Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

21/10/2016: Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2016

Dal 24 al 28 ottobre nell’ambito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età.


20/10/2016: La certificazione delle barriere perimetrali

Un riconoscimento di certificazione attraverso alcuni passi. Di Adalberto Biasiotti.


19/10/2016: Commissione consultiva permanente, riapertura termini

Quali sono i termini e le modalità di trasmissione delle manifestazioni d'interesse?


19/10/2016: REACH: cosa è cambiato?

A Milano il convegno gratuito "REACH: cosa è cambiato, nuovi strumenti e nuovi concetti".


18/10/2016: Tastiere e mouse senza fili: comodi, ma poco sicuri!

Alcuni clamorosi buchi della sicurezza informatica. Di Adalberto Biasiotti.


17/10/2016: 5ª edizione premio giornalistico Pietro Di Donato

Scade il 15 novembre la partecipazione al premio giornalistico dedicato al tema della sicurezza sul lavoro patrocinato dall’ANMIL


17/10/2016: Alternanza scuola-lavoro: un protocollo d’intesa

Percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado.


14/10/2016: Convegno “Bando Isi agricoltura. Innovazione e sicurezza"

Illustrazione delle modalità di partecipazione delle imprese agricole agli incentivi offerti dal bando.


14/10/2016: Conciliare la vita privata e il lavoro per l'Europa è un diritto

Approvata nei giorni scorsi una risoluzione in cui si raccomanda agli Stati membri di promuovere, sia nel settore pubblico che in quello privato, modelli di welfare aziendale che rispettino il diritto all'equilibrio tra vita professionale e vita privata


13/10/2016: Apparecchiature a risonanza magnetica: chiarimenti riguardo la marcatura CE

La Nota 31 agosto 2016 del Ministero della Salute.


13/10/2016: Novità sull’uso dei droni: le maglie ENAC si stanno allargando

La distanza massima fra il drone ed il pilota è oggi fissata a 500 metri. Sembra però che la situazione si stia evolvendo. Di Adalberto Biasiotti.


12/10/2016: Ti interessano la salute e la sicurezza dei lavoratori anziani?

Il progetto pilota dell’EU-OSHA.


11/10/2016: Regolamento 2016/1688 concernente il REACH

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 255/14 del 21.9.2016


11/10/2016: Sistemi di rivelazione antincendio: UNI EN 54-31

Pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 54-31


10/10/2016: “Safety Day”, nuova formula per vivere la sicurezza!

La Sicurezza protagonista: per un giorno lavoratori, famiglie ed Azienda sono coinvolti tutti insieme. Perché la Sicurezza è un traguardo comune.


10/10/2016: Regione Veneto: avvisi e finanziamenti

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale


07/10/2016: CLP: nono adeguamento al progresso tecnico

Il regolamento 1179 del 19 luglio 2016


06/10/2016: 66° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

ANMIL a Venezia per la manifestazione nazionale con la partecipazione delle massime istituzioni.


06/10/2016: Un rischio per i lavoratori all’aperto

Alcune pillole informative di INAIL su un rischio per tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto: i raggi solari.


05/10/2016: Medico competente e gare al ribasso

La mozione di SIMLII. Di Luigi Dal Cason


73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5