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I quesiti sul decreto 81: quando il DdL non coincide con il committente

I quesiti sul decreto 81: quando il DdL non coincide con il committente
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Committenti di lavori edili

03/09/2014

Obblighi di sicurezza sul lavoro negli appalti extraziendali: è necessario tenere anche conto di quanto indicato nel comma 3 dell’art 26 riguardante i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente? Risposta a cura di Gerardo Porreca.

 
Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Con riferimento al quesito sugli obblighi del committente datore di lavoro nel caso di un appalto di lavori extraziendali e sul concetto di disponibilità giuridica dei luoghi in cui si deve svolgere l’appalto, pubblicato sul quotidiano del 30/7/2014, non è necessario nelle conclusioni tenere anche conto di quanto indicato nel comma 3 dell’art 26 riguardante i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente?
 

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Risposta
Il lettore nella richiesta di chiarimenti si riferisce ai casi previsti nel comma 3-ter del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in cui il datore di lavoro, a carico del quale sono posti gli obblighi di cui al D. Lgs. medesimo, non coincide con il committente che ha provveduto ad affidare i lavori in appalto e si chiede se le disposizioni di cui al comma 3-ter medesimo non si applichino anche al caso esaminato nel quesito pubblicato sul quotidiano del 30/7/2014.
 
 
(...)
 
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Rispondi Autore: LUCIA BARTOLINI - likes: 0
03/09/2014 (09:49:46)
Come stazione appaltante che tratta in gran parte la casistica descritta, dopo le iniziali difficoltà interpretative, avevamo già scelto di adottare questa linea di coordinamento, che ha avuto positivi riscontri.
Rispondi Autore: CLAUDIO BENDANTI - likes: 0
03/09/2014 (10:57:21)
E nel caso in cui il DdL dell'azienda ospitante sia l'appaltatore stesso? Mi spiego meglio: il committente appalta l'esecuzione di attività che vengono svolte presso la sede dell'appaltatore con la partecipazione/coordinamento/supervisione delle attività stesse da parte di lavoratori della committente. In questo caso chi redige il DUVRI?
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
03/09/2014 (18:26:27)
Presterei comunque più attenzione all'obbligo primario e generale di "valutazione dei rischi" dei vari attori presenti nel caso in esame.
Anche volendo sostenere che l'art. 26 non si applica (a mio parere bisognerebbe valutarne in maniera approfondita le casistiche prima di sostenerlo a priori) non si può non considerare nella valutazione dei rischi che i lavoratori subordinati di un'organizzazione "entrano" in contatto con altri lavoratori subordinati di tutt'altra specie e mestiere. Non valutiamo nel DVR questo? Direi che è uno dei rischi di "tutti i rischi" del DLgs 81/08. Mandiamo i lavoratori delle ditte di installazione e manutenzione SRB all'interno di uno stabilimento industriale, di un'azienda agricola, di un hotel a 15 piani senza preoccuparcene perché tanto non si applica l'art. 26? e se nell'hotel capita un incendio e si deve evacuare? i lavoratori SRB li lasciamo nel sottotetto? o li coordiniamo con il servizio di portineria dell'hotel?! ecco la Misura di Prevenzione e Protezione: coordinamento con i lavoratori del posto.

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