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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'La valutazione dei rischi: responsabilita' e ruoli
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L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Osha) – come anticipato in un nostro precedente articolo - ha lanciato una campagna europea sulla valutazione dei rischi. Con lo slogan «Ambienti di lavoro sani e sicuri», questa campagna presuppone sia momenti informativi che attività specifiche; attività che saranno concentrate in due settimane europee per la sicurezza sul lavoro e in un convegno finale.
Tra i momenti informativi collegati a questa campagna vogliamo sottolineare la pubblicazione di alcune schede descrittive (Factsheet) che mettono a fuoco singole tematiche relative alla valutazione dei rischi.
Schede che, per buona abitudine dell’Osha sono non solo sintetiche e precise, ma riescono con linguaggio semplice e chiaro a presentare le normative europee che dovrebbero essere state recepite, con lievi differenze, dai singoli stati membri della UE.
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La prima scheda, la numero 80, ha come titolo “la valutazione dei rischi: ruoli e responsabilità”.
Come la scheda 81 – che presenteremo in un prossimo articolo - basa il suo contenuto sulla pubblicazione “Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro”.
In questa scheda si ricorda innanzitutto che “la sicurezza e la salute dei lavoratori viene tutelata in Europa attraverso un approccio basato sulla valutazione e sulla gestione dei rischi”.
Inoltre si sottolinea che “per poter attuare un’efficace valutazione dei rischi sul posto di lavoro, tutte le persone coinvolte devono avere una buona comprensione del contesto giuridico, dei concetti, del processo di valutazione dei rischi e del ruolo svolto dagli attori principali interessati dal processo”.
Ma in cosa consiste la valutazione dei rischi?
“È un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro” e consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa.
Può costituire un pericolo “qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) potenzialmente in grado di arrecare danno” e per rischio si intende la “possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa subire danni a causa di un determinato pericolo”.
Questo processo di valutazione deve stabilire:
- cosa può provocare lesioni o danni;
- se è possibile eliminare i pericoli;
- nel caso in cui non sia possibile eliminarli, quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.
La scheda in particolare sottolinea le responsabilità dei diversi ruoli.
Il datore di lavoro, ad esempio, “ha il dovere di:
- garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione a ogni aspetto collegato all’attività lavorativa;
- organizzare la valutazione dei rischi;
- selezionare le persone che devono svolgere la valutazione e garantire che esse siano competenti;
- valutare i rischi e mettere in atto le misure di protezione;
- consultare i lavoratori o i loro rappresentanti in merito all’organizzazione della valutazione dei rischi, nonché le persone incaricate di svolgere la valutazione e di attuare le misure preventive;
- essere in possesso di una valutazione dei rischi;
- stilare resoconti di valutazione dopo aver consultato o persino coinvolto i lavoratori e/o i loro rappresentanti nel lavoro e mettere tali resoconti a loro disposizione;
- garantire che tutte le persone interessate siano informate degli eventuali pericoli, degli eventuali danni cui possono essere esposte e di tutte le misure protettive adottate per prevenire tali danni”.
Ma chi effettua la valutazione dei rischi?
Riguardo a questo aspetto la decisione finale spetta al datore di lavoro.
La valutazione può essere effettuata:
- dal datore di lavoro;
- dai lavoratori designati dai datori di lavoro;
- da addetti alla valutazione e servizi esterni se in azienda non é disponibile personale competente.
La scheda indica successivamente, nel dettaglio, i requisiti di competenza di queste persone.
Riguardo ai ruoli viene indicato che i lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il “diritto/dovere di:
- essere consultati in merito all’organizzazione della valutazione dei rischi e alla nomina delle persone che effettueranno la valutazione;
- partecipare alla valutazione dei rischi;
- avvertire i supervisori o i datori di lavoro sugli eventuali rischi percepiti;
- segnalare i cambiamenti sul luogo di lavoro;
- essere informati sui rischi per la loro sicurezza e salute e sulle misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi;
- chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentare proposte per minimizzare i rischi o rimuovere il pericolo alla fonte;
- cooperare per consentire al datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro sicuro;
- essere consultati dal datore di lavoro al momento di stilare i resoconti delle valutazioni”.
In presenza di lavoratori di imprese diverse, in uno stesso ambiente lavorativo, “gli addetti alla valutazione di ogni datore di lavoro potrebbero dover condividere le informazioni sui rischi e sulle misure necessarie per far fronte a tali rischi”.
Inoltre, quando si eseguono valutazioni dei rischi, occorre sempre “considerare la presenza potenziale sul luogo di lavoro di lavoratori provenienti da altre imprese (ad esempio, addetti alle pulizie, guardie giurate, addetti alla manutenzione) o altre persone provenienti dall’esterno (ad esempio, clienti, visitatori, «passanti»)”.
La scheda indica anche come poter accedere alle diverse risorse disponibili che possono aiutare le imprese ad effettuare le valutazioni dei rischi. Ad esempio consultando l’indirizzo http://osha.europa.eu/topics/riskassessment.
Per concludere la scheda sottolinea che “a prescindere da chi effettua la valutazione dei rischi, anche nel caso di un servizio esterno, è il datore di lavoro ad essere in ultima analisi responsabile della valutazione”.
Factsheet n.80 “La valutazione dei rischi: ruoli e responsabilità” (formato PDF, 404 kB)
Tiziano Menduto
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