Infortunio in itinere: solo in casi di rischio specifico
Il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza (disponibile in banca dati per gli abbonati) in cui rigetta il ricorso di funzionario dell’INPS feritosi durante il tragitto a piedi verso il luogo di lavoro confermando la precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
In particolare, la sentenza ha innanzitutto premesso che “Il momento e le modalità dell’incidente sono state, in definitiva, quelle esposte dal solo ricorrente, circostanza questa di per sé non sufficiente per conseguire l’accoglimento della istanza poi prodotta per il riconoscimento della causa di servizio, giacchè soltanto la presenza di prove certe circa la dinamica del sinistro verificatosi può determinare una corretta valutazione dello stesso anche con riguardo al grado di responsabilità del dipendente, nella determinazione dell’incidente occorso”.
La sentenza quindi conclude che ”In altri termini, non può ritenersi sufficiente ai fini del riconoscimento di che trattasi che l’incidente sia comunque avvenuto in itinere, essendo necessario anche che il medesimo sia conseguente a circostanze aggravanti il rischio generico incombente sulla generalità delle persone, circostanze aggravanti che, sulla sola base della descrizione dell’incidente effettuata dall’interessato, non risultano essersi verificate nella fattispecie. In proposito, deve osservare, comunque, il Collegio che la giurisprudenza - pur concorde nel ritenere sussistente il nesso eziologico tra l’infermità e il servizio prestato anche quando l’evento lesivo si sia verificato non già nel corso dell’espletamento della prestazione lavorativa ma, sulla base di una adeguata dimostrazione, durante lo spostamento necessario al raggiungimento della sede dell’ufficio oppure in quello necessario per rientrare da questa alla propria abitazione - è, tuttavia, ferma nel ritenere che, ai fini di una valutazione della sussistenza di tale requisito minimo, ossia dell’anzidetta relazione di strumentalità tra l’attività nella quale è occorso l’infortunio ed il servizio, debba accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l’evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro e che, in ogni caso, la particolare figura dell’infortunio in itinere può ritenersi verificata in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, soltanto quanto sussista uno specifico collegamento tra l’evento e l’attività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti al dipendente, il rischio generico connesso all’attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico collegato all’attività lavorativa(cfr. Corte Cass. Civ., Sez. Lavoro 11.4.1998, n.3742; 28.11.1998, n.12122; 4.6.1999, n.5517); il che viene a verificarsi appunto solo nelle ipotesi in cui il dipendente stesso nel recarsi al luogo di lavoro (o alla propria abitazione di ritorno dal luogo di lavoro), debba percorrere una strada particolarmente pericolosa ovvero debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti”.
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