Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

08/05/2023: FORUM SICUREZZA TORINO 2023

Tornano gli appuntamenti che mettono al centro la sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro promossi dall’Ordine degli Architetti di Torino e organizzati dalla Fondazione per l’architettura / Torino


03/05/2023: Seminario “L’uso della tecnologia per il miglioramento delle condizioni di lavoro”

Gorizia, 12 maggio 2023. La finalità formativa dell’evento che si svolge presso il Polo didattico dell’Università di Trieste, è riconoscere le implicazioni sanitarie ed etiche legate all’utilizzo della tecnologia negli ambienti di lavoro


02/05/2023: Decreto Lavoro 2023

Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32


02/05/2023: Primo maggio, all’Inail la commemorazione delle vittime del lavoro

Due corazzieri hanno deposto una corona di fiori del presidente della Repubblica davanti al monumento che ricorda i minatori che persero la vita durante la realizzazione del traforo del San Gottardo


02/05/2023: Festeggiamo piangendo ancora più morti

ANMIL sulla Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile e la Festa dei Lavoratori del 1° Maggio


28/04/2023: Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Bettoni: “Consolidare sinergia tra istituzioni e parti sociali”. All’Inail la cerimonia dei sindacati delle costruzioni


27/04/2023: 28 aprile: la giornata per un ambiente di lavoro sicuro e salubre

Il tema scelto nel 2023 per la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è il riconoscimento dell’ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio e diritto fondamentale del lavoro.


26/04/2023: Adottato dal Parlamento europeo il nuovo regolamento macchine

Il Parlamento europeo approva il nuovo Regolamento macchine che prenderà il posto dell’attuale direttiva macchine 2006/42/CE. Nei prossimi mesi il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.


21/04/2023: Firmato un nuovo protocollo per migliorare formazione e prevenzione

L’Inail firma un protocollo con la confederazione AEPI che prevede la realizzazione di studi e iniziative congiunte per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di linee guida, buone pratiche e strumenti per la riduzione dei rischi.


19/04/2023: La sicurezza e la salute nel settore dell’istruzione in Europa

Registrati gratuitamente per il webinar del 26 aprile "Gestione della SSL nel settore dell’istruzione: la situazione nei luoghi di lavoro europei"


18/04/2023: Salute e sicurezza nelle aree portuali

Firmato un protocollo tra Inail, Mit e Assoporti


14/04/2023: Salute e sicurezza sul lavoro, il Civ Inail approva le Linee di mandato 2022-2026

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, presieduto da Guglielmo Loy, ha dato il via libera all’unanimità al documento strategico della VII Consiliatura, che definisce l’orizzonte verso il quale indirizzare l’azione dell’Istituto nel prossimo quadriennio


11/04/2023: Forum della prevenzione

Gli eventi di "Made in INAIL: innovazione, salute, sicurezza".


11/04/2023: NESSUN DUBBIO: Spettacolo teatrale

A Imola il 28 aprile: nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.


05/04/2023: Il resoconto della 19ª Giornata della Sicurezza

Un'importante occasione di confronto tra tutti gli “attori” che sul territorio si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro.


04/04/2023: La neve di oggi è l’acqua di domani

lo strumento IT-SNOW


31/03/2023: Intelligenza artificiale: il Garante blocca ChatGPT

Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori


30/03/2023: Gli ispettori antincendio svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza sul lavoro

La presenza del vicepresidente dell’Inail alla cerimonia di giuramento testimonia l’importanza della collaborazione tra l’Istituto e il Corpo dei Vigili del fuoco nella formazione degli addetti e nella prevenzione del rischio incendi


30/03/2023: Esposizione derivante da sorgenti 5G in modalità Stand-Alone

Pubblicato uno studio curato da ARPA Lazio, Università di Roma Tor Vergata e Università di Cassino


29/03/2023: Nasce l’Osservatorio Permanente su Ambiente, Lavoro e Sicurezza

Un think tank rivolto agli operatori economici virtuosi, da sempre impegnati per la sicurezza sul lavoro.


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14