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Nuove regole per la sicurezza degli impianti sciistici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

20/01/2004

Entrata in vigore la legge per la sicurezza sugli sci. Obblighi per i gestori degli impianti e per gli utenti.

E’ entrata ieri in vigore la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, che impone nuove regole comportamentali per gli sciatori e obblighi per la gestione degli impianti.

Per i minori di 14 anni è previsto l’obbligo, a partire dal 1 gennaio 2005, di indossare il casco (Art.8); la legge inoltre contiene una sorta di “codice della pista”, regolando sorpassi, precedenze velocità.
In particolare “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (art. 10)”, “Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita'. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. (art.11)” “Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica (art.12).
Per coloro che praticano sci alpinismo è previsto l’obbligo di munirsi, "laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso” (chiamati Arwa).
Obblighi sono previsti anche per i gestori delle aree sciabili che dovranno garantire le condizioni di sicurezza delle piste e dei mezzi di risalita con adeguate protezioni e segnalazioni. Sono anche tenuti a stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile che copra i danni subiti dagli utenti.
Le nuove disposizioni saranno effettive, probabilmente, solo a partire dalla stagione sciistica 2004/2005 poiché le normative della legge quadro dovranno essere recepite a livello locale dalle regioni e dalle province autonome che hanno sei mesi di tempo per varare i provvedimenti attuativi.

In alcune regioni vi sono già disposizioni sulla sicurezza nelle piste sciistiche, che dovranno essere integrate o modificate alla luce della nuova Legge.
In Lombardia, ad esempio, è stato emanato il “Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna”( n. 22/2003).
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