Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

07/03/2024: Gender gap

L’assurdo divario di genere che umilia il ruolo della donna nella società


06/03/2024: MUD 2024 - la scadenza

La presentazione del MUD - per le dichiarazioni riferite all’anno 2023 - dovrà avvenire entro il giorno 1 luglio 2024


05/03/2024: Piattaforme industriali e piloti su larga scala

Le piattaforme industriali digitali sono fondamentali per portare l'Europa avanti nella trasformazione digitale, collegando elementi tecnologici e applicazioni industriali.


05/03/2024: Seminario sugli "Esoscheletri occupazionali"

Roma, 21 marzo 2024. Promosso dall'Inail e dal Centro di competenza Made I 4.0, l’evento intende illustrare le potenzialità e i punti di debolezza associati all’utilizzo degli esoscheletri da parte dei lavoratori che eseguono attività di movimentazione manuale dei carichi


04/03/2024: Revisione delle tabelle delle malattie professionali

Con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024 è data informativa dell'intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura e sono illustrate le principali caratteristiche delle nuove tabelle.


28/02/2024: Il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici continua

ANAC rende disponibili i manuali per l’utilizzo del FVOE 2.0. per operatori economici e PA.


27/02/2024: Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legge sull’attuazione del PNRR che contiene un pacchetto sicurezza sul lavoro che contiene varie novità. Focus sulla qualificazione, sulla “patente a crediti”, sugli appalti e le ispezioni.


26/02/2024: Incidente di Firenze: i possibili provvedimenti e le proposte

Il Governo ha convocato per oggi 26 febbraio 2024 un incontro con le Parti sociali e presenterà in Consiglio dei ministri un provvedimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prime proposte di modifiche.


22/02/2024: Incidente di Firenze: l’informativa in Consiglio dei ministri

Un comunicato stampa del Consiglio dei ministri riporta alcuni contenuti dell’informativa della Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone su salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro


22/02/2024: Un appello per la sicurezza nei cantieri

L’appello della Presidente dell'ANCE a Rai News24 contro il lavoro nero a favore di qualificazione imprese e formazione operai


21/02/2024: Sicurezza sul lavoro, in arrivo nuovi interventi

In arrivo nuovi interventi in aggiunta a quelli già adottati dal Ministero negli ultimi 16 mesi


21/02/2024: Trasformare il sistema alimentare europeo per una transizione alla sostenibilità

Un analisi delle diverse politiche dell’UE che attualmente modellano il sistema alimentare europeo alla luce delle ultime ricerche sulle dinamiche e sulla governance delle transizioni alla sostenibilità.


20/02/2024: Come gli utenti di Internet hanno protetto i propri dati nel 2023

Alcuni dati interessanti.


19/02/2024: App e dispositivi fitness tracker e protezione dei dati personali

Quando fai sport per tenerti in forma, tieni anche alla privacy? Dal Garante i consigli utili per usare app e dispositivi fitness tracker proteggendo i propri dati personali


16/02/2024: Il crollo in un cantiere di Firenze e la mancanza di sicurezza

Riportiamo un comunicato stampa di Anmil relativo al gravissimo infortunio avvenuto il 16 febbraio 2024 in un cantiere a Firenze con il crollo di una trave in cemento armato.


15/02/2024: Infortuni sul lavoro, nel nuovo numero di Dati Inail il primo bilancio del 2023

In attesa della Relazione annuale, che metterà a disposizione informazioni più consolidate, il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale analizza i numeri provvisori rilevati alla data dello scorso 31 dicembre.


13/02/2024: Aria più pulita, clima stabile e vite più sane

Nonostante il trend positivo, il numero di decessi legati all’inquinamento atmosferico rimane sorprendentemente elevato. 


12/02/2024: Convenzione Regioni-Inail per prevenzione e potenziamento Sistema informativo nazionale

L’intesa di durata quinquennale punta a rendere più efficaci le attività di contrasto degli infortuni e delle malattie professionali attraverso una maggiore condivisione dei dati con gli enti territoriali.


09/02/2024: Al Festival di Sanremo una canzone sui morti sul lavoro

Presentata a Sanremo da Paolo Jannacci e Stefano Massini una canzone, non in concorso, che racconta di un lavoratore che muore in un’esplosione in fabbrica e che lascia ad un bambino solo una foto appesa in salotto.


07/02/2024: Pratiche sostenibili e azioni per mantenere le foreste europee in salute

Le foreste europee affrontano sfide crescenti, come la deforestazione urbana e l'inquinamento. La gestione sostenibile e l'azione contro i cambiamenti climatici sono cruciali.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11