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Lavoro interinale: giovani e immigrati a rischio infortuni
Uno studio condotto su 16 imprese, con sede a Milano, che forniscono lavoro temporaneo fa il punto della situazione sui rischi di infortunio ai quali è esposto un "lavoratore in affitto".
Oltre il 40 % degli infortunati ha meno di 25 anni, e circa il 20 % ha un'età compresa tra i 25 e i 29 anni. Il 25% degli infortuni interessa, inoltre, lavoratori extracomunitari, che spesso devono sostenere pesanti ritmi di lavoro, senza aver ricevuto un'adeguata formazione sull'attività da compiere e sui rischi ad essa connessi.
Ma quali sono le norme vigenti per la sicurezza del lavoro interinale?
Innanzitutto, in base all'art.4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura di lavoro temporaneo è vietata alle imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi.
La circolare del Ministero del lavoro 141 del 5 novembre 1997 sottolinea, infatti, che l'impresa nella quale si impiegano lavoratori temporanei "deve essere in grado di dare immediatamente la prova documentale" della valutazione dei rischi in caso di visita ispettiva o su richiesta delle rappresentanze sindacali.
L'art.7 della direttiva n.91/383 impone, inoltre, alle aziende utilizzatrici di trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi all'agenzia di lavoro interinale, prima che il lavoratore entri in servizio.
Non possono, invece, ricorrere al lavoro interinale le aziende che si occupano di lavorazioni particolarmente pericolose e che richiedono sorveglianza medica speciale.
Oltre il 40 % degli infortunati ha meno di 25 anni, e circa il 20 % ha un'età compresa tra i 25 e i 29 anni. Il 25% degli infortuni interessa, inoltre, lavoratori extracomunitari, che spesso devono sostenere pesanti ritmi di lavoro, senza aver ricevuto un'adeguata formazione sull'attività da compiere e sui rischi ad essa connessi.
Ma quali sono le norme vigenti per la sicurezza del lavoro interinale?
Innanzitutto, in base all'art.4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura di lavoro temporaneo è vietata alle imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi.
La circolare del Ministero del lavoro 141 del 5 novembre 1997 sottolinea, infatti, che l'impresa nella quale si impiegano lavoratori temporanei "deve essere in grado di dare immediatamente la prova documentale" della valutazione dei rischi in caso di visita ispettiva o su richiesta delle rappresentanze sindacali.
L'art.7 della direttiva n.91/383 impone, inoltre, alle aziende utilizzatrici di trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi all'agenzia di lavoro interinale, prima che il lavoratore entri in servizio.
Non possono, invece, ricorrere al lavoro interinale le aziende che si occupano di lavorazioni particolarmente pericolose e che richiedono sorveglianza medica speciale.
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