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Commissione consultiva: le criticità nelle aziende del settore pirotecnico

Commissione consultiva: le criticità nelle aziende del settore pirotecnico
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Campagne di prevenzione

21/06/2013

Un sottogruppo della Commissione Consultiva ha elaborato un’analisi delle criticità e incongruenze nella normativa relativa agli impianti di produzione e deposito degli articoli pirotecnici. I dati, la normativa, la formazione e gli auspici.

Roma, 21 Giu – Non sono pochi gli incidenti e gli infortuni mortali che avvengono nel comparto pirotecnico. Alcuni dati – riferiti ai soli infortuni indennizzati dall’INAIL – indicano per il comparto un numero di 36 morti in Italia dal 2000 al 2010. E non si possono dimenticare incidenti come quello avvenuto nel 2008 a Orvieto: 4 persone, un’intera famiglia, sono morte a causa di un’esplosione in una  fabbrica di fuochi d’artificio.
 
A seguito degli incidenti mortali che si sono verificati in alcune aziende del settore pirotecnico e per verificare la sussistenza di eventuali criticità ed incongruenze tra le previsioni normative contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e  quelle riportate nella normativa specifica di settore, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha recentemente approvato il documento “Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito” elaborato dal Comitato n. 9 della Commissione.
 
Il Comitato ha valutato i dati statistici di fonte INAIL - Consulenza Statistico Attuariale relativi all’andamento infortunistico del settore “pirotecnia” corrispondente alla voce di tariffa 0570 “Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici” (Allegato n. 1).
Come già anticipato i dati, aggiornati al 31 ottobre 2011, “si riferiscono ai casi indennizzati dall’Istituto Assicuratore e sono distinti per gestione (Industria e Artigianato)”.

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È stata inoltre esaminata la “Terza relazione intermedia dell'attività” della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore delle attività pirotecniche (cap. 3, par. 3.2 della Relazione), che è allegata al documento (Allegato n. 2).
Nella relazione sono evidenziati aspetti critici, comuni alle esplosioni degli opifici pirotecnici presi in esame, e segnatamente:
-  “condizioni inadeguate degli ambienti di lavoro e lavorazioni svolte in condizioni climatiche inadeguate (temperatura, umidità, ventilazione);
- mancata osservanza delle disposizioni che vietano l’accesso ai non addetti ai lavori in determinati punti dell’opificio;
- difformità nelle modalità di accertamento delle capacità tecniche del personale civile rispetto alla formazione prevista per gli artificieri delle Forze Armate;
- irregolarità amministrative (rilascio delle licenze di esercizio dell’attività di produzione);
- inadeguata preparazione delle maestranze utilizzate”.
La Commissione evidenzia quelle che considera “le preoccupanti lacune esistenti nella normativa del settore delle attività pirotecniche" che riguarderebbero i seguenti aspetti:
- “l’accertamento dell’ idoneità tecnica degli operatori ed il relativo regime di autorizzazione;
- forme obbligatorie di formazione professionale e di aggiornamento;
- qualità della attività ispettiva;
- sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
- iscrizione degli impianti per la produzione di fuochi d’artificio in una adeguata categoria di rischio;
- l’osservanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori;
- svolgimento di controlli periodici degli stabilimenti più severi e approfonditi”.
 
Nell’allegato 3 al documento è proposto un elenco della regolamentazione applicabile agli articoli pirotecnici, unitamente alle parti del Decreto legislativo 81/2008 applicabili al settore.
 
Riprendiamo alcune delle considerazioni che emergono dall’analisi della normativa:
-  “una difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività. Le difformità sono probabilmente legate sia al periodo storico di emanazione delle prime normative specifiche”, sia al successivo “miglioramento tecnologico e classificatorio, intercorso negli ultimi quaranta anni;
 - per quanto attiene all’ idoneità tecnica dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs. del 25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs. n. 58/2010, sono stati previsti ‘corsi di formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori’. La definizione delle modalità di attuazione dei corsi di formazione sono demandate ad un emanando decreto del Ministro dell’Interno”;
- il T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 18/6/1931 n° 773, ndr) prevede “che, per operare nel settore, venga rilasciata una specifica licenza, le cui procedure e competenze variano a seconda della classificazione del materiale esplodente”;
- il D.Lgs. 81/2008 prevede, per queste attività, “l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda e del relativo responsabile (art. 31, commi 6 e 7) e sono escluse dalla possibilità prevista per le micro imprese di optare per la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nella valutazione dei rischi aziendali, il datore di lavoro deve valutare, fra l’altro, il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 223 del Titolo IX , Capo I - Protezione da agenti chimici)”. A tale scopo il il Datore di Lavoro deve tenere conto della classificazione delle sostanze e delle miscele manipolate o prodotte (l’Allegato 4 al documento contiene l’elenco degli agenti chimici maggiormente utilizzati per la fabbricazione di articoli pirotecnici e, “dall’analisi di tale allegato, si può osservare la presenza di sostanze pericolose classificate come esplosive, infiammabili, tossiche ed irritanti”);
- i “criteri di classificazione degli esplosivi utilizzati dal Regolamento CLP sono diversi da quelli utilizzati dal T.U.L.P.S.”.
- si evidenzia come “mentre sono applicabili le disposizioni contenute nel Titolo IX del D.Lgs.
 n. 81/2008 e s.m.i., non si applicano, per espressa previsione normativa, le disposizioni del Titolo XI “ Protezione da atmosfere esplosive” (Art. 287, comma 3, lettera c.); il rischio esplosione, per tali attività, e regolamentato dal T.U.L.P.S.”.
 
Rimandando i lettori alle parti del documento relative al trasporto degli articoli pirotecnici e alla normativa che disciplina il rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.), la Commissione Consultiva si sofferma  sulle criticità della formazione.
 
Ad esempio con riferimento al fatto che sia da un punto di vista terminologico, che di responsabilità, sino in uso differenti dizioni nelle diverse normative: “ad esempio, gestore, titolare della licenza, datore di lavoro e titolare dell’attività.
 Una ulteriore problematica emersa è quella relativa alla dispersione di varie competenze distribuite su organi istituzionali diversi, sia centrali, che periferici. La scarsa comunicazione tra tali soggetti coinvolti in processi autorizzativi specifici e di controllo delle attività pirotecniche rappresenta un ostacolo alla conoscenza del tessuto produttivo del territorio, comportando un mancato coordinamento istituzionale”.
 
In conclusione, il sottogruppo della Commissione, ha evidenziato “che la normativa sui prodotti classificati esplosivi è estremamente complessa”: si associano “leggi di molti anni fa, come il ‘Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S - Regio Decreto del 18/6/1931 n° 773)’ ed il ‘Regolamento di esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza (R.E.T.U.L.P.S. – Regio Decreto 6/5/1940 n. 635)", a leggi più recenti (es.: D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.) che si sovrappongono tra loro con difficoltà applicative per le aziende”.
 
In particolare casi evidenti di sovrapposizione si riscontrano “sui differenti criteri di classificazione delle sostanze/miscele/articoli, nella diversa normativa inerente la realizzazione di impianti/opifici e nella determinazione delle distanze interne all’opificio e quelle esterne”.
 
In relazione a tutto ciò il sottogruppo ha maturato il convincimento che:
- “l’adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione che regolano questo settore (non solo in riferimento ai pirotecnici, ma anche agli esplosivi in generale), particolarmente esposto a gravi rischi, è probabilmente uno dei fattori decisivi per il miglioramento degli ambienti di lavoro e per dare regole certe ai datori di lavoro;
-  sarebbe auspicabile che le Amministrazioni Interno, Lavoro e Ambiente, si coordinassero al fine di eliminare le difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività;
- sarebbe opportuno dare maggiore risalto, nell’ambito delle attività di formazione previste dalle varie normative specifiche, per gestori, direttori di fabbrica, operatori, alle indicazioni da fornire in relazione ai rischi specifici derivanti dall’utilizzo delle sostanze pericolose” (misure di prevenzione e di protezione, dispositivi di protezione collettiva ed individuale, scelta di prodotti chimici, ...).
 
Sarebbe, inoltre, auspicabile:
- “limitare al massimo i tempi dei depositi giudiziari e fornire alle imprese tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del materiale depositato, al fine di permettere un corretto deposito ed una corretta valutazione dei rischi;
- sottolineare, per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di controllo, per il settore pirotecnico, l’importanza che riveste il coordinamento tra i Ministeri competenti e le Regioni;
- intervenire sulla normativa specifica, sia tecnica che legislativa relativa alle attrezzature utilizzate nella lavorazione degli esplosivi, per eliminare le carenze e per aggiornarla”.
 
 
 
  
Tiziano Menduto
 
 
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