Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

25/09/2023: Convegno: Attività negli Spazi Confinati secondo il DPR 177/2011

Il giorno 11 ottobre 2023 avrà luogo presso la Fiera Ambiente Lavoro, il convengo dal titolo Attività negli Spazi Confinati secondo il DPR 177/2011 “Per una prevenzione efficace serve chiarezza”.


15/09/2023: Convegno Nazionale Agricoltura 2023

Promozione dei prodotti agroalimentari di qualità per una agricoltura sostenibile ed inclusiva nel rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro


14/09/2023: OspedaleSicuroDuemila23

Si terrà nei giorni 2 e 3 Ottobre il convegno gratuito “OspedaleSicuroDuemila23” per la promozione della sicurezza nelle strutture sanitarie.


13/09/2023: Obbligo di sensori sui mezzi pesanti per l’angolo cieco

La delibera del comune di Milano


12/09/2023: IT-alert: ripartono i test sui territori

Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche le prime regioni coinvolte, entro ottobre tutte le altre


11/09/2023: Convegno: Approcci innovativi alla biosicurezza

Previsto il 26 settembre il Convegno gratuito "Approcci innovativi alla biosicurezza per la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente"


08/09/2023: La norma con le indicazioni per applicare la UNI EN ISO 26000

Il documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro GL03 “Responsabilità sociale-Indirizzi applicativi”, con il coordinamento della Consulenza tecnica salute e sicurezza dell’Inail


07/09/2023: Rischio SARS-COV-2 in sanità

Gestione dei contatti e rientro in servizio alla luce della circolare del Ministero della Salute dell' 11 agosto 2023 - Nota ad interim della Commissione Permanente SIML “Medici della Sanità”


06/09/2023: Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale

Approvato in agosto il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025


05/09/2023: Lavoro sano e sicuro nell’era digitale

Il nuovo sito web della campagna di Eu-Osha.


01/09/2023: Incidente del treno

Necessità di sostegno psicologico per sopravvissuti e parenti vittime


31/08/2023: Il lavoro lascia il segno

Un itinerario artistico sulle tracce della sicurezza sul lavoro


30/08/2023: Disabilità e lavoro: il paradigma della sclerosi multipla

Un volume di INAIL affronta il problema del rapporto fra Sclerosi multipla e lavoro


29/08/2023: Lavoro: il Garante Privacy ribadisce il no al controllo a distanza

Sanzionata un’azienda per violazioni alla normativa privacy e allo Statuto dei lavoratori


28/08/2023: Decreto Lavoro: cosa cambia

Online il dossier dell'INPS con tutte le novità introdotte dal decreto Lavoro.


04/08/2023: Un nuovo protocollo per la sicurezza nell’area portuale

Il 3 agosto 2023 è stato firmato il protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste.


03/08/2023: E-state in privacy

I suggerimenti del Garante della protezione dei dati personali per quando si è in vacanza


02/08/2023: Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

La Delibera n.1 del 13.02.2023 ha introdotto una nuova modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’albo, in alternativa all’esibizione dei provvedimenti inerenti l’iscrizione.


01/08/2023: Produzione di CSS da rifiuti

Nessun vincolo alle tecniche di produzione utilizzate


28/07/2023: Decreto Omnibus

Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del DL 51/2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11