
La sicurezza nel sollevamento carichi sospesi: le norme per i carrelli

Roma, 17 Gen â Ricordando che tra gli apparecchi di sollevamento bisogna annoverare anche gli apparecchi che, adottando attrezzature intercambiabili, acquisiscono la funzione di sollevamento carichi, un documento in rete fornisce utili informazioni sulla normativa e sulla sicurezza per i carrelli industriali con dispositivi che permettono la funzione di sollevamento carichi oscillanti.
Stiamo parlando del documento Inail â Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011â che si occupa della normativa e dellâattivitĂ tecnica di prima verifica periodica anche di diverse altre attrezzature come le macchine movimento terra e i caricatori per la movimentazione di materiali.
Dopo aver accennato, in un precedente articolo, ai principali adempimenti (messa in servizio e verifica periodica) e alle definizioni di attrezzatura intercambiabile e carrello industriale semovente, lâarticolo di oggi si sofferma â riguardo ai carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi sospesi â sulle indicazioni della normativa tecnica e sulla sua evoluzione nel tempo:
- Carrelli: La normativa tecnica e lâevoluzione nel tempo
- ISO EN 3691-1: le indicazioni sui sistemi per il sollevamento
- ISO EN 3691-1: la sicurezza dellâoperatore e i dispositivi di protezione
Carrelli: La normativa tecnica e lâevoluzione nel tempo
La pubblicazione â curata da Sara Anastasi, Luigi Monica, Mauro Platania e Adalberto Sibilano â ricorda che le norme specifiche per i carrelli industriali semoventi con portata fino a 10000 kg sono:
- la EN 1726-1 âSicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi con portata fino a 10000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20000 N compresi - Parte 1: Requisiti generaliâ (cessazione validitĂ a fine 2009);
- la EN 1726-2 âSicurezza dei carrelli industriali â Carrelli semoventi con portata fino a 10000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20000 N compresi - Parte 2: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevatiâ (cessazione validitĂ a fine 2009);
- la ISO EN 3691-1: 2015 (attualmente in vigore) che richiama poi anche la norma EN 16307-1:2015.
Riprendiamo dal documento lo specchietto riassuntivo sui riferimenti normativi e la loro evoluzione nel tempo:
Si precisa poi che la âversione della EN 1726-1:1998 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale con la seguente avvertenza: âSi richiama lâattenzione degli utilizzatori della norma sul fatto che essa non fa menzione dei rischi in cui lâoperatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello. Per questo aspetto, la norma non garantisce dunque la presunzione di conformitĂ â; il successivo aggiornamento alla EN 1726-1:1998 è stato elaborato proprio per rispondere al bisogno di includere il requisito per il dispositivo di ritenuta dellâoperatoreâ.
E si sottolinea che poichĂŠ nessuna delle norme indicate âricomprende nello scopo carrelli industriali destinati al sollevamento di carichi oscillantiâ, la loro applicazione ânon conferisce la presunzione di conformitĂ alla direttiva macchine per questa specifica destinazione dâuso (determinata dallâaccoppiamento con uno specifico dispositivo), ma questa discende esclusivamente dal soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza pertinenti, con particolare riferimento a quelli relativi alla parte 4 dellâallegato I alla suddetta direttiva âRequisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamentoâ.
Questo comporta â continua il documento Inail â che laddove la funzione di sollevamento carichi oscillanti sia conferita al carrello dallâapplicazione di unâ attrezzatura intercambiabile âtale valutazione debba essere condotta dal fabbricante di questâultima, che provvederĂ ad indicare nelle istruzioni le caratteristiche del carrello per realizzare un accoppiamento conforme alla direttiva macchineâ.
ISO EN 3691-1: le indicazioni sui sistemi per il sollevamento
La pubblicazione, realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dellâInail, presenta poi alcuni estratti delle norme utili allâattivitĂ di verifica, âin quanto riferiti ai principali dispositivi di sicurezza previsti per il carrello industriale, propedeutici ad un uso sicuro di un assemblaggio con dispositivi inforcabili per sollevamento carichi sospesi la specifica attrezzaturaâ (la versione in italiano della norma EN ISO 3691-1 ârappresenta una traduzione non ufficiale della versione inglese della normaâ).
Riprendiamo alcune indicazioni relativi a quanto prevede la EN ISO 3691-1:2015 riguardo ai sistemi per il sollevamento.
Il sistema di sollevamento idraulico (§ 4.6.3.1 ) âdeve essere progettato in modo tale che, con il fluido idraulico alla normale temperatura di esercizio, il sollevatore sostanzialmente verticale e portando un carico di capacitĂ nominale, la discesa del carico causata da trafilamenti interni nei primi 10 minuti non deve superare:
- 100 mm, per carrelli fino a 10000 kg di capacitĂ nominale compresa;
- 200 mm, per carrelli con capacitĂ nominale superiore a 10000 kg.
Si riportano poi indicazioni per:
- la limitazione della velocitĂ di discesa (§ 4.6.3.2): ânel circuito di sollevamento deve essere incorporato un dispositivo di controllo che, in caso di guasto del circuito idraulico, ad esclusione del/i cilindro/i di sollevamento, deve limitare la velocitĂ di discesa del sistema di sollevamento con il suo carico nominale, fino a massimo 0,6 m/s. Il dispositivo deve essere montato direttamente sui cilindri di sollevamento.
- la limitazione della corsa (§ 4.6.3.3): âil gruppo sollevamento deve essere dotato di sistemi di arresto per impedire l'eccessiva corsa. Inoltre, devono essere previsti adeguati dispositivi che impediscano alla piastra portaforche ed agli elementi mobili della struttura del sollevatore di sfilarsi accidentalmente dall'estremitĂ superiore del sollevatoreâ.
La norma riporta poi indicazioni anche su: sistemi idraulici di inclinazione, circuiti idraulici, controllo della pressione, bracci di forca, portaforche.
ISO EN 3691-1: la sicurezza dellâoperatore e i dispositivi di protezione
Riportiamo alcune indicazioni della EN ISO 3691-1:2015 sulla protezione dellâoperatore con riferimento specifico a:
- protezione da ruote e dagli oggetti sollevati dalle ruote (§ 4.7.5): per i carrelli con operatore seduto (§ 4.7.5.1) si indica che ânella normale posizione operativa, l'operatore deve essere protetto dal contatto con le ruote del carrello e dagli oggetti sollevati dalle ruote (ad es. fango, ghiaia, detriti). Il dispositivo di protezione delle ruote sterzanti deve solo coprire le ruote in posizione rettilineaâ;
- protezione da schiacciamento, taglio e intrappolamento (§ 4.7.7): âle parti che si muovono l'una rispetto all'altra e che sono a portata dell'operatore nella normale posizione operativa devono essere adeguatamente protette. Se i pericoli persistono, devono essere identificati in base al punto 6.2 e sul carrello in conformitĂ al punto 6.3.3.4. Le protezioni fisse e i loro sistemi di montaggio sono soggetti ai requisiti regionali, aggiuntivi ai requisiti di questa parte della ISO 3691. Vedere ISO/TS 3691-7â. Il documento riporta anche le indicazioni della norma EN 16307-1:2015 in si indica che âladdove siano necessari sistemi di protezione fissi e/o rimovibili, devono essere soddisfatti i requisiti della norma EN 953. Quando viene rimossa una protezione fissa, il suo sistema di fissaggio deve rimanere sulla protezione o sul carrello. Questo requisito si applica a tutte le protezioni fisse che possono essere rimosse dall'utente con un rischio di perdita dei fissaggi, ad es. protezioni fisse che possono essere rimosse durante le operazioni di manutenzione ordinaria o di regolazione eseguite nel luogo di utilizzoâ;
- distanze minime (§ 4.7.7.2): âle parti separate dalle seguenti distanze minime soddisfano i requisiti di protezione adeguati del 4.7.7.1: a) luoghi in cui solo le dita dell'operatore possono essere intrappolate: min. 25 mm; b) luoghi in cui solo le mani o i piedi dell'operatore possono essere intrappolati: min. 50 mm; c) luoghi in cui le braccia o le gambe dell'operatore possono essere intrappolate: min. 100 mm. Le parti mobili che sono correlate e che devono essere in contatto o che si muovono in stretta vicinanza l'una con l'altra devono essere protette. Eventuali aperture in tale protezione devono essere sufficientemente piccole da impedire il passaggio di una sonda di diametro 8 mm. Se tali pericoli esistono ancora, devono essere identificati sul carrello conformemente al punto 6.3.3.4â. Il documento riporta anche le indicazioni del punto § 4.7.7.3 (Allegati);
- protezione dei piedi (§ 4.7.7.4): âi carrelli con un operatore seduto o in piedi rivolto lateralmente devono essere costruiti in modo tale che durante la marcia l'operatore non possa posizionare involontariamente i piedi fuori dalla sagoma del carrello; in alternativa, il carrello deve essere dotato di interruzione della traslazione (ad es. interruttore uomo presente), abilitato ogni volta che il piede dell'operatore non si trova nella posizione protettaâ;
- dispositivo di trattenuta dellâoperatore (§ 4.7.8): âi carrelli elevatori controbilanciati con portata nominale fino a 10.000 kg compresi e i carrelli a caricamento laterale singolo devono avere un dispositivo di ritenuta, un sistema o una custodia destinati a ridurre il rischio di intrappolamento della testa dell'operatore e/o busto tra carrello e terreno in caso di ribaltamento. Tali mezzi non devono limitare indebitamente il funzionamento del carrello, ad esempio l'accesso, l'uscita e/o la visibilitĂ dell'operatore. Avvertenze e istruzioni relative allo scopo, all'uso e alle azioni da intraprendere in caso di ribaltamento, in modo da ridurre il rischio associato alla testa dell'operatore che colpisce una superficie solida, devono essere fornite sul carrello e descritte nel manuale di istruzioniâ. Si indica poi che âse viene utilizzato un sistema di ritenuta con cintura, questo sistema deve essere conforme alla norma ISO 24135-1â.
Ci soffermiamo, infine, anche su alcuni dispositivi di protezione (sempre con riferimento alla EN ISO 3691-1):
- protezione superiore (§ 4.9.1): i carrelli con operatore a bordo âcon un'altezza massima di sollevamento superiore a 1800 mm dal pavimento devono essere dotati di una protezione superiore conforme alla norma ISO 6055 per proteggere l'operatore dalla caduta di oggetti. I carrelli con una postazione dell'operatore elevata fino a 1200 mm inclusi con un'altezza di sollevamento del carico superiore a 1800 mm sopra la piattaforma dell'operatore devono essere muniti di una protezione aerea conforme alla norma ISO 6055 per proteggere l'operatore dalla caduta di oggettiâ. Il riparo specificato sopra âdeve essere costruito durante la movimentazione di un carico superiore a 1800 mm di altezza di sollevamento, in modo tale da poter essere dotato di un raccordo aggiuntivo che consenta in tali casi speciali di aumentare la protezione dell'operatore contro la caduta di piccoli oggettiâ;
- spalliera di appoggio del carico (§ 4.9.2.1): âi carrelli muniti di bracci forche con un'altezza di sollevamento superiore a 1800 mm devono essere progettati in modo tale da poter essere dotati di di una spalliera di appoggio del caricoâ. Inoltre âle spalliere di appoggio del carico, se fornite, devono avere aperture di altezza, larghezza e dimensioni sufficienti per ridurre al minimo la possibilitĂ che il carico cada verso il carrello, quando il carrello si trova in una posizione di massima inclinazione all'indietro. La dimensione delle aperture delle spalliere di appoggio del carico se prevista, non deve superare 150 mm in una delle due dimensioniâ;
- dispositivo di segnalazione (§ 4.9.3): âi carrelli devono essere dotati di un dispositivo di segnalazione acustica, azionato dallâoperatoreâ.
Segnaliamo, in conclusione, che il documento riporta ulteriori indicazioni relative a: requisiti, avviamento involontario, movimento di traslazione, comandi, posizione dellâoperatore, controllo del carico, istruzioni per lâuso, modi di funzionamento, âŚ
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, â Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011â, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, UnitĂ operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, UnitĂ operativa territoriale di Taranto), versione 2020 (formato PDF, 5.09 MB).
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