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LA VOCE DEI LETTORI

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

14/11/2005

Un commento di un lettore porta un ulteriore contributo al tema della sicurezza delle macchine.

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Riportiamo il commento di un lettore che porta un ulteriore contributo al tema della sicurezza delle macchine (vedere i numeri 1357, 1347, 1359 e 1360 di PuntoSicuro).

 

“Seguo con interesse lo scambio di pareri recentemente apparso a proposito della direttiva macchine. Nel corso degli anni di professione mi sono fatto una certa idea del problema che affronto costantemente preso i clienti che chiedono consulenza sulla valutazione di rischio macchina prevista dal D.Lgs 626/94, sulla valutazione dell'esatta applicazione dei RES nei caso di clienti costruttori di macchine e sulla valutazione della possibile attestazione delle norme previgenti di cui all'art. 11 del 459.

Nel condividere il parere di Dubini, sia sull'intreccio giuridico delle norme che sugli aspetti sociali e cioè sulla assoluta incoerenza fra la presenza delle norme e l'effettiva conformità delle macchine, penso che questo dipende dalla cultura tecnica dei progettisti che si concentrano e conoscono di più gli aspetti prestazionali della macchina sul piano della produzione che non sul piano della sicurezza del lavoro. Ma essi ricevono disposizioni , quindi è dipeso anche dalla cultura degli imprenditori che hanno sempre relegato gli aspetti della "responsabilità sociale delle imprese" che oggi timida appare nelle norme, quando e quanto potesse anche esserci in nuce nell'impresa, ad un residuale di attenzione e di investimento che nel caso dei produttori di macchine, ha evidenziato la pressoché totalità delle macchine sia nazionali che estere, ante il 459, a partire dal 1955, non conforme alle disposizioni del 547. Ma anche sulle nuove CE non c'è da stare allegri. Tralascio tutto l'aspetto del controllo sociale (sindacati, associazione imprese), oltre in particolare di quello istituzionale preposto alla tutela della salute dei lavoratori (ausl,ispesl). E' un campo che va completamente rivisto con dinamiche e strumenti più moderni. E' tema vasto di tipo culturale, ma anche di tipo politico ed economico.

Nel merito quindi ritengo si possa semplificare così:

 

1) Il 459 non abroga il 547 pertanto i costruttori di macchine, devono (dovrebbero) verificati positivamente tutti i RES e tutte le norme armonizzate generali e specifiche applicabili per il tipo di macchina, in tal caso possono ritenere la macchina conforme e certificare.Ciò vale evidentemente sia per i produttori italiani che esteri che vendono in Italia.

2) Naturalmente, qualora siano stati applicati bene i RES, gran parte delle disposizioni del 547 vengono ad essere risolte positivamente. Va comunque prudentemente verificata anche la sola conformità al 547, per recuperare qualche possibile situazione di contrasto fra le due applicazioni normative.

3) L'aspetto della conformità alle norme previgenti previsto dall'art. 11 del 459 è invece ambiguo, in quanto se da una parte è chiaro che le macchine che sono reimmesse sul mercato devono essere conformi al 547 in quanto previgente al 459, diventa difficile comprendere se applicabili quante e quali norme tecniche normalizzate o di "buona tecnica" erano presenti prima del settembre 96, fino alla data di prima immissione sul mercato della macchina, in quanto è complesso determinare la temporalità della cogenza delle norne europee, in rapporto alla loro entrata in vigore in italia. Per questo aspetto, ringrazierei Dubini per qualche lume di chiarimento.

 

Come considerazione finale ritengo evidente che occorre un riordino ed un aggiornamento affinché si fondano e non si elidano a vicenda norme scritte obsolete e norme tecniche armonizzate. Ma questo è tema vasto che riguarda il riordino di tutto il mare-magnum italiano degli enti normatori, verificatori, ispettivi, certificativi, di controllo, e di altre fonti di diritto tale o presunto, piccolo o grande etc .etc .etc. che pessimi burocrati e mediocri politici, spesso non possono ma spesso ancora non vogliono semplificare. 

 

Per.Ind. Roberto Vincenti


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