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QUALI CERTEZZE CON LA MARCATURA CE?

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Attrezzature e macchine

08/11/2005

Il commento di un lettore all’articolo “Marcatura CE e D. P.R. N. 547/55: quali rapporti?” La risposta dell’avv. Rolando Dubini.

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Un lettore ci scrive un commento in riferimento all’articolo “Marcatura CE e D. P.R. N. 547/55: quali rapporti? (pubblicato su PuntoSicuro n. 1347).

 

Mi permetto di dissentire a quanto riportato nell'articolo “Alcune interpretazioni hanno sostenuto che il D.P.R. n. 459/96 avrebbe messo in questione il rapporto con il D.P.R. n. 547/1955 sulla sicurezza delle macchine”.

 

Infatti, prendo in esame la Lettera Circolare n° 1067 del 30/09/1999 - Oggetto: D.P.R 24 luglio 1996, n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi. 4. Applicabilità del DPR 27.04.55, n. 547.

La presunta non conformità di una macchina o di un componente dì sicurezza, immessi sul mercato o messi in servizio ai sensi della direttiva "Macchine" (cioè, rispettivamente, accompagnati dalla dichiarazione di conformità e recatiti la marcatura CE, ovvero accompagnati dalla sola dichiarazione di conformità) deve essere riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I al DPR 459/1996 e non anche alle disposizioni previgenti contenute essenzialmente nel DPR 547/1955. L'art. 46, comma 2, della legge 128/1998 (Legge Comunitaria 1995-97) stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il DPR 459/1996 sono da considerarsi "norme" ai sensi della legge 21.06.86, n 317 e successive modificazioni.

Pertanto, per le macchine costruite in conformità al DPR 459/1996 le disposizioni contenute nel DPR 547/1955 devono essere considerate come utili documenti di riferimento per i costruttori atti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

Lo stesso articolo, al comma 1 stabilisce che le disposizioni in materia di omologazione contenute nelle norme previgenti il più volte citato DPR 459/1996 non si applicano alle macchine suddette.

Resta immutato il regime delle verifiche periodiche per le macchine ed attrezzature soggette a tale obbligo in quanto, l'art. 46.1 summenzionato si riferisce solo ai collaudi.

 

ing. Ugo Fonzar

 

Di seguito riportiamo la risposta dell’estensore dell’articolo citato, l’avv. Rolando Dubini.

 

Evidentemente il lettore, che ha una formazione tecnica, ignora l'articolo 1 delle preleggi al codice civile, la gerarchia delle fonti, il fatto che il Dpr n. 547/1955 è un regolamento delegato (ovvero è stato emanato a seguito di una legge delega del parlamento), mentre il Dpr 459/1996 è un regolamento puro e semplice, e quindi di grado inferiore al dpr n. 547/1955, e come tale non in grado di abrogarlo o modificarlo.

In ogni caso la Cassazione la pensa esattamente come chi scrive, e tanto basti.

E poi il dpr 547/1955 (e il tutt'ora vigente articolo 7 rivolto a fabbricanti, venditori, importatori e concedenti in uso, contribuisce ad attribuire una responsabilità a chi costruisce macchine che causano o possono causare lesioni od uccidere, e questo è molto importante secondo la nostra costituzione, che individua la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32), e sopratutto subordina l'iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41).

Mi spiace per chi aspira ad allegre depenalizzazioni, ma la costituzione e la legge penale è più forte, in Italia, per fortuna, del D.p.r. governativo n. 459/96.

Inoltre, diciamola tutta e francamente: so per esperienza diretta che non pochi fabbricanti appongono la marcatura CE senza applicare l'allegato I, i RES, e senza manco conoscere le norme tecniche e armonizzate applicabili: come si fa a vanificare il dpr 547/55 che è l'unico strumento effettivo al di la della marea di fasulle autocerticazioni ce che ci sono in giro?

 

Avv. Rolando Dubini, del foro di Milano

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