Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

18/01/2017: Comunicazione pile e accumulatori: attivato il portale per l’invio

Attivato il sistema informatico per la comunicazione annuale che i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale devono presentare per le quantità immesse sul mercato nel 2016.


17/01/2017: ADR 2017: recepita la Direttiva (UE) 2016/2309

In G.U. UE la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione relativa al trasporto interno di merci pericolose


16/01/2017: La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-19

Il tema e gli obiettivi della campagna.


13/01/2017: Quando necessita il trattamento per lo smaltimento dei rifiuti in discarica?

Un documento di ISPRA riporta i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n.221.


12/01/2017: Dal 1 gennaio in Francia c'è il "diritto di disconnessione"

Dopo un periodo sperimentale di cui avevo dato conto in questo articolo, dal primo gennaio in Francia è legge il «diritto di disconnessione».


11/01/2017: Pubblicata nell’Unione Europea una rettifica del regolamento CLP

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea la Rettifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.


10/01/2017: Nuova edizione del Contratto per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato

Regolamentati i temi della qualità del prodotto, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori.


10/01/2017: SISTRI: Aggiornamento Sezione Documenti

caso d'uso: gestione rifiuti respinti.


09/01/2017: Regolamento REACH: online il corso multimediale

Corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH realizzato dall’Helpdesk nazionale. L'accesso è gratuito e aperto a tutti gli utenti.


09/01/2017: Echa: Aggiornamento Guide tecniche

Pubblicati gli aggiornamenti della Guida alla registrazione e la Guida alla condivisione dei dati.


23/12/2016: Dall’Inail altri 244 milioni di euro per la sicurezza nelle imprese

Pubblicato il nuovo bando Isi.


22/12/2016: Calendario 2017: La salute non è un hobby, è la vita

Il calendario 2017 delle Arti, Mestieri e Professioni


22/12/2016: Firmata la convenzione per la Guida opertativa Sgsl “Sistema Casa artigianato”

La sfida di Inail, Cobis e Cpr in collaborazione con Ca’ Foscari e Ca' Foscari Challenge School tramite lo spin off Head Up per migliorare le condizioni di sicurezza e salute nelle imprese artigiane del sistema Casa garantendo una maggiore competitività riducendo i costi per le imprese


21/12/2016: Il Safety Competence Center di Gela al centro della formazione Eni

Alla Raffineria di Gela i dipendenti di SCC ed alcuni Direttori di importanti stabilimenti Eni in Italia si sono confrontati sui risultati sin qui conseguiti e sulle nuove e sfidanti prospettive del SCC.


20/12/2016: Mappatura delle postazioni di lavoro per una gestione migliore della forza lavoro

Il caso PSA Peugeot Citroën i Francia.


19/12/2016: Albo Nazionale Gestori Ambientali: requisiti per iscrizione consorzi nelle categorie 9 e 10

Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali prot.n.1201 del 12/12/2016


16/12/2016: Invecchiamento della forza lavoro in Europa: sfide in fatti e cifre

Una gestione efficace dell’invecchiamento nell’ambiente di lavoro è di fondamentale importanza per garantire condizioni di sicurezza e salute nel corso della vita lavorativa.


14/12/2016: Sostanze chimiche - ambiente e salute

Disponibili i bollettini di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute”, relativi all'anno 2016.


13/12/2016: Valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici


12/12/2016: Salute in Italia e livelli di tutela

Approfondimenti dalle indagini ISTAT sulla salute.


71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5