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OBBLIGHI DI OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

19/09/2005

Di Rolando Dubini. La Cassazione ha sancito l'assoluta continuità tra l'obbligo di disporre ed esigere l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori.

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Articolo a cura di Rolando Dubini tratto dalla sezione “Guide” del sito SuperEva.com

            

La Cassazione ha sancito l'assoluta continuità tra l'obbligo di disporre ed esigere l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori e quanto prescritto oggi dall'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94

Disporre ed esigere

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene e sicurezza (Corte di Cassazione pen. 20 settembre 2002 n. 31427).

Per adempiere a tale obbligo, anche mediante opportuni mirati controlli, il datore di lavoro deve usare tutta l'autorità di cui è investito, adottando, se necessario, provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi, fino a giungere, nei casi più gravi, alla misura del licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione pen. 3 marzo 1993 in causa Zoccola; Corte di Cassazione pen. 6 ottobre 1995 in causa Villa; Corte di Cassazione pen. 26 gennaio 1999 n. 1017).

Il carattere di tassatività delle misure di sicurezza comporta che l'incolumità dei lavoratori debba essere tutelata anche contro la loro volontà ( Corte di Cassazione pen. 31 maggio 1986 n. 4628: Le norme di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica del lavoratore devono essere attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicchè risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime).

La giurisprudenza in più occasioni ha ribadito l'obbligo di esigere e disporre l'osservanza delle misure di prevenzione, in assoluta continuità con quanto a suo tempo prescritto già dall'art. 4 del D.p.r. n. 547/1955:

 

Giurisprudenza, prassi amministrativa, approfondimenti:

1) Gli obblighi dell'imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non si esauriscono nell'adozione delle attrezzature necessarie a tale scopo, ma si estendono alla costante vigilanza diretta a prevenire e, in ogni caso, a far tempestivamente cessare eventuali manomissioni da parte dei dipendenti. Ne consegue che l'accertata violazione di una norma antinfortunistica vale da sola a configurare la colpa del datore di lavoro (Corte di Cassazione pen. 7 maggio 1999 n. 5679). L'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, per uno dei reati indicati nell'ordinanza cautelare, tutte le volte che, per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, può derivare altro concreto e attuale beneficio. (Fattispecie relativa a scarcerazione per il solo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale la S.C. ha ravvisato la sussistenza di un interesse dell'indagato nella possibilità di ottenere la concessione di misure alternative alla custodia in carcere, proseguendo la detenzione per reati non compresi tra quelli ostativi a tale concessione).

2) L'applicazione delle cautele antinfortunistiche non può essere affidata alla valutazione discrezionale degli stessi lavoratori (Corte di Cassazione 25 maggio 2000 n. 688).

3) Sono fatti salvi i casi di comportamento abnormi, cioè quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimento di lavoro a cui questi è addetto ed in dispregio delle istruzioni impartite dal datore di lavoro (Corte di Cassazione 14 agosto 2004 n. 15896; Corte di Cassazione 16 luglio 2004 n. 31303).


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