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Convertito in legge il decreto “milleproroghe”: primi chiarimenti operativi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

29/02/2008

Il cosiddetto decreto “mille proroghe” è stato convertito in legge dal Senato. I primi chiarimenti operativi a cura della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena. Novità per il lavoro nero e per il riposo giornaliero del personale sanitario.

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Nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 febbraio, è stato approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (2013), in scadenza il 29 febbraio (cosiddetto "milleproroghe") ed è ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 
Il capo I reca proroghe di termini in diversi settori: difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno.
 
Una seconda parte del provvedimento contiene norme relative alla violazione dell'obbligo delle comunicazioni nei confronti dell'ISTAT.
 
Segnaliamo un primo approfondimento a cura del Dr. Eufranio Massi, direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena.
 
Ne riportiamo alcuni punti. Per chi desidera approfondire il documento è disponibile nel sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena (formato PDF, 68 kb).
 
“Per quanto riguarda le materie strettamente connesse alla nostra attività esse sono contenute in diversi articoli: tra queste spiccano la proroga per l’emersione dal nero e per la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, fissata al 30 settembre 2008”.
 
Articolo 7
Sanzioni sul lavoro nero antecedenti il 12 agosto 2006.
“Come è noto l’art. 1, comma 54, della legge n. 247/2007 ha risolto il problema della competenza attribuendo la stessa all’Agenzia delle Entrate e con ciò ha posto fine allo stucchevole andirivieni dei verbali di constatazione tra le varie Agenzie delle Entrate e le Direzioni provinciali del Lavoro, determinato dalle posizioni divergenti espresse dagli organi centrali cui le stesse fanno riferimento. Ora, la norma appena citata sposta al 30 giugno 2008 il termine per le violazioni constatate entro il 31 dicembre 2002 (per non vanificare gli effetti prescrittivi).”
 
Emersione dal nero
“Viene spostato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la regolarizzazione ed il riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture od altra documentazione obbligatoria che il comma 1192 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 aveva fissato al 30 settembre u.s..”
“In sostanza, si tratta di una proroga delle procedure di emersione dal nero rispetto alle quali, al momento, le indicazioni amministrative sono contenute in una circolare dell’INPS (n. 116/2007), in un messaggio dello stesso Istituto del mese di novembre 2007 ed in una nota della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Dicastero del Lavoro con la quale si ribadisce che l’istanza di regolarizzazione non può assolutamente riguardare lavoratori “già emersi”, ossia prestatori d’opera per i quali sia stata già effettuata la comunicazione di assunzione o la registrazione sui libri obbligatori, prima dell’accordo sindacale. I termini e le modalità sono rimaste le stesse: l’attività istruttoria delle pratiche è dell’INPS, l’accoglimento è un atto sottoscritto dai direttori provinciali del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o degli altri Enti previdenziali interessati.”
 
Commissione centrale per la lotta al lavoro irregolare
“I compiti di tale organo cessano il 31 gennaio 2008 e gli stessi (oltre alle risorse economiche) sono assorbiti dalla Cabina di regia per il lavoro sommerso.”
 
 
 

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Articolo 24 –ter
Riposo giornaliero per il personale sanitario
“L’art. 3, comma 85, della legge n. 244/2007 aveva innovato, per il personale sanitario, la normativa sull’orario di lavoro introducendo all’art. 17 un nuovo comma il 6-bis, il quale afferma che le disposizioni in materia di riposo giornaliero (art. 7) non trovano applicazione in quanto si deve far riferimento ai contratti collettivi, nel rispetto dei principi generali sulla sicurezza. Orbene, questa norma, sostanzialmente derogatoria del limite delle 11 ore di riposo tra una prestazione e l’altra, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.”
 
Articolo 24 – quater
Proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi per ispettore del lavoro
“Viene consentito al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale di utilizzare le graduatorie degli idonei per eventuali assunzioni, fino al 10 dicembre 2010. La disposizione è da mettere in correlazione con l’art. 1, comma 346, della legge n. 344/2007 che ha previsto assunzioni in deroga in alcuni settori, tra cui quello del Ministero del Lavoro alfine di potenziare l’attività di vigilanza. La norma aveva quantificato l’onere in 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 16 milioni a decorrere dal 2010.”


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