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Dai lettori: sullo schema di decreto correttivo del D. Lgs 81/2008

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

17/04/2009

Un commento alle modifiche relative agli aspetti tecnici e scientifici introdotte nello schema di decreto correttivo del D. Lgs 81/2008. A cura dell’Ing. Pier Giorgio Confente.

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Il Consiglio dei Ministri in data 27 marzo ha approvato uno schema di decreto correttivo del D. Lgs 81/2008 che presenta un numero rilevate di modifiche. Dette modifiche dovrebbero porre rimedio all'approssimazione e alla superficialità con cui era stato redatto il testo del decreto stesso.
Sono mosso dalla convinzione che la sicurezza, così come pensata nelle varie direttive europee, richiede il coinvolgimento attivo di tutti gli attori oltre che lo sviluppo scientifico – culturale dell'intera società. La sicurezza ha quindi due gambe: i datori di lavoro ed i lavoratori.
Compito dello stato è far si che le due gambe della siano equipotenti, non si va infatti da nessuna parte se una gamba è molto forte e l'altra molto debole, si cade semplicemente a terra!
Ovviamente conoscenza, cultura, norme tecniche richiedono la fattiva collaborazione degli esperti che esaminando la realtà fisica ed organizzativa riescano a produrre quel valore aggiunto che il semplice confronto politico tra datori di lavoro e  lavoratori non è in grado di generare.
 
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Volendo trascurare il dibattito sulle sanzioni, che tanto appassiona i contendenti (datori di lavoro e lavoratori) e gli apparati dello stato (SPISAL, ISPESL, ecc.), mi concentro sugli aspetti tecnici – scientifici al fine di dare un mio contributo su alcuni aspetti che ho approfondito.
Un apprezzamento generale per la valorizzazione della normativa tecnica volontaria che esce quindi dalla condizione ancillare per assumere piena valenza con effetti positivi che si scopriranno sempre più con il passare del tempo.
 
Certo che per favorire l'aggiornamento costante della normativa deve essere fatto uno sforzo nazionale a favore della fattiva partecipazione di esperti nei comitati tecnici sia del CEI che dell'UNI. Inoltre bisogna convincere le Regioni che debbono uscire dalla logica, finora quasi generalmente seguita, di farsi regole di sicurezza casalinghe e che debbono invece accettare la sfida, che è contemporaneamente culturale e scientifica, di correlarsi con il mondo.
 
L'art. 19, comma 1, lo ritengo sbagliato poiché richiede ad un ingegnere, per essere esonerato dal corso B, "l'espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione".
Ora un anno in un'azienda non permette certo al alcuno di impadronirsi di esperienze significative circa la sicurezza mentre pone gravi ostacoli, per i giovani, all'accesso alla professione impedendo agli stessi di svolgere il ruolo di RSPP esterni per più aziende.
E' più serio invece curare con attenzione l'aggiornamento continuo, come per altro, presso molti Ordini degli Ingegneri si sta facendo.
Registro con soddisfazione che, nell'allegato IX, la tabella delle distanze da conduttori nudi in tensione è integrata dalla avviso della necessità di tener conto anche degli ingombri delle attrezzature e dei materiali e degli sbandamenti laterali dovuti al vento e degli abbassamenti di quota dovuti agli sbalzi termici.
 
Con ciò si è corretto un grave e pericoloso errore del D. Lgs 81 dovuto probabilmente al fatto che è stato scritto da esperti di diritto e non di impianti elettrici.
Quindi nel caso di una linea aerea a conduttori nudi con tensione tra 1 e 30 kV la prescritta  distanza di 3,5 m va integrata nel seguente modo (si fa riferimento ad un possibile esempio da adeguare ovviamente al caso concreto):
freccia della campata : 6 m;
aumento della freccia (in estate) : 30 cm;
attrezzi in uso : 1 m ; materiale (tondino ferro per c.a.) : 5 m
 
distanza di sicurezza complessiva  : 3,5 + (6+0,30)/2 (sbandamento di 30°) + 5 = 11,65 m
 
Rimane da correggere l'allegato I ove viene indicato come grave violazione (ai fini di sospendere l'attività imprenditoriale) i "Lavori in prossimità di linee elettriche".
Detta situazione è presente in tutti i cantieri tenendo presente il significato di linea elettrica che comprende il cavo isolato, la linea telefonica, la linea a bassissima tensione di sicurezza.
La norma vuol forse significare che in cantiere si può sospendere l'attività imprenditoriale?
Si può tranquillamente eliminare tale dicitura visto che è presente alla riga successiva "presenza di conduttori nudi in tensione".
 
Analogamente l'allegato VI, 6.2 ove recita "Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche" sembra proibire le altre modalità di protezione previste dalla normativa tecnica quali la separazione elettrica, l'utilizzo di collegamenti equipotenziali supplementari, ecc.
Teniamo presenti che le utenze di potenza rilevante non possono essere alimentate da tensioni molto basse e che la normativa europea sulle saldatrici prevede, nelle norme di prodotto per luoghi a maggior rischio di fulminazione,  modalità diverse rispetto la bassissima tensione.
Per esempio CEI CLC/TS 62081 "Apparecchiature per la saldatura ad arco – Installazione ed uso" prevede la protezione mediante interruttore differenziale 30 mA, con sorgente posta distante dall'operatore, apparecchiature marcate col simbolo  , portaelettrodi conformi alla IEC 60974, ecc.
Auspico quindi che l'intero decreto, comprensivo di allegati, e proposte di modifica venga esaminato in sede scientifica - tecnica e che venga raccolto sullo stesso il parere di esperti tra i quali il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al fine di ottenere un dispositivo condiviso, privo di trappole e di inganni tecnici.
 
 
Ing. Pier Giorgio Confente


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