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L'APPROFONDIMENTO: ''La manutenzione degli impianti elettrici''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Attrezzature e macchine

09/01/2001

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. '' Il titolo III del D. Lgs. n. 626/94, recante disposizioni sull'uso delle attrezzature di lavoro contiene molteplici norme pertinenti la materia della sicurezza elettrica.''

Il titolo III del D. Lgs. n. 626/94, recante disposizioni sull'uso delle attrezzature di lavoro contiene molteplici norme pertinenti la materia della sicurezza elettrica.
L'art. 35 comma 5 lett. b) sugli obblighi del datore di lavoro prevede che «qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che (...) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti».
La manutenzione (v. anche l'art. 374 D.P.R. n. 547/1955) deve essere affidata a personale specializzato: «nei lavori di riparazione di impianto elettrico, data l'elevata pericolosità e l'insidiosità dei rischi, il dovere di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. impone che la squadra incaricata sia formata da operai specificamente preparati, informati delle caratteristiche peculiari dell'impianto elettrico, ed in numero adeguato» (Pretura di Brescia, 20/04/1983, Busseni, in Riv. giur. lav. 1984, IV, 673).

Come detto il D. Lgs. n. 626/94 prescrive in modo particolarmente insistito e articolato l'obbligo specifico di formare e addestrare il personale addetto agli impianti elettrici, convergendo in ciò con le prescrizioni della normativa tecnica del CEI: «la normativa CEI prescrive la formazione degli operatori da qualificare (persona addestrata), e, quindi, autorizzata ad accedere agli impianti elettrici (per le manovre, le regolazioni, gli interventi manutentivi) ed alle relative apparecchiature, negli ambienti dove sono installati, in presenza di protezioni parziali» (G. Colombo, Riflessioni del D. Lgs. n. 626/95 nel campo elettrotecnico, in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, n. 6/95, pag. 160).

In effetti, in base alle norme tecniche CEI 64-8 art. 29.1, «la normativa CEI definisce:
- personale autorizzato, il personale al quale sono affidati l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto elettrico;
- persona addestrata, la persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona istruita) o che ha ricevuto istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell'elettricità, in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita)» (G. Colombo, cit.).
In tal senso, tra le norme CEI più significative si possono indicare:
- la norma CEI 11-27 «Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale minore o uguale a 1.000 V in corrente alternata e minori o uguali a 1.500 V in corrente continua» (art. 2.3.02 "Informativa agli addetti ai lavori"", e art. 3.2.01 g);
- la norma CEI 11-1 «Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali» (artt. 7.1.02; 7.1.06; 7.1.08).
- la norma CEI 17-1 «Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT)»;
- la già citata norma CEI 64-8 art. 29.1.
Al fine di prevenire i rischi elettrici, a seconda dei casi e delle necessità concrete, i lavoratori dovranno essere forniti di:
- guanti isolanti, elastici, anatomici, certificati, e provvisti di manichetta lunga;
- scarpe antiperforazione e antisdrucciolo con suole isolanti;
- tappeti in gomma per tensioni medie, da utilizzarsi in ambienti asciutti e puliti (devono essere integri);
- pedane isolanti per alte tensioni, munite di isolatori di sostegno.
Interpretando l'art. 383 del D.P.R. n. 547/1955 (ma v. anche artt. 267 e segg. D.P.R. n. 547/1955) la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro è tenuto a fornire guanti dielettrici ai lavoratori adibiti alla manutenzione nel settore elettrico perché «l'art. 383 non fa distinzioni tra lavori eseguiti su linea ad alta tensione o su linea a bassa tensione»: «il generico riferimento alle cautele da adottarsi nei lavori di manutenzione nel settore elettrico [art. 373 D.P.R. n. 547/1955] va inteso nel senso che le prescrizioni dettate con l'art. 383 costituiscono la soglia minima delle cautele da adottarsi per lavori del genere».
Ai lavoratori devono essere forniti attrezzi adeguatamente isolati, che devono comunque essere accuratamente controllati dall'utilizzatore prima dell'uso.
I preposti dovranno adoperarsi al fine di imporre l'uso di tutti i dispositivi di protezione forniti.

Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, ''Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro'', in materia di impianti ed attrezzature elettriche (punto 2.5) allo scopo di ridurre l'insorgenza di un incendio con causa elettrica prevede quanto segue:
- i lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici;
- nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti;
- le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato;
- i materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
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