Avanzamento Lavori) il CSE “a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza”;
 
11) Il CSE, in corso d’opera, “aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il ‘fascicolo’ di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna”;
 
12) Il CSE, “al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11”;
 
13) Il CSE “redige direttamente il verbale di sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente”.
 
Concludiamo ricordando che il documento riporta in allegato un elenco con la documentazione da tenere in cantiere.
 
 
Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, “ Linee guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, redatto dal Gruppo di lavoro Sicurezza degli Ingegneri Interfederazione Emilia Romagna e Toscana, con la collaborazione propositiva dei Gruppi di Lavoro “Cantieri” delle ASL delle stesse Regioni, edizione luglio 2014 (formato PDF, 156 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 

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Rispondi Autore: luigi oppo - likes: 0
12/12/2014 (09:08:05)
è davvero scritto nell'81 che il c.s.e. debba verificare la formazione dei lavoratori????

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