Verso il T.U. della sicurezza
Proseguono i lavori per la Legge Delega sul Testo Unico per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il contenuto della Delega sarà presentato in occasione della Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, in programma a Napoli il 25-26 gennaio.
[Per ulteriori informazioni sulla Conferenza e sulle modalità di iscrizione consultare: PuntoSicuro n.Programma della Conferenza],
Di seguito riportiamo una bozza del disegno di legge.
Schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”
Art. 1
(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contenenti indicazione dei principi fondamentali e della disciplina di dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e garantendo l’uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi;
c) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi o subordinati, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente prevedendo:
1. misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici;
2. misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro;
3. adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE;
d) semplificazione degli adempimenti formali nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f)riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, prevedendo la pena alternativa dell’arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi o dell’ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro e, per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale, la sanzione amministrativa non inferiore a 100 e non superiore a 500 euro, nonché confermando e valorizzando lo strumento della disposizione e il sistema previsto dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;
g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) ridefinizione dei compiti e della composizione – su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all’art. 117 della Costituzione – della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento ai fini della realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla emanazione di indirizzi generali uniformi e per promuovere lo scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione;
l) individuazione, promozione e valorizzazione dei codici di condotta ed etici, delle buone prassi e degli accordi aziendali che orientino su base volontaria i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini della migliore attuazione rispetto ai livelli di tutela definiti legislativamente;
m) definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. Il sistema informativo è costituito dai Ministeri, Regioni e Province Autonome, INAIL e ISPESL. Allo sviluppo concorrono gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere scientifico;
n) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
1. la definizione – tramite forme di partecipazione tripartita – di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da rivolgere, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall’INAIL nell’ambito delle spese istituzionali dell’Istituto;
2. il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito delle spese istituzionali dell’Istituto e anche per mezzo della soppressione dei trasferimenti passivi ai disciolti ENPI ed ENAOLI, approvati dagli organi deliberanti dell’Istituto;
3. l’inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;
o) coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza – nel rispetto del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – finalizzato a rendere più efficaci e razionali gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza e verifica dei risultati, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi valorizzando le specifiche competenze;
p) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
q) rivisitazione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a migliorare l’efficacia del coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale delle imprese considerando quale elemento vincolante nella assegnazione degli appalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. Previsione di sanzioni di carattere interdittivo nei casi di grave inosservanza delle disposizioni in materia.
3. I decreti sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli schemi dei decreti legislativi , a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, attraverso la procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
Formulazione alternativa per la lettera f): “riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, anche modulando le sanzioni in funzione del rischio confermando e valorizzando lo strumento della disposizione e il sistema previsto dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758”.
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