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Novita’ Inail sulle denunce di infortunio
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Con la Delibera n. 446 del 17 giugno 2004, il Commissario Straordinario dell’Inail ha modificato i criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
La delibera stabilisce che ora “la Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.”
Il Commissario Straordinario ha esercitato la facoltà di stabilire la sede di denuncia degli infortuni prevista dagli articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni).
La delibera è stata motivata dalla necessità di facilitare i rapporti tra l’Istituto e gli assicurati, quali soggetti destinatari della tutela e di migliorare l’efficacia e tempestività di erogazione delle prestazioni.
Secondo l’Inail il criterio del “domicilio dell’assicurato” ai fini dell’attribuzione della competenza territoriale a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale “non incide sui rapporti con i datori di lavoro, anche in considerazione della possibilità di effettuare le denunce di infortunio via internet.”
La delibera.
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Con la Delibera n. 446 del 17 giugno 2004, il Commissario Straordinario dell’Inail ha modificato i criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
La delibera stabilisce che ora “la Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.”
Il Commissario Straordinario ha esercitato la facoltà di stabilire la sede di denuncia degli infortuni prevista dagli articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni).
La delibera è stata motivata dalla necessità di facilitare i rapporti tra l’Istituto e gli assicurati, quali soggetti destinatari della tutela e di migliorare l’efficacia e tempestività di erogazione delle prestazioni.
Secondo l’Inail il criterio del “domicilio dell’assicurato” ai fini dell’attribuzione della competenza territoriale a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale “non incide sui rapporti con i datori di lavoro, anche in considerazione della possibilità di effettuare le denunce di infortunio via internet.”
La delibera.
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