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Luoghi di lavoro: pavimenti, servizi igienici, illuminazione e aerazione

Luoghi di lavoro: pavimenti, servizi igienici, illuminazione e aerazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Artigianato e PMI

06/12/2016

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sui requisiti dei luoghi di lavoro: pavimenti, pareti, servizi igienici, illuminazione e aerazione naturale e artificiale.

 

Milano, 6 Dic – Il Decreto legislativo 81/2008 e, per quanto riguarda il settore alimentare, le norme contenute nel cosiddetto “pacchetto igiene” - con particolare riferimento all’allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari - fissano precisi requisiti per i luoghi di lavoro.

Ma quali sono normalmente i rischi per la salute del lavoratori correlati ai requisiti dei luoghi di lavoro? Ad esempio i rischi “derivanti da carenze di igiene, da scarsa aerazione dei luoghi di lavoro, da possibilità di infortunio ( inciampo, scivolamento, caduta, urti)”.

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Formazione sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, vie di circolazione, scale, ponteggi (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

 

 

Ad affermarlo è il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), che riporta utili indicazioni per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle esigenze delle PMI e dei titolari e lavoratori delle imprese artigiane.

 

Riguardo alle caratteristiche dei luoghi di lavoro il documento riporta, brevemente e senza pretesa di esaustività, alcuni requisiti.

 

Ci soffermiamo oggi su pavimenti, pareti, servizi igienici, illuminazione e aerazione.

 

Queste le indicazioni riportate a proposito dei pavimenti:

- “i pavimenti dei locali devono essere privi di buche, sporgenze pericolose, cavità e piani inclinati pericolosi;

- nei locali dove si versano sul pavimento sostanze degradabili o liquide, il pavimento deve avere una superficie unita e impermeabile con una pendenza tale da fare evacuare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico;

- quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato”.

 

Altre indicazioni riguardano invece le pareti:

- “le pareti traslucide ed in particolare le vetrate posizionate vicine ai posti di lavoro o alle vie di circolazione devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza e non devono venire a contatto con i lavoratori nemmeno se si dovesse verificare la rottura con proiezione di schegge;

- le pareti trasparenti, specialmente quelle completamente vetrate presenti nei luoghi di lavoro o comunque dove è possibile la presenza di un lavoratore, devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza (fino all'altezza di 1 m dal pavimento o comunque segregate in modo da evitare contatti con le persone anche nel caso che le pareti stesse vadano in frantumi e possano ferire i lavoratori)”.

 

Il documento si sofferma poi sui requisiti dei servizi igienici degli ambienti lavorativi:

- gabinetti: “debbono essere separati per sesso quando gli addetti sono globalmente superiori a 10;

- docce: sono previste per le sole lavorazioni che comportano il rischio di sporcarsi o di essere contaminati da sostanze pericolose e debbono essere almeno 1 ogni 10 addetti;

- spogliatoi: soltanto per le attività che necessitano di un particolare abbigliamento che non può essere quello comunemente adottato dal lavoratore”.

 

Ci soffermiamo, infine, su due aspetti particolarmente rilevanti per la sicurezza e salute dei lavoratori: l’illuminazione e l’aerazione.

 

Queste alcune indicazioni per l’illuminazione minima:

- depositi: “100 lux;

- luoghi di passaggio: 100 lux;

- lavori grossolani: 200 lux;

- lavori di media finezza (illuminazione generalizzata): 200 lux;

- lavori di media finezza ( illuminazione localizzata): 1000 lux;

- lavori fini (illuminazione generalizzata): 400 lux;

- lavori fini (illuminazione localizzata): 2000 lux;

- lavori finissimi (illuminazione generalizzata): 800 lux;

- lavori finissimi (illuminazione localizzata): 4000 lux”.

 

Riguardo all’illuminazione riportiamo anche il contenuto del punto 1.10 dell’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008:

 

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

 

Infine riportiamo alcune brevi indicazioni relative all’aerazione naturale e artificiale:

- naturale: “occorre garantire la presenza di finestratura apribile in funzione della superficie di lavoro. Per quanto possibile le finestre dovrebbero essere posizionate su due lati opposti dell'edificio". Le finestre, i lucernari e i sistemi di aerazione "devono essere facilmente accessibili ai lavoratori per la loro apertura e/o regolamentazione e durante il loro funzionamento non devono costituire pericolo per i lavoratori;

- artificiale: tutte le lavorazioni che possono provocare polveri, fumi o  vapori, devono essere provviste di aspirazioni forzate dotate di eventuale sistema di abbattimento”.

 

Segnaliamo, in conclusione, che il documento, che sottolinea come la valutazione dei rischi permetta di identificare caso per caso gli interventi migliorativi attuabili, si sofferma anche su altri requisiti dei luoghi di lavoro: altezze degli ambienti, porte, portoni, locali sotterranei, scale fisse a gradini e parapetti.

 

 

Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

 

 

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