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La figura del preposto: una recente sentenza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

16/05/2006

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da un caposquadra condannato per lesioni colpose.

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Una recente sentenza della Quarta sezione penale della Cassazione ha riguardato l’inquadramento della figura del “preposto”, per la quale il D.Lgs 626/94 non contiene una definizione generale.

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un caposquadra, ritenuto responsabile di un infortunio occorso ad un lavoratore.
Il caposquadra, tra l’altro, affermava che il suo ruolo non potesse essere assimilato al preposto.

La Suprema Corte ha precisato che la figura del preposto si caratterizza per i compiti di vigilanza sull’attività dei lavoratori e per la titolarità del potere di intervento in funzione del rispetto delle regole di sicurezza.
La qualità di preposto va pertanto riconosciuta al caposquadra con compiti di direzione e sorveglianza del lavoro dei componenti la squadra.”Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità – precisa la sentenza – il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.”

La Corte afferma quindi che la responsabilità del preposto per il fatto lesivo occorso ad un lavoratore ha come necessario presupposto che egli abbia in concreto un effettivo potere di intervenire nello svolgimento dei compiti affidati al lavoratore.

Sulla base di queste premesse la Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose addebitato al caposquadra, il quale aveva assegnato ad un lavoratore un compito (trarre dei cunei da un’asse di legno), la cui esecuzione richiede l’adozione di opportune cautele per evitare lesioni alle mani (utilizzazione di un apposito arnese, lo “spingi pezzo”), non controllando che il lavoratore facesse uso del necessario strumento di protezione e che dunque l’adempimento del compito fosse conforme alle norme antinfortunistiche.

Il testo completo della Sentenza è consultabile in Banca Dati.

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