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Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) è figura stabilita dalla legge, la quale legge, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, gli attribuisce compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In questa prospettiva egli, pur depositario di una propria posizione di garanzia, assume un ruolo di orientamento vigile nei confronti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. A partire dalla valutazione di coerenza del Piano operativo di sicurezza (POS) col Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) -laddove previsto-, sino alla verifica delle prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori.
Suo compito precipuo appare allora anche la verifica dell'adempimento degli obblighi formativi relativamente ai lavoratori operanti sul cantiere.
Né va sottaciuto che la Corte di Cassazione riconosce con frequenza la responsabilità del CSE per comportamenti omissivi rispetto al suo obbligo di vigilanza.
Si precisa che in questa breve disanima ci si limiterà a considerare gli obblighi formativi per i soli lavoratori e preposti, richiamando tuttavia specifici obblighi per i lavoratori autonomi. Si richiama inoltre la precisazione secondo la quale la formazione dei preposti non deve svolgersi obbligatoriamente secondo i contenuti dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011. Nel caso tuttavia venga posto in essere un percorso formativo diverso, è responsabilità del datore di lavoro dimostrare di aver fornito ai preposti la formazione “adeguata e specifica” di cui all'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08.
Si deve preliminarmente avere ben chiaro che:
- la formazione è parte integrante e fondamentale della valutazione dei rischi e delle misure conseguenti, come definite dall'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), comma 2, del D.Lgs. 81/08.
Se guardiamo al combinato tra art. 95 e art. 15 (entrambi:Misure generali di tutela), vediamo con chiarezza l'importanza che il legislatore attribuisce all'adeguata informazione e formazione dei lavoratori. Infatti l'art. 95 in apertura stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15...”.
E l'art. 15, alle lett. n) ed o) del suo primo comma, stabilisce “l'informazione e formazione adeguate” -sia per i lavoratori che per preposti e dirigenti-, come uno dei cardini dell'obbligazione generale di sicurezza.
Nella sua configurazione di obbligo generale, l'addestramento, secondo la definizione dell'art. 2, lett. cc), D.Lgs. 81/08, viene invece imposto dal quarto comma dell'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), rimandando alle specifiche disposizioni che lo rendono necessario.
- la “scalettatura” delle responsabilità delle figure depositarie di una posizione di garanzia può risalire sino al vertice della piramide, cioè sino al committente (anzi, secondo la Corte di Cassazione “il committente rimane il soggetto obbligato in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di SSL”).
In questo percorso redistribuisce specifiche responsabilità sul Responsabile dei lavori, se incaricato. E redistribuisce la colpa per omissione di vigilanza -e per mancato esercizio dei suoi specifici poteri impeditivi- anche sul CSE. Oltre che, per le responsabilità proprie, sui datori di lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici e sui preposti.
Va reso evidente che il sia il Committente che (l'eventuale) Responsabile dei lavori possono, se in possesso dei requisiti, svolgere entrambe le funzioni di CSP (Coordinatore per la progettazione) e CSE. In via generale e pratica è anzi auspicabile che il responsabile dei lavori -se specificamente formato ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08-, assommi in sé stesso le funzioni, prima, di CSP (se previsto) e poi di CSE.
In tal caso, infatti, essendo egli presente sin dall'origine, meglio si svolge la possibilità di seguire puntualmente il procedimento. Ad es., nel caso delle misure impeditive (sospensione-allontanamento-risoluzione del contratto) che il CSE è obbligato a proporre, previa segnalazione, al [committente o] al Responsabile dei lavori nel caso verifichi inadempienze, tali misure potranno venire decise direttamente, stante la coincidenza nella medesima figura delle diverse funzioni.
Altro es. è rappresentato dal fatto che per la funzione di Responsabile dei lavori non è prevista dalla legge alcuna specifica competenza: sarà dunque interesse del committente incaricare chi abbia specifica competenza (CSP e CSE sono obbligati, non a caso, alla medesima formazione [120 ore e aggiornamento quinquiennale di 40 ore. All.XIV]). In diverso caso, e nell'ipotesi di infortunio conseguente a violazione delle norme in materia di SSL, la responsabilità tornerà a ricadere sul committente ( essendo egli re-investito della posizione di garanzia a titolo originario). Infatti l'art. 16 (Delega di funzioni), comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, stabilisce quale condizione indefettibile “che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
La verifica che il CSE è tenuto a svolgere con riguardo all'adempimento degli obblighi formativi da parte dell' impresa affidataria e delle imprese esecutrici (subappaltatrici) dovrà stabilire il rispetto della normazione definita negli Accordi del 21 dicembre 2011.
Accordi raggiunti in sede di Conferenza permanente stato-regioni e relativi alla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, nonchè dei datori di lavoro che abbiano inteso svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (rispettivamente, art. 37 e art. 34 D.Lgs. 81/08).
Tale verifica troverà esplicazione:
- nell'accertamento della coerenza tra il Piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese col Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ove previsto; (art. 92, comma 1, lett. b)
- nella verifica del rispetto degli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i RLS o l'assolvimento degli obblighi di consultazione e informazione rispetto al RLST; (art. 92, comma 1, lett. d)
- nella verifica del rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, della normativa in materia di formazione.
A tale proposito, va evidenziato che l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare.. e ai lavoratori autonomi) stabilisce come facoltativa la formazione in materia di SSL per i lavoratori autonomi, fermi restando, però, gli obblighi formativi previsti da norme speciali (comma 2, lett. b) ).
Il CSE dovrà dunque verificare:
- che i RLS delle imprese affidatarie ed esecutrici abbiano ricevuto la formazione particolare prevista dai commi 10 e 11 dell'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs 81/08 ed abbiano svolto l'aggiornamento annuale previsto sempre dal comma 11.
Sulla base della norma sopra esposta, la formazione iniziale obbligatoria per il RLS è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in cantiere; l'aggiornamento annuale é di 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; di 8 ore per quelle che occupano più di 50 lavoratori.
Si richiama tuttavia la risposta del Ministero del lavoro al quesito del 19 aprile 2010. Risposta che tende a far prevalere l'interpretazione per la quale l'aggiornamento dei RLS va attuato anche per le aziende con meno di 15 lavoratori, costituendo, detto aggiornamento, “diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione..”. Senz'altro, secondo la risposta del Ministero, l'aggiornamento è da ritenersi obbligatorio, per tutte le imprese, “in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi” o a seguito di statuizione della contrattazione colletiva.
- che i lavoratori abbiano svolto -o abbiano in corso di svolgimento o abbiano già programmata- la formazione di cui all'Accordo stato-regioni del 21.12.2011: “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” [da ora, per semplicità: Accordo Formazione], ai punti 4 (Articolazione del percorso formativo dei lavoratori..) e 10 (Disposizioni transitorie).
Al proposito, va reso evidente che il CSE dovrà porre specifica attenzione a verificare che la formazione nei confronti di lavoratori stranieri sia stata svolta, sia svolta o programmata “previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua.. e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione..” (Accordo Formazione, punto 2, Organizzazione della formazione).
- che i preposti abbiano svolto -o abbiano in corso di svolgimento o abbiano già programmata- oltre alla formazione generale e specifica dei lavoratori, la formazione particolare aggiuntiva di 8 ore prevista per la figura del preposto.
- che i lavoratori e/o i preposti i quali siano esposti a rischi la cui prevenzione e protezione sia regolamentata dai Titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al primo o da altre norme speciali, abbiano svolto la formazione e -se del caso- l'addestramento specifici.
- Che siano stati espletati -in relazione alla concreta organizzazione dei servizi nel cantiere- gli obblighi formativi correlati al servizio di Primo soccorso, di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.
Per quanto concerne gli addetti al primo soccorso, ex D.M. 388 del luglio 2003, la formazione è di 16 ore per le aziende con rischi più significativi (gruppo A) e di 12 ore per quelle dei gruppi B e C. Tale formazione va ripetuta ogni 3 anni.
Per gli addetti al servizio antincendio, ex D.M. 10 marzo 1998, la formazione corrisponde a:
Rischio basso: 4 ore
Rischio medio: 8 ore
Rischio significativo: 16 ore
Nel D.M. del '98 non era previsto alcun obbligo di aggiornamento. Ad oggi, non essendo stato emanato il decreto (inter)ministeriale previsto dall'art. 46, comma 4, del D.Lgs. 81/08, (decreto che dovrebbe regolamentare anche la formazione degli addetti al servizio antincendio) continua a non essere previsto alcun obbligo di aggiornamento.
- che i datori di lavoro i quali svolgano direttamente le funzioni di RSPP abbiano frequentato la formazione obbligatoria di 16 ore prevista dall'art. 3 del D.M. 16/01/1997, o ne siano stati esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 s.m.i., o siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione secondo quanto stabilito nell'Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006.
- nel caso di presenza di lavoratori con contratto di somministrazione, che la formazione -eventualmente “distribuita” tra somministratore ed utilizzatore secondo le previsioni dell'art. 23 del D.Lgs. 276/03, o secondo determinazione contrattuale- sia stata effettivamente erogata.
La disattenzione a tale obbligo di verifica espone il CSE a responsabilità penale.
Quando deve esplicarsi la verifica:
- all'atto della presentazione del POS da parte dell'impresa affidataria e di quella/e esecutrice/i;
Il POS deve infatti contenere la “documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere” [D.Lgs. 81/08, Allegato XV, 3.2.1., l)].
Nel caso la formazione sia in fase di programmazione secondo “i vecchi criteri” (programmazione consentita dalle disposizioni transitorie dell'Accordo Formazione), tale programmazione dovrà essere stata formalmente e documentalmente approvata prima dell'11 gennaio 2012. In questa ipotesi, i corsi di formazione dovranno risolversi entro l'11 gennaio 2013 per i lavoratori e -rispetto a quella particolare aggiuntiva- all'11 luglio 2013 per i preposti.
L'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012 “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art.34, comma 2, e 37,comma 2, del decerto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni” [da ora, per semplicità: Linee applicative] precisa che “deve esistere una documentazione.. che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati.. [e] in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei corsi.” (Linee applicative, “Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa”)
- all'atto della presentazione del POS di altra impresa esecutrice, nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Dato solitamente lo sfasamento spaziale e/o temporale tra le diverse lavorazioni all'interno del cantiere, la verifica dei POS rispetto all'assolvimento dell'obbligo formativo dovrà avvenire, comunque prima dell'inizio dei rispettivi lavori, allorché:
l ciascuna impresa esecutrice avrà trasmesso il POS all'impresa affidataria, che ha l'obbligo di verificarne la congruenza col proprio;
l l'impresa affidataria lo avrà a sua volta trasmesso al CSE.
Rispetto ai lavoratori autonomi, i quali non sono tenuti alla presentazione del POS, la verifica dovrà avvenire all'atto di deposito del contratto o comunque prima dell'inizio dell'attività e nell'ambito della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08.
Il contratto deve infatti contenere, tra i requisiti dell'idoneità tecnico-professionale, la certificazione della eventuale formazione obbligatoria.
Infatti, nonostante la discutibile “semplificazione” operata dal D.Lgs. 106/09 sull'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) dell'originario D.Lgs.81/08, è mantenuto lo specifico obbligo per i lavoratori autonomi:
“2. I lavoratori dovranno esibire almeno:
d) attestati inerenti la propria formazione.. previsti dal presente decreto legislativo”.
Deve qui porsi il problema delle cd. A.T.I. (Associazioni temporanee d'impresa) o R.T.I. (Raggruppamenti temporanei d'impresa) che raccolgono diversi lavoratori autonomi.
In quanto fattore distorsivo del mercato, nonché fonte di elusione, il problema è lamentato da anni ed è stato oggetto recente di una importante circolare ministeriale che andremo brevemente a considerare.
La forma giuridica costitutiva è consentita, per i contratti pubblici, dalla norma: l'art. 34 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici); recente giurisprudenza, sulla base di una lettura per analogia del combinato tra art. 34 e 37 del Codice, la ritiene ammissibile anche per i lavori privati.
Altre forme sono il consorzio esterno (cioè costituito per avere rapporti con terzi) e la società cooperativa di lavoratori autonomi(qualificata come impresa artigiana).
E' evidente, nel caso che stiamo considerando, che una volta realizzato il momento aggregativo tra i diversi lavoratori autonomi, verrà a determinarsi una impresa la quale dovrà vedere un mandatario il quale assume -in materia di SSL- la funzione e gli obblighi del datore di lavoro rispetto agli altri lavoratori autonomi. E' altrettanto evidente che, trattandosi di impresa esecutrice, sarà soggetta alla elaborazione del POS e alla verifica di coerenza con l'eventuale PSC, oltre -in tal caso- agli obblighi di cooperazione e coordinamento. Quello che interessa al nostro discorso è che nel POS dovrà essere contenuta la certificazione della -eventuale- formazione obbligatoria dei lavoratori autonomi.
La circolare Min. Lav. cui si faceva riferimento è la n.16 del 4 luglio 2012.
Essa reca indicazioni operative per il personale ispettivo rispetto alla presenza di lavoratori autonomi nell'attività di cantiere, onde verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome e proprio con riferimento al “ricorso ad ulteriori formule “aggregative” di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte dei committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili”.
La circolare giunge alla conclusione che “il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione.. le prestazioni dei lavoratori autonomi.. adibiti alle seguenti attività:
*manovalanza
*muratura
*carpenteria
*rimozione amianto
*posizionamento di ferri e ponti
*addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore”
e che dunque il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore la “..mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria..”
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Posto che, in termini generali, è ragionevole prevedere una proroga dei termini temporali previsti dall'Accordo Formazione per la “conclusione” dell'attività formativa, si considerano di seguito i contenuti dell'Accordo medesimo.
Secondo l'Accordo Formazione, i lavoratori e i preposti devono venire avviati a un percorso formativo articolato su due moduli:
l Formazione generale, della durata di 4 ore; dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
l Formazione specifica, della durata di 12 ore; dedicato alla considerazione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure caratteristici del settore.
I contenuti di tale formazione sono specificati al punto 4 dell'Accordo Formazione, con la precisazione che “La trattazione dei rischi indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenza dell'azienda e della specificità del rischio..”
I preposti dovranno svolgere, in aggiunta, una “formazione particolare aggiuntiva” della durata di 8 ore; i contenuti di tale formazione sono specificati al punto 5 dell'Accordo Formazione.
Essa costituisce credito permanente, “salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.”.(Accordo Formazione, punto 8, “Crediti formativi”)
In tal caso -anche se, sul punto, tacciono sia l'Accordo Formazione che le Linee applicative- è ragionevole ritenere, in via analogica, debba applicarsi la previsione relativa al cambiamento di mansioni etc.; nel senso di prevedere che debba essere ripetuta la parte di formazione particolare aggiuntiva, limitatamente alla modifica del rapporto di preposizione. Pur considerando che tale modifica potrebbe essere completa, si andranno praticamente a svolgere i contenuti di 3, 4, 6 e 7 del punto 5 “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”.
La formazione particolare e aggiuntiva per il preposto, dovrà concludersi entro l'11 gennaio 2013. (Accordo Formazione, punto 10, “Disposizioni transitorie”)
Al percorso formativo appena indicato, dovrà aggiungersi, sia per i lavoratori che per i preposti:
l l'aggiornamento quinquennale, della durata di 6 ore. Nei corsi di aggiornamento “non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base..” ma si dovranno seguire le indicazioni fornite dal punto 9 dell'Accordo Formazione:
- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Nel caso la formazione sia stata erogata a lavoratori e preposti da più di 5 anni rispetto all'11 gennaio 2012, si dovrà provvedere all'aggiornamento entro l'11 gennaio 2013. Nel silenzio dell'Accordo Formazione e delle Linee applicative, si deve dedurre che se, invece, la formazione è stato erogata entro i 5 anni dall'11 gennaio 2012, l'aggiornamento dovrà svolgersi alla scadenza del quinto anno dalla erogazione della formazione. (Accordo formazione, punto 11, “Riconoscimento della formazione pregressa”)
Inoltre l'aggiornamento non potrà venire utilizzato per giustificare la formazione da erogarsi in occasione del cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature etc., dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi. (Accordo Formazione, punto 9, “Aggiornamento”)
Il termine di scadenza per la formazione dei lavoratori e dei preposti (in quanto lavoratori) è fissato all' 11 gennaio 2013; per quella particolare aggiuntiva dei preposti, all' 11 luglio 2013.
La disposizione non interessa, chiaramente, il personale di nuova assunzione nel settore, il quale dovrà essere avviato alla formazione “anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall'assunzione.”
La problematicità e la possibile antigiuridicità della norma è risolta, per il settore delle costruzioni, dal progetto strutturale -di natura contrattuale- delle cd. “16 ore di primo ingresso” (16ore-MICS).
SI RICORDA CHE LA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA FORMAZIONE DOVRA' EVIDENZIARE
L'AVVENUTA COLLABORAZIONE CON L'ORGANISMO PARITETICO DI RIFERIMENTO,
SECONDO LA PREVISIONE DELL'ART. 37, COMMA 12, D.LGS. 81/08,
DELL'ACCORDO FORMAZIONE E DELLE LINEE APPLICATIVE DELL'ACCORDO MEDESIMO.
Sono esonerati dalla frequenza ai corsi base (generale e specifico):
- i lavoratori di primo ingresso nel settore delle costruzioni edili e stradali, che abbiano frequentato il corso delle “16ore-MICS”, di origine contrattuale. (Accordo Formazione, punto 4., voce “Condizioni particolari”)
Il punto 4 dell'Accordo Formazione, rimandava infatti alla stipula di accordi nazionali tra le parti firmatarie del CCNL delle costruzioni allo scopo di individuare le condizioni necessarie a garantire la corrispondenza generale della formazione di primo ingresso rispetto ai contenuti dell'Accordo medesimo.
Tale stipula è intervenuta in data 3 febbraio 2012 tra le parti sociali interessate.
- i lavoratori e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati; corsi che abbiano contenuti e durata conformi all'Accordo Formazione. (Accordo Formazione, punto 4, voce “Condizioni particolari”)
Poiché si fa rifermento alla formazione dei lavoratori – e dunque dei preposti in quanto lavoratori- resta salvo l'obbligo della formazione particolare aggiuntiva per i preposti, da concludere entro l'11 luglio 2013.
Permane inoltre, sia per i lavoratori che per i preposti, l'obbligo dell'aggiornamento quinquiennale di 6 ore. Non avendo l'Accordo Formazione valore retroattivo, la decorrenza di tale obbligo avrà luogo a partire dall'11 gennaio 2012 e l'obbligo medesimo dovrà risolversi entro l'11 gennaio 2017.
- i lavoratori e i preposti che alla data del 11 gennaio 2012 abbiano frequentato corsi di formazione comprovatamente rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nel contratto collettivo di settore (8 ore). (Accordo Formazione, punto 11., “Riconoscimento della formazione pregressa”, lett. a) )
Idem supra.
- i lavoratori e i preposti che abbiano frequentato -dopo l'11 gennaio 2012 ed entro l'11 gennaio 2013- corsi di formazione comprovatamente rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dal contratto collettivo di settore (8 ore). A condizione che tali corsi fossero già “formalmenteme documentalmente approvati” prima dell'11 gennaio 2012. (Accordo Formazione, punto 10, seconda parte, “Disposizioni transitorie”)
Secondo l'Accordo Formazione, nel rispetto di tali condizioni è considerata risolta
anche la formazione particolare aggiuntiva per i preposti.
Va rilevato, tuttavia, come si tratti, in questo caso, di una disciplina transitoria, “in sede di prima applicazione”; dunque destinata ad andare a esaurimento “non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo”, cioè all'11 gennaio 2013.
Anche qui permane, sia per i lavoratori che per i preposti, l'obbligo di svolgere l'aggiornamento quinquennale di 6 ore. Le Linee applicative indicano come l'obbligo possa essere ottemperato “anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco.. del quinquennio”.
Per i punti sopra elencati, vale sempre il combinato delle due disposizioni del punto 4:
- “Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.”;
- “I contenuti e la durata [della trattazione dei diversi rischi] sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi”; tale disposizione è da intendersi nel senso di individuare, rispetto ai “Contenuti” di cui al punto 4, quelli pertinenti; dedicando ad essi diversa durata/attenzione (all'interno del monte ore stabilito), in base all'esito della valutazione dei rischi.
Vale, infine la prescrizione generale contenuta al punto 8 dell'Accordo Formazione (“Crediti formativi”), secondo la quale “Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente a integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi..”
Compito del CSE, per tutta la durata dei lavori sarà quello di accertare la presenza della documentazione giustificativa. La verifica dovrà essere svolta sul POS originario e, se resosi necessario, sul POS aggiornato.
Tale durata potrebbe infatti porsi “a scavalco” di alcuni obblighi formativi; per scadenze intervenute, oppure in conseguenza di modifiche del piano dell'opera; o di subentro di un appaltatore (o subappaltatore) ad altro precedentemente presente; o in conseguenza dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nuove assunzioni etc.
Ponendo particolare attenzione -nel caso- alla valutazione dei rischi da interferenza tra le lavorazioni, in conformità alle disposizioni contenute nel PSC (coordinato coi POS).
Da segnalare come la Corte di Cassazione già si sia espressa a favore di un concetto sostanziale e non formale di interferenza. Non solo, cioè, riferito ai soli “contatti rischiosi” dovuti alla contiguità delle lavorazioni, come ancora voleva la determinazione n.3/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Ma concetto, invece, che considera, insieme, le sovrapposizioni tra attività non temporalmente contestuali, venendo così a determinare una “interferenza intertemporale” . (Cass. n. 5420/11)
Ciò qui interessa non solo perché la “gestione” delle interferenze è compito (anche) del CSE. Ma, soprattutto, perché i rischi da interferenza dovranno costituire oggetto di formazione per tutti i lavoratori interessati e, in tal senso, costituire oggetto specifico di verifica da parte del CSE.
Formazione speciale e addestramento
Secondo l'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), commi 3 e 4, del D.Lgs. 81/08, devono intendersi per tali la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifici, previsti ai titoli speciali del D.Lgs. medesimo o stabiliti da altre norme vigenti.
Secondo le Linee applicative dell'Accordo Formazione e sulla base di una esemplificazione dichiaratamente “non esaustiva” (qui integrata), sono da considerare come speciali almeno:
- la formazione e l'addestramento relativi alle attrezzature di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 73 (Informazione formazione addestramento) del D.Lgs. 81/08;
Su delega del comma 5 dell'art. 73, è intervenuto, in data 22 febbraio 2012, l' “Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”. Si tratta di attrezzature di lavoro/macchinari pressoché tutti riconducibili all'attività di cantiere.
L'Accordo entra in vigore il 12 marzo 2013.
Si segnala che, in data 18 aprile 2012, la Commissione consultiva ex art. 6 ha approvato il Documento “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzatura non previste a tal fine”. Tale Documento, al punto 4, “Indicazioni tecnico-procedurali”, prevede l' “impiego di personale specificamente formato e addestrato;”.
- la formazione e addestramento relativi all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento medianti funi, secondo le previsioni dell'art. 71 (Obblighi del datore di lavoro), comma 7, del DLgs. 81/08 e della norma speciale rappresentata dall'art. 116 (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi), commi 2 e 3 del decreto medesimo;
Sul cantiere, in genere, la norma assumerà cogenza rispetto ai sistemi di sicurezza propri alle lavorazioni in quota, quali l'utilizzo dell'imbracatura e del cordino, invece che a quelli di accesso e posizionamento.
- la formazione e addestramento rispetto all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, secondo le previsioni dell'art. 71 (Obblighi del datore di lavoro), comma 7, coordinato con l'art. 73, comma 4, del DLgs. 81/08;
Idem sopra,per le attrezzature di lavoro/macchinari corrispondenti.
- la formazione e addestramento rispetto al montaggio, utilizzo e smontaggio in sicurezza dei ponteggi conformemente al PiMUS, secondo le previsioni della norma speciale rappresentata dall'art. 136 (Montaggio e smontaggio), commi 6 e 7, del D.Lgs. 81/08;
La formazione da erogarsi è quella di 28 ore prevista dall'Allegato XXI del DLgs. 81/08 “Accordo Stato, Regioni e Provincie autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota”; formazione che comprende l'addestramento.
Si richiama l'obbligo di aggiornamento quadriennale di 4 ore, previsto sempre dall'Allegato XXI.
- la formazione e addestramento in relazione all'utilizzo dei DPI di III categoria e dei dispositivi di protezione dell'udito, secondo le previsioni della norma speciale rappresentata dall'art. 77 (Obblighi del datore di lavoro), commi 4 (lett. h) e 5, del D.Lgs. 81/08;
In realtà, sembrerebbe qui mancare la caratteristica di norma speciale come individuata dalle Linee applicative; rispetto alle quali, tuttavia, permangono alti i dubbi di cogenza: non essendo le stesse oggetto di delega, né da parte del legislatore primario né da parte di quello derivato (la Conferenza Stato-regioni, con l'Accordo formazione). Nella pratica, comunque, la formazione e l'addestramento andranno a integrarsi/risolversi con/in quelli previsti per altre norme speciali qui considerate.
- la informazione e formazione sulle misure da adottare con riguardo alla segnaletica di sicurezza, secondo le previsioni della norma speciale rappresentata dall'art.164 (Informazione e formazione), comma 1, del D.Lgs. 81/08;
Aspetto, questo, di rilevanza nei cantieri complessi e che prevede l'applicazione delle prescrizioni di cui agli Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08
- la formazione in relazione a lavori che espongano, anche solo potenzialmente, a polveri di amianto, secondo le previsioni della norma speciale rappresentata dall'art. 258 (Formazione dei lavoratori) del DLgs. 81/08;
Resta inteso che per gli addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto è prevista la specifica abilitazione stabilita già nell'art. 10, comma 2, lett. h), del D.lgs. 257/92, dal D.M. 6 settembre 1994 ed ora dal comma 3 dell'art. 258 D.Lgs. 81/08. Per tutti coloro che risultino -anche potenzialmente- esposti, pur non essendo addetti alla rimozione e/o smaltimento, la formazione è quella specificata dall'art. 2 del D.Lgs. 257/06 e già introdotta nel D.Lgs. 626/94 come art. 59-quatordecies (ora art. 258 D.Lgs. 81/08).
- la formazione e addestramento in relazione a lavori che debbano svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di cui agli artt. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento) e 121 (Presenza di gas negli scavi) del D.Lgs. 81/08.
Si fa riferimento -esemplificato anche nelle Linee applicative-, al DPR n. 177 del 14 settembre 2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”; l'art. che reca la disposizione è il 2, comma 1, lett. d) ed f). Il DPR è entrato in vigore il 23 novembre 2011.
Seguita a mancare il previsto accordo in sede di Conferenza Stato-regioni che stabilisca puntualmente contenuti e modalità di tale formazione. In data 18 aprile 2012 è stato approvato in sede di Commissione consultiva ex art. 6 un (primo) “ Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell'art.3, comma 3, del DPR 177/2011” con funzione -in assenza di delega del legislatore- di linee guida per l'elaborazione delle corrispondenti procedure di sicurezza. [La Commissione ex art. 6 (CCP), non ha infatti tra i suoi compiti quello di elaborare procedure, se non quelle “standardizzate” per la valutazione dei rischi nelle aziende fino a 10 dipendenti]
Si richiama come, in assenza del decreto applicativo previsto dall'art. 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso [dei DPI] ), comma 2-bis, D.Lgs. 81/08, resti valido il DM 2 maggio 2001 “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali”. Il quale, al suo Allegato 2, stabilisce tempi e modalità per la formazione e l'addestramento all'uso dei DPI di protezione respiratoria.
Si ricorda che la legge 177/2012 (1 ottobre) ha introdotto nell'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/08, l'obbligo della valutazione del rischio da rinvenimento, nei lavori di scavo, di ordigni bellici inesplosi.
La modifica dell'art. 28 acquisterà efficacia dopo sei mesi dalla pubblicazione dell'emanando decreto del Ministro della difesa (il quale decreto, a sua volta, è previsto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (2 novembre 2012), dunque entro il 2 maggio 2013).
Risulta tuttavia difficile ritenere che il rischio così esplicitato possa, sin da subito, sfuggire all'obbligo generale della valutazione di “tutti i rischi”. La conseguenza, rispetto al discorso che stiamo svolgendo, sarà che il CSE dovrà verificare la formazione svolta rispetto al rischio specifico. Diversamente, per il rischio in quanto particolare (così inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge, nell'Allegato XI del D.Lgs. 81/08) si dovrà fare riferimento alle scadenze sopra riportate.
Il CSE dovrà verificare che anche i lavoratori autonomiche svolgono queste lavorazioni e/o che utilizzano queste attrezzature siano in grado di certificare l'avvenuta formazione.
La disattenzione a tali obblighi di verifica espone il CSE a responsabilità penale.
Si richiama che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b) e c), del D.Lgs. 81/08, la formazione e l'eventuale addestramento vanno ripetuti/rimodulati in caso di:
- trasferimento o cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
In entrambi i casi, è riconosciuto credito formativo per la formazione generale di 4 ore; mentre andrà ripetuta la formazione specifica, limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione. (Accordo formazione, punto 8, “Crediti formativi”, b.)
Nel caso il CSE verifichi un difetto nella formazione dei lavoratori e preposti, dei datori di lavoro/RSPP e dei lavoratori autonomi (questi ultimi, secondo le indicazioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 21 (Disposizioni relative.. ai lavoratori autonomi) e 73 (Informazione, formazione e addestramento [in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro] ) del D.Lgs. 81/08, è obbligato a inoltrare segnalazione al committente o al responsabile dei lavori. Proponendo, contemporaneamente, una delle misure previste all'art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori), comma 1, lett. e):
l la sospensione dei lavori (limitatamente alle imprese o lavoratori autonomi inadempienti);
l l'allontanamento di tali imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere;
l la risoluzione del contratto.
Se, in conseguenza della segnalazione, il committente o il responsabile dei lavori non adottano alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE deve comunicare il comportamento inadempiente all'ASL e alla DPL territorialmente competenti.
Nel caso la mancata formazione e/o addestramento vengano a configurare un pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato dal CSE, lo stesso è obbligato a sospendere le lavorazioni interessate fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
La mancata applicazione di tale potere impeditivo espone il CSE a responsabilità penale
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
(fonte: Decr. n.10602 Reg. Lombardia Linee di indirizzo per l'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili)
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
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Rispondi Autore: Gian Lorenzo Corradetti - likes: 0 | 08/01/2013 (07:55:57) |
Bell'excursus (anche se prolisso) su quanto la norma prevede ma, come spesso succede, a responsabilità previste per il CSP/CSE non corrisponde una effettiva capacità di intervento. Attualmente sto svolgendo servizio presso un grande impianto siderurgico per lavori di manutenzione di un altoforno e impianti correlati (sotto titolo IV) con 22 ditte, contratti già stipulati e con tempi strettissimi: qualcuno pensa che possa intervenire in maniera coercitiva per farmi consegnare attestati di formazione, con che mezzi e con quali provvedimenti, a fronte di scadenze e costi mostruosi in confronto al mio cachet? Altre responsabilità scaricate sul CSP/CSE, come al solito, senza operatività effettiva al seguito, a meno di scordarsi poi di mantenere i rapporti con il committente. |
Rispondi Autore: Gaias Salvatore - likes: 0 | 08/01/2013 (08:15:25) |
Ho operato come CSE per 6 anni nella costruzione di centrali elettriche con una media di uomini/giorno al picco di 800 unità. Quanto esposto sopra è attuabile avendo, come ho avuto io, un team di HSE Engineer composto da almeno 3 persone (incluso il CSE). |
Rispondi Autore: Maurizio Tacchi - likes: 0 | 08/01/2013 (08:48:31) |
Svolgo l'attività di CSE da oltre 13 anni quasi sempre su cantieri con una media lavorativa compresa tra 500.000 e 1.500.000 di ore ed almeno una ventina di ditte Esecutrici, oltre l'Affidataria. La differenza la fa il Committente. Una committenza realmente orientata all'ottenimento delle migliori condizioni di sicurezza mette il CSE in una situazione di prevalenza rispetto alle necessità produttive. Al momento dell'accettazione dell'incarico il CSE ha l'obbligo morale di porre le condizioni affinchè possa svolgere la propria attività al meglio. Qualche volta il CSE farebbe bene a rifiutare l'incarico e non lamentarsi poi delle condizioni di lavoro. Sed Lex, dura Lex... |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 08/01/2013 (12:34:40) |
La breve disanima, molto minuziosa e apprezzabile, ha il destinatario errato. Quello corretto è il committente/responsabile dei lavori ex art 90 comma 9 lettera a) e allegato XVII. Fuorviante e inaccettabile scaricare al CSE tutta la bega, che riporta alla verifica del DVR... Il CSE, in seconda battuta, rilevata la non conformità del POS (obbligo su cui non si discute) deve segnalare al Committente/RdL che l'impresa non ha superato le richieste del decreto...e da qui la questione si ingrossa. Tenuto conto della posizione di garanzia del CSE anche in riferimento alla verifica dei POS e quindi alla conformità della documentazione, perchè deve rischiare una sanzione non ascrivibile a lui ma ad una scelta del committente di fare contratti senza il rispetto dell'articolo a lui dedicato? Sarebbe ora di dare indicazioni ai Committenti/RdL sul come fare corrette valutazioni della ITP prima di firmare incarici e contratti d'appalto. La 92/57/CE è chiara a riguardo, leggendo i "considerando" si capisce che invita ad andare all'origine del problema, cioè all'inizio della scelta del committente di realizzare un'opera, da cui per logica è evidente che scaricare in fase esecutiva la risoluzione dei problemi, oltre che essere in ritardo, quindi si improvvisa, è deleterio. |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 08/01/2013 (14:13:02) |
Concordo con quanto affermato nell'ultimo post, circa la centralità del Committente e aggiungo che il CSE non deve sopperire ad eseguire adempimenti a lui non riconducibili, solo per "far funzionare il sistema" come sostengono alcuni, ma attenersi scrupolosamente a quelli che sono i suoi compiti ( vedi art. 92 de decreto). Infine solo per puntualizzare che il CSE non può limitarsi a fare attività di coordinamento e verifica semplicemnete andando in cantiere a vedere cosa succede e compilando un piccolo verbale di visita come spesso accade. Il CSE deve pianificare il suo lavoro programmandolo efficacemente (definire correttamente i suoi interventi di coordinamento in persenza di più imprese in momenti in cui sono presenti sovrapposizioni spazio-temporali) e le attività per realizzare un fattivo coordinamento di cantiere tra le lavorazioni interfenti. Come lo fa secondo voi andando in cantiere a spot come spesso succede? Ebbene sono necessari strumenti di pianificazione delle attività lavorative, di programmazione e controllo anche attraverso dei verbali , ma non solo con quelli. Qualcosa in proposito è già stato messo a punto ( vedi Fogli Tecnici in Esecuzione) FTE che certamente soddisfano in pieno il lavoro che deve sviluppare il CSE e lasciano la giusta traccia del lavoro svolto....ma ci vorrebbe tempo per spiegare.... Riappropriamoci del nostro lavoro che è quello del Tecnico e non del leguleio... |
Rispondi Autore: GioGa - likes: 0 | 08/01/2013 (18:41:35) |
Bell'articolo. Voglio solo aggiungere un aspetto che troppo spesso si dimentica: il CSE ha l'obbligo di coordinare le "attività" ancora prima delle "aziende", inoltre la sua posizione di garanzia è da riferirsi ai rischi di natura "interferenziale" di cui al PSC, e NON AI RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'IMPRESA, per i quali risponde SOLO il DDL! Troppo spesso gli OdV arrivano in cantiere per multare anche i CSE per questioni assolutamente ultronee alle sue responsabilità, non potendosi sostituire alla posizione del datore di lavoro, ed è ora di dire basta! |
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0 | 18/07/2017 (09:40:27) |
Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori". Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996". Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08 Avv. Giulia BRUNELLI STUDIO LAGEARD Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro. In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente. Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834). |