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Ministero del lavoro: nuovi chiarimenti sulle verifiche periodiche
Roma, 08 Mar – Le verifiche periodiche sono un elemento essenziale per favorire la sicurezza delle attrezzature e prevenire gli incidenti correlati al loro uso.
Tuttavia anche dopo l’entrata in vigore del Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011, concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, e la Circolare Ministeriale del 25 maggio 2012, sono rimasti alcuni elementi non chiari e sono stati posti diversi quesiti al ministero competente.
Per rispondere a questi quesiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 9 del 5 marzo 2013 che riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (Allegato VII, D.Lgs. 81/2008) con riferimento all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 e delle precedenti circolari del Ministero n. 21/2011, n. 11/2012 e n. 23/2012.
In “D.M. 11 aprile 2011 concernente la ‘Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo’ – Chiarimenti”, il ministero si sofferma su diversi temi e problematiche suscitate dai quesiti inviati.
Ad esempio i chiarimenti riguardano il tema dei verbali di verifica, della comunicazione di affidamento da parte del datore di lavoro della verifica periodica a soggetto abilitato e del regime di prima verifica periodica su attrezzature non marcate CE.
La circolare affronta anche l’eventualità di verifiche per i carrelli elevatori a forche, l'assoggettamento ad IVA e la data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Veniamo dunque al dettaglio degli argomenti trattati dalla circolare:
-verbali di verifica: con l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 (avvenuta il 23 maggio 2012, fatto salvo l’allegato III in vigore dal 30 aprile 2011) “i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di ‘scheda tecnica’ e di ‘verbale di verifica periodica’ conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto” (combinato disposto del decreto dell’11 aprile 2011 e dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008). In particolare “su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato”;
-comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato: sulla base di quanto previsto all'articolo 3 del D.M. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta, “rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica”;
-regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10.A.3 della circolare n. 23/2012 non marcate CE (quali ad esempio le macchine agricole raccogli frutta): si ricorda che tali attrezzature non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1996, “rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico”. Al termine del collaudo dette attrezzature “saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA”. Rimandiamo al dettaglio della circolare per le altre indicazioni relative al regime delle verifiche per queste attrezzature;
-argani installati su aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici: “rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionati alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi”;
-loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader): la loro funzione “non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore. Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”;
-attrezzatura destinata alla raccolta rifiuti: un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie, seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, “non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1”;
-assoggettabilità al regime delle verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche (muletto): tale carrello industriale a forche “non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche” previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. “Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento”;
-IVA:con riferimento al parere formulato dall'Agenzia delle Entrate “si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA”;
-controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e indagini supplementari (DM 11.04.2011, allegato II, punto 2 lett. c)): i verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio e “debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari”;
-tariffe ( Decreto Dirigenziale del 23.11.2012): in questo punto si indica che le tariffe per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, cosi come chiaramente indicato nel decreto dirigenziale 23 novembre 2012, “si intendono omnicomprensive di tutte le spese, essendo escluse solo le imposte”;
-facoltà di avvalersi dei soggetti abilitati iscritti negli elenchi (art. 2, D.M. 11 aprile 2011) da parte dei soggetti titolari della funzione: “i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dell’art.2, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione;
-data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche periodiche: la circolare si conclude sottolineando che “fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012)”.
Tiziano Menduto
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