Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Responsabilita' del Parroco per l'infortunio ad un volontario in oratorio
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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
È singolare questa sentenza dalla quale discende un importante insegnamento secondo il quale le norme di prevenzione degli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d’opera volontari assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti specie se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano irregolari.
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La sentenza riguarda il Parroco di una parrocchia imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di una persona che si era offerta volontaria e caduta dall’altezza di circa tre metri a seguito del ribaltamento di un trabattello non allestito a regola d’arte e che la stessa stava utilizzando durante i lavori preparatori di una festa parrocchiale. Veniva accertato, in particolare, che l’attrezzatura che stava utilizzando era dotata di stabilizzatori, ma che questi non erano stati sistemati perché rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro che comportava lo spostamento continuo del trabattello medesimo.
Il Tribunale competente dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fossero applicabili le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l'oratorio equiparabile ad un cantiere, né essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra l’infortunato ed il parroco.
Contro tale decisione proponeva appello il P.M. sostenendo l'applicabilità delle suddette norme e facendo presente che la giurisprudenza la riconosceva anche nel caso di prestazione di lavoro per pura cortesia, tanto più che la parrocchia doveva essere considerata luogo di lavoro in quanto disponeva di dipendenti che insieme all’infortunato effettuavano la pulizia usando il trabattello in questione. Analogamente faceva la parte civile che richiamava la casistica giurisprudenziale in base alla quale vanno tutelati anche coloro che prestavano attività lavorativa sulla base dell'amicizia o della riconoscenza.
D’altro canto il parroco a sua discolpa sosteneva che il gruppo di persone che si erano offerte volontarie erano capaci e competenti e già negli anni precedenti avevano svolto la stessa attività ed inoltre che l'attrezzatura era idonea all'uso e che erano stati i volontari a non aver provveduto a sistemare gli stabilizzatori.
La Corte di Appello respingeva gli appelli, affermando che nel caso di specie, mancava il presupposto del raggiungimento di un risultato utile al parroco perché erano stati i parrocchiani a volere la festa e a prestarsi al suo allestimento in piena libertà, dedicandosi con la propria attività ad un'opera che tornava non a vantaggio del parroco, ma a loro vantaggio. Secondo la stessa, inoltre, il parroco non si era trovato in una posizione di supremazia rispetto ai volontari e perciò non aveva assunto una posizione di garanzia.
Avendo la parte lesa fatto ricorso alla Corte di Cassazione questa ha accolto il ricorso stesso sia pure ai soli effetti civili ed adducendo diverse motivazioni.
Innanzitutto la Sez. IV ha rimproverato alla Corte di Appello di non aver tenuto conto che la festa parrocchiale non riguardava solo i parrocchiani, ma in prima persona il parroco, il quale è il soggetto che ha la direzione delle attività della parrocchia e che lo stesso ha messo a disposizione l'oratorio come luogo da allestire per la festa oltre che il trabattello appartenente alla parrocchia.
La Sez. IV sostiene poi che “l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi ‘di lavoro’".
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha messo ancora in evidenza che anche il parroco aveva l’interesse perchè la festa potesse realizzarsi con meno spese possibili e che era stato lui stesso ad ammettere nella denuncia all'assicurazione di avere affidato ai volontari il compito di lavorare ad una certa altezza sul trabattello sia pure per garantire all’infortunato un risarcimento del danno.
Ha concluso, quindi, la Corte di Cassazione che nella circostanza era stato commesso un errore a non ritenere applicabili le norme di prevenzione degli infortuni e che il parroco “aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in un modo conforme alle norme prudenziali”.
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Rispondi Autore: alessandro bosio - likes: 0 | 03/06/2008 (08:54) |
Che pena ha dovuto scontare il parroco? (Sanzione?) |