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Legge 123/2007 e Decreto Bersani per il contrasto del lavoro irregolare.

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

21/09/2007

Anche l’Inail fornisce indicazioni operative sull’art. 5 e sull’art 6 della Legge 123/2007.

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Nel numero 1784 di PuntoSicuro abbiamo presentato un approfondimento, a cura di Gerardo Porreca, che mette a confronto l’art. 5 della Legge 123/2007 e l’art. 36bis del Decreto Bersani sul potere di sospensione delle attività imprenditoriali da parte degli ispettori del lavoro e delle Asl.
 
Sul potere di sospensione si è pronunciato anche l’Inail che, con nota n. 7156 del 12 settembre 2007, ha fornito chiarimenti relativamente alle disposizioni contenute nell’art. 5 e nell’art. 6 della Legge 123/2007.
 
Tali disposizioni, secondo l’Inail, sono “dirette a rafforzare gli strumenti per il contrasto al lavoro irregolare, in parte già previsti dall’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 nell’ambito dei cantieri edili”.
Rinviando alla Lettera Circolare del 22 agosto 2007, prot. n. 10797 del Ministero del Lavoro per gli approfondimenti relativi alla nozione di attività imprenditoriale nonché ai presupposti per l’adozione e per la revoca del provvedimento di sospensione, ha sottolineato che , analogamente a quanto già previsto per i cantieri edili, tale provvedimento può essere adottato dagli ispettori del lavoro anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.

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L’Inail ha quindi confermato le disposizioni già impartite al proprio personale con Circolare 45/2006 in ordine all’immediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro di tutte le situazioni nelle quali sia accertata la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione.

Un riferimento alla Legge Bersani viene fatto anche riguardo al tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 6 della Legge n. 123/2007, obbligatorio dal 1° settembre 2007  per il personale occupato dall’impresa appaltatrice e subappaltatrice nonché per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, nell’ambito di tutti gli appalti o subappalti.

”La norma ripete quanto già previsto per i lavoratori occupati nei cantieri edili a decorrere dal 1 ottobre 2006 dall’art. 36 bis della Legge n. 248/2006, prevedendo per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti la possibilità di assolvere all’obbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla competente D.P.L., da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.”
 
Il testo completo della nota Inail è consultabile qui.

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