Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Inail: riduzione premi assicurativi per l’edilizia
Pubblicità
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 1 dicembre 2004, con il quale è stata approvata la riduzione dei premi assicurativi Inail per l’edilizia, l’Inail ha fornito indicazioni operative per consentire alle aziende la corretta applicazione dello sgravio in sede di autoliquidazione (scadenza 16 febbraio 2004).
L’Istituto precisa che il decreto in corso di pubblicazione ha confermato per l’anno 2004 la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile nella misura dell’11,50%.
Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica agli operai ed ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono lavorazioni edili con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2004 (regolazione 2004) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani.
Le aziende interessate potranno attestare i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio in esame mediante la presentazione del modello di autocertificazione, disponibile on line sul sito dell’Inail.
Il modello dovrà essere consegnato nel più breve tempo possibile.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 1 dicembre 2004, con il quale è stata approvata la riduzione dei premi assicurativi Inail per l’edilizia, l’Inail ha fornito indicazioni operative per consentire alle aziende la corretta applicazione dello sgravio in sede di autoliquidazione (scadenza 16 febbraio 2004).
L’Istituto precisa che il decreto in corso di pubblicazione ha confermato per l’anno 2004 la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile nella misura dell’11,50%.
Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica agli operai ed ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono lavorazioni edili con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2004 (regolazione 2004) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani.
Le aziende interessate potranno attestare i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio in esame mediante la presentazione del modello di autocertificazione, disponibile on line sul sito dell’Inail.
Il modello dovrà essere consegnato nel più breve tempo possibile.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.