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TOSSICITA’ MENO TOSSICA…

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

14/04/2006

Una sentenza del TAR del Lazio si esprime sull’obbligo di etichettatura di “sostanze”, “preparati” e “articoli”: pur contenendo una sostanza tossica, un articolo non deve essere etichettato con il simbolo di pericolo della sostanza.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha emesso unasentenza in cui ha annullato il provvedimento di una ASL che intimava ad una azienda, che commercializza fibra ceramica sotto forma di materassini, lastre e pannelli, l’adeguamento dell’etichettatura dei prodotti con l’apposizione del simbolo del teschio e della lettere T di pericolo, dei consigli di prudenza e delle frase di rischio con anche la revisione dell’etichettatura dei prodotti già distribuiti in Italia.

Il tribunale, pur riconoscendo che “al pari dell’amianto messo al bando, tali fibre ceramiche refrattarie, quali materiali sostitutivi, sono anch’esse tossiche e classificate come cancerogene di seconda categoria, oltrechè irritanti. È, dunque, di immediata percezione come, a protezione dei lavoratori e di quanti vengano a contatto con esse nella loro manipolazione, il pericolo debba essere immediatamente percepibile e non ricavabile “aliunde” (da altro luogo, da altra cosa o persona, ndr) attraverso la lettura del codice di comportamento e delle schede di consultazione” ha stabilito che l’intimazione della ASL va annullata perché “la determinazione limitativa in via unilaterale di siffatte prestazioni (l’etichettatura, ndr) richiede la loro imposizione in base a legge con atti autoritativi formali a contenuto normativo che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell’autonomia privata, giustifichi in via generale il singolo sacrificio imposto a tutela di superiori aspetti pubblicistici salvaguardati dall’intervento dell’Autorità.     Nella specie, si deve dunque ritenere che sussiste rottura del doveroso rapporto di congruenza tra normativa di attuazione e mezzo utilizzato (semplice atto amministrativo), che è di rango provvedimentale e non normativo, nell’adozione delle misure nella specie imposte. L’atto impugnato in via principale, con il quale la ASL resistente ha impartito alla società ricorrente le prescrizioni tecniche di etichettatura censurate, va dunque annullato, unitamente in parte qua alla presupposta circolare ministeriale (vedere anche la circolare di rettifica, ndr) denunziata, non essendo essi assistiti  da atto normativo presupposto di attuazione in via ordinaria o contingibile. 

Il testo integrale della sentenza: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, sentenza n. 200602015 del 21 marzo 2006 – Classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

 

 

 

 


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