Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

08/06/2015: Dal 1 giugno 2015 in vigore l’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

La nuova Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.

 
Riportiamo parzialmente il contenuto della Circolare del 15 maggio 2015 relativa alla “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”.
 
Dal 1 giugno 2015 è entrato in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.
 
“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione
 
1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
 
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
 
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
 
 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
 
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
 
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
 
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
 
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
 
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
 
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
 
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
 
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.
 
 
 
 

25/05/2016: Perché rubare le lastre di marmo?

Ladri rubano lastre di marmo antico da un cimitero: qual è il motivo di un furto, apparentemente anomalo? Di Adalberto Biasiotti.


25/05/2016: Esplora la guida elettronica e gestisci l'invecchiamento al lavoro

Pubblicata una guida elettronica sulla gestione della sicurezza e della salute sul lavoro per una forza lavoro che invecchia.


24/05/2016: Bando Isi 2015: click day il 26 maggio

Dalle ore 16 alle ore 16,30 al via la fase di inoltro delle domande di accesso ai finanziamenti INAIL.


23/05/2016: Il Rapporto annuale Sicilia: incidenti e malattie professionali

Sintesi dei fenomeni rilevanti. Dati INAIL.


18/05/2016: Furti e ritrovamenti di beni culturali

I preziosi consigli del Ten. Col. Sigismondo Fragassi. Di Adalberto Biasiotti


17/05/2016: Volontari VVF e addetti antincendio in azienda

la nota 7899 del 03-05-2016


17/05/2016: La lezione della Thyssen

di Rocco Vitale, presidente dell’AiFOS


16/05/2016: Tutelare meglio i lavoratori da sostanze chimiche cancerogene

L'esposizione ad agenti cancerogeni e il cancro legato al lavoro: una rassegna di metodi di valutazione


13/05/2016: Riparte il premio cinematografico su sicurezza e lavoro

Come ogni anno l'EU-OSHA contribuisce al festival del film documentario e di animazione di DOK Lipsia con un contributo per il miglior film documentario o di animazione su tematiche correlate all’attività lavorativa.


10/05/2016: Dichiarazione PRTR 2016

Acquisizione di dati relativi all’anno di riferimento 2015


09/05/2016: I testi del nuovo regolamento sulla protezione dei dati e una corrispondente direttiva

Disponibili sia I testi ratificati dal Parlamento che una utile versione versione Word con sommario interattivo. Di Adalberto Biasiotti.


06/05/2016: Pubblicato l'8 Quaderno di ricerca INAIL sugli infortuni

Una proposta di ontologia per gli Open Data Inail sugli infortuni: dalla numerosità dei dati alla gestione della conoscenza


06/05/2016: L’aggiornamento delle normative M2M di ETSI

M2M fa riferimento al fatto che le normative permettono di gestire meglio lo scambio di informazioni tra due macchine. Di Adalberto Biasiotti.


05/05/2016: La piaga dei quadri contraffatti.

Le più moderne tecniche di contraffazione di quadri, a dimostrazione della crescente abilità dei malviventi, ma anche degli specialisti di criminologia forense. Di Adalberto Biasiotti


05/05/2016: Il Rapporto annuale Umbria: incidenti e malattie professionali

Disponibile il Rapporto annuale regione Umbria


04/05/2016: Mirror Box Therapy

La pubblicazione scritta dal Prof. Tancredi Andrea Moscato sugli aspetti tecnici e fisiopatologici della Mirror Box Therapy.


03/05/2016: L'Inail per la riabilitazione

Il volume descrive le attività, l'organizzazione, la storia e l'evoluzione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio.


03/05/2016: Acustica e vibrazioni: pubblicata in lingua italiana la norma UNI EN ISO 5349-2

La norma si occupa della misurazione e valutazione al posto di lavoro dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano.


02/05/2016: Esposizione ai campi elettromagnetici: un passo avanti

Sicurezza esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici


02/05/2016: Approvato lo statuto dell'Ispettorato del lavoro

Approvato, in esame definitivo il decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato del lavoro.


78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5