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Chi sono gli organismi paritetici?
Brescia, 25 Mag - Con una Circolare del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti per poter essere identificati come “organismi paritetici”.
Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce sinteticamente all’art.2 questi soggetti e li individua in quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il D.Lgs. n. 81/2008 è bene ricordare, assegna a questi soggetti compiti importanti (art. 51), quali quelli di: a) supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; b) svolgere e promuovere attività di formazione; c) asseverare l’adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 del Decreto stesso e di cui al D.Lgs. n. 231/2001; d) designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio Rls aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; e) comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli Rlst correlati.
Diventa quindi necessario anche per le imprese capire quali soggetti possono agire in conformità ai requisiti di legge.
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La Circolare offre indicazioni rilevanti a riguardo e indica quali elementi debbono essere considerati per definire un “organismo paritetico” conforme al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
1) essere espressione di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2) essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda;
3) essere soggetto operante nel settore di riferimento dell’azienda (es. edilizia) e “non in diverso settore”;
4) essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Qualora si avessero dubbi a riguardo del grado di rappresentatività delle associazioni promotrici degli organismi paritetici la Circolare suggerisce di richiedere chiarimenti alla Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro (Div. III) presso il Ministero del Lavoro.
La questione appare tanto più rilevante per due profili.
Il primo riguarda la nomina degli Rlst per le aziende che non hanno nominato l’Rls aziendale che, qualora avessero aderito ad una organizzazione di rappresentanza promotrice di un organismo paritetico si troverebbero ad essere destinatarie di designazione di un nominativo quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (con contestuale versamento di un contributo per la sua formazione e impegno).
Il secondo profilo rilevante concerne l’applicazione dell’art. 37 relativo agli obblighi formativi. Infatti la norma rileva che la formazione obbligatoria dei dirigenti e dei preposti può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici, ove esistenti, inoltre prescrive che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
E’ bene infine rammentare che le organizzazioni di rappresentanza sindacale dei lavoratori e datori di lavoro possono quindi o dar vita a livello territoriale ad organismi paritetici o fare salvi (con funzioni analoghe) gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).
I profili problematici dal punto di vista giuridico sono soprattutto due:
1) l’adesione ad una associazione di categoria implica automaticamente l’adesione all’organismo paritetico da parte dell’azienda?. Mi pare a questa domanda non si possa dare una risposta automatica. Sarà necessario verificare se l’azienda aderendo ad una associazione di categoria abbia anche consegnato esplicitamente un potere di rappresentanza a costituire per suo conto anche organismi paritetici. Andrà quindi verificato se nelle clausole associative sottoscritte in occasione della iscrizione vi sia indicato anche questo punto, altrimenti non sarà possibile traslare in modo automatico l’adesione ad una associazione di categoria in una adesione ad un organismo paritetico costituito dalla associazione alla quale si è aderito.
2) il contratto collettivo sottoscritto dalla associazione che ha dato vita all’organismo paritetico deve essere applicato all’interno dell’azienda quale elemento decisivo.
Ora è del tutto evidente che non è così semplice trovare applicato un solo contratto collettivo in una azienda e anzi non è improbabile trovare aziende che applicano contratti collettivi altri da quelli dell’associazione alla quale hanno aderito. In questi casi possiamo dire che è cogente il requisito? Se leggiamo quanto afferma la Circolare del Ministero del Lavoro assolutamente sì.
Da queste considerazioni si evince che l’applicazione del comma 12 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (.“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”) diventa di assai ardua applicazione.
Inoltre questo comporterebbe da parte dell’organo di vigilanza un approfondimento ispettivo piuttosto complesso ovvero la verifica a quale associazione l’azienda aderisce, la verifica se l’adesione all’associazione implica quale clausola associativa anche la delega alla costituzione di organismi di secondo grado; la verifica di quale contratto collettivo viene applicato e la conformità di questo a quello sottoscritto dall’associazione alla quale si è aderito. Un processo istruttorio senza il quale nessuna sanzione per violazione dell’art. 37 comma 12 del D.lgs. n. 81/2008 può essere comminata.
Questo implica quindi un grado di attenzione delle aziende affinché verifichino i loro vincoli di natura associativa e evitino di ottemperare ad obblighi non dovuti.
Emilio Del Bono
Dottore in giurisprudenza
(già parlamentare e componente dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati dal 1996 al 2008, Vicepresidente della Commissione Parlamentare Bicamerale sugli infortuni e le malattie professionali, componente del Comitato Ristretto per la stesura del D.Lgs. n. 81/2008) Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Guido TRAVERS - likes: 0 | 25/05/2012 (08:15:00) |
Mi permetto solo di segnalare che l'art.37 comma 12 del D.Lgs.81/2008 non è assisitito da alcuna sanzione. Tolto questo, è evidente la totale inapplicabilità dell' "obbligo di collaboarzione" con gli “organismi paritetici” che, oltre essere poco utile (ad essere decisamente generosi), diventa l'ennesimo orpello burocratico che impedisce di fare vera formazione e reale sicurezza dei lavoratori. |
Rispondi Autore: Sergio ciani - likes: 0 | 25/05/2012 (08:41:39) |
Confermo quanto dice il collega. L'esperienza sul campo dice che si hanno le seguenti situazioni: OP inesistente (spesso); OP che non risponde alle richieste di collaborazione (spesso); OP che offre formazione gratuita agli iscritti (rarissimo); OP che lucra sulla formazione (spesso); OP che si arroga il diritto di fare la formazione solo lui (abbastanza frequente); OP che si presenta sul mercato della formazione ma che in base alla circolare citata non ha i numeri per essere un OP (ma i Datori di Lavoro devono perdere tempo a distinguere i farabutti?). La proposta è: rimettiamoci un bel "può" al posto di "deve", così gli enti onesti potranno continuare a fare il loro lavoro ma alleggeriamo un po' le scelte del Datore di Lavoro. |
Rispondi Autore: Pietro TEMANTE - likes: 0 | 25/05/2012 (09:40:46) |
La circolare del 29.07.2011 ha finalmente chiarito, non solo chi sono gli OPT, ma anche a chi DEVE chiedere la collaborazione il datore di lavoro. L'applicazione della circolare è semplicissima, però purtroppo viene disattesa da troppo furbi, sonprattutto attraverso quella che a mio parere è la cattiva informazione effettuata da alcune associazioni datoriali della sicurezza sul lavoro con ovvi fini di business. La circolare, come affermato nel punto 2) dell'articolo sudescritto, dice che il datore DEVE chiedere la collaborazione agli OPT costituiti da almeno una associazione sindacale firmataria del CCNL applicato in azienda. Questo è il punto cruciale, OPT (o enti bilaterali) costituiti da associazioni sindacali non firmatari semplicemente di un CCNL, ma firmatari di quello applicato nella azienda stessa. Quindi, la stramagggioranza delle aziende italiane (dalle piccole alle grandi) non applica CCNL firmati da associazioni sindacali che costituiscono enti bilaterali come EFEI, EBIFOS,EBSIL, ecc ecc. Quindi, mentre questi enti possono erogare/accreditare formazione, sono invece i datori di lavoro che rischiano sbagliando a chiedere la collaborazione ad un OPT non costituito dalle associazioni sindacali firmatarie del CCNL che applicano nella propria azienda. Quindi, mentre viene rispettato l'accordo stato regioni ed il d.lgs. 81/08 comunque viene disattesa la circolare che ne spiega la modalità di applicazione. Il datore sbaglia per colpa in eligendo. Come insegna Porreca, sbaglia a scegliere. Sinceramente vedo semplicissima l'applicazione nella modalità corretta. Ai sensi dell'accordo stato regioni per i lavoratori del 21.12.2011 può essere erogata direttamente dal datore di lavoro. Facciamo un esempio per verificare l'OPT giusto. Un azienda che applica il CCNL artigiato deve chiedere ad esempio la collaborazione all'Ente bilaterale dell'artigianato (costituito da CNA, CLAAI, Confartigianato, Casartigiani, CIGL, CISL e UIL) e non ai piccoli enti bilaterali, in quanto il CCN applicato è firmato proprio dalle associazioni sindacali che costituiscono ENTE BILATERALE dell'artigianato. Se l'azienda è della Campania ad esempio chiederà la collaborazione all'EBAC. Vediamo la procedura. Un RSPP esterno o consulente può farsi fare una delega dal datore per chiedere in nome e per conto suo al OPT specifico, ad es. Ente bilaterale del terziario, dell'artigianato, commercio, turismo, ecc (quelli costituiti dalle federazioni di CGIL, CISL e UIL con i principali datoriali nazionali come CNA, Confartigianati, CLAAI, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti,Confindustria, ecc.)allegando delega, progetto formativo (con tanto di responsabile del progetto formativo e contenuti del corso), elenco dei lavoratori da formare e tutte le diposizioni previste dall'accordo stato regioni del dicembre scorso. Se l'ente ha sedi nella vostra provincia / regione vi darà la collaborazione e potrete fare la formazione. Ricevuto l'ok si può partire nella formazione. Una volta erogata comunicherete l'elenco dei lavoratori effetivamente formati e le specifiche all'ente bilaterale / OPT. L'attestato può essere rilasciato dalla stessa azienda, in quanto l'accordo stato regioni lo prevede. Basterà conservare la richiesta di collaborazione e l'accettazione. Nel caso l'ente non rispndesse, dopo 15 giorni sempre secondo l'accordo si può procedere per silenzio assenso. Se invece l'ente non è presente nel territorio si può procedere direttamente sempre rispettando i dettammi dell'accordo. Questa procedura può essere applicata per i corsi ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, per il corso preposti, dirigenti e perfino per il RLS. Infatti, gli accordi e i decreti passati non regolamentano chi può effettuare la formazione al RLS, ma ne regolamentano solo il programma. Il D.Lgs. 81/08 dice che il datore di lavoro deve formare il RLS. Spero di essere stato chiaro. Non c'è necessità di trovare per forza un ente che deve rilasciarvi un attestato con un timbro soprattutto quando la maggiorparte di questi disattengono puntualmente la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29.07.2011 |
Rispondi Autore: Salvatore Manta - likes: 0 | 25/05/2012 (09:53:22) |
Al gentile lettore mi permetto di ricordare che le sanzioni riferite all'art. 37 sono contenute all'art. 55 comma 5 lett. c; il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quatro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €. Per quanto riguarda gli organismi paritetici, posso capire dove non sono presenti sul territorio, questoa è una responsabilità delle parti sociali, ma come in Provincia di Varese che ci sono dal 1995 ed operano, ritengo sia ingeneroso dire che sono l'ennesima burocrazia. La circolare del Ministero credo sia sufficentemente chiara, circa i requisiti, il Contratto collettivo di lavoro a mio avviso è l'elemento chiave per stabilire a quale OPP l'azienda deve inviare i piani formativi. Inoltre vorrei ricordare che gli Accordi interconfederali applicativi del D.Lgs. 626/94 prima e del D.Lgs, 81/08, prevedono che il campo di applicazione sia per le aziende che applicano i Contratti nazionali di lavoro dell'Associazione di riferimento e/o associate a quella associazione. Quindi per individuare l'Organismo a cui inviare i piani formativi, fermo restando le caratteristiche previste dalla circolare del 29 luglio 2011 del Ministero, basta essere associati ad una associazione come criterio prioritario, oppure applicare un Contratto nazionaledi lavoro, che copre sempre tutti i lavoratori di ogni singola azienda. |
Rispondi Autore: pietro temante - likes: 0 | 25/05/2012 (10:31:11) |
far parte di una associazione sindacale non significa aderire ad un ente bilaterale. chiedere la collaborazione ad un ente bilaterale non significa aderire e farne parte. ai sensi della circolare bisogna chiedere collaborazione allo specifico ente bilaterale o organismo paritetico. sono d'accordo con le sanzioni e sul rispetto della circolare pubblicata appositamente per chiarire dubbi in materia. ribadisco che bisogna chiedere la collaborazione con le procedure previste. far parte di una associazione sindacale può essere utile nel essere facilitati a chiedere la collaborazione all'ente bilaterale di cui è firmataria l'associazione stessa. |
Rispondi Autore: tullio de prisco - likes: 0 | 25/05/2012 (13:50:24) |
solo il settore edile a comitati paritetici reali, con struttura operativa ed esperienza tecnica idonea. Gli altri, se esistono (a parte i molti falsi d'autore) fanno da pseudo-passacarte. Solita vergogna italiana. La formazione è una cosa seria e deve essere VERA FORMAZIONE, è questo quello che conta per la sicurezza delle persone che lavorano e per un giudice che fosse chiamato a giudicare se un infortunato abbia ricevuto o meno formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. |
Rispondi Autore: marina conte - likes: 0 | 25/05/2012 (13:54:45) |
Perchè lo stato, che fa le norme in cui sono affermati alcuni concetti, non provvede a redigere un elenco nazionale dei veri OPT e segnala a tutti quelli falsi che vendono (Si hanno anche il coraggio di proporsi e venderla!!!! e alcuni ci cascano e la comprano pure!!!!) la loro inutile collaborazione? |
Rispondi Autore: Rocco Vitale, presidente Aifos - likes: 0 | 27/05/2012 (22:21:23) |
Il lettore Pietro Temante ha pienamente ragione con l'aggiunta di quanto dice Guido Travers. La Conferenza stato regioni dovrebbe (avrebbe dovuto farlo già da due mesi!) emettere una circolare di chiarimenti. La bozza che ho letto (se non cambia) dice testualmente che il Ministero del Lavoro non pubblicherà mai un elenco di organismi paritetici o bilaterali ed inoltre ribadisce che la "cosiddetta collaborazione" deve essere fatta solo con l'ente a livello provinciale (e non regionale). Molte sono le cose, da me, già dette e scritte però bisogna ricordare che l'adesione da parte di una azienda al paritetico o bilaterale non è gratuita e costa (nell'artigianato, ad esempio, circa 18 € al mese per ogni dipendente). Attento a leggere cosa pensano gli operatori mi chiedo ad esempio perchè non sono gli enti paritetici o bilaterali a scrivere alle aziende , che aderiscono al loro ente, informandole di come fare la collaborazione. A tutto ciò, però manca la questione fondamentale: perchè bisogna chiedere la collaborazione? La risposta lo dice la legge non significa niente perchè dietro vedo il nulla. Se il sottoscritto redige un programma per un corso per i lavoratori voglio proprio vedere quale è il bilaterale che lo mette in discussione a livello tecnico, scientifico e culturale. Provino a bocciare un mio progetto! Per non dire poi del conflitto di interesse (già accaduto ad un ns socio)! Ad esempio un RSLT visita un cantiere e vede che la formazione non è stata svolta. Cosa fa? dirà - ovviamente - al datore di lavoro di andare a farla con il suo ente paritetico di cui è dipendente (e forse anche docente). Insomma un bel pasticcio. Credo che il legislatore dopo aver scritto senza pensare e valutare la questione stia cercando di fare marcia indietro sviluppando una prassi che, di fatto, impediscano la collaborazione (cosa sono i 15 giorni se non il silenzio assenso). E poi basta che un datore di lavoro non conosca - come è vero - nessun organismo paritetico e, dunque, non sapendo a chi chiedere la collaborazione non la chiede a nessuno! Altra cosa importante, come osserva un lettore, detti enti NON SONO ABILITATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER LA COLLABORAZIONE. Concludendo, torniamo alla realtà, lasciamo perdere l'ennesimo adempimento formale cartaceo burocratico, che nulla a che fare con la formazione, e facciamo invece una buona e utile formazione per i lavoratori. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 02/12/2012 (23:30:50) |
L'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 è chiaro. Il D.Lgs 81/2008 “non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo”. |
Rispondi Autore: Lorenzo D'Agostino - likes: 0 | 08/04/2013 (12:04:19) |
Scusate una domanda se una azienda non è associata ad nessun Organismo Paritetico la formazione la faccio (sono RSPP da più di tre anni) comunque secondo quanto previsto dall'accordo stato regioni senza nessuna comunicazione! giusto? Grazie! |
Rispondi Autore: SODA PIETRO - likes: 0 | 26/09/2013 (00:33:05) |
Mi permetto di portare la vostra attenzione su un punto, la Circolare del del 29.07.2011, è molto chiara, ma a mio avviso, per alcuni punti deficitaria e non condivisibile, soprattutto, quando chiarisce di chiedere la collaborazione all'Ente bilaterale o Organismo paritetico del settore di riferimento dell'azienda chiedente. Or bene, ma chi in realtà poi eroga la formazione non è il docente? e se il docente è un'esperto, in materia di Igiene e Sicurezza dei Luoghi di lavoro, perchè la collaborazione chiesta ad es.ad un organismo paritetico di un settore, non è valevole per un azienda appartenente ad un settore diverso? In tal caso allora due sono le ipotesi, o viene sminuito tutto il bagaglio culturale dei docenti o come al solito si cerca di limitare la libertà del Datore di lavoro " obbligandolo " a limitargli la possibilità di scelta. |
Rispondi Autore: Alessandro Romano - likes: 0 | 25/07/2014 (19:32:53) |
Salve a tutti, vorrei porvi il seguente quesito anche se per me ha già una risposta certa. Per poter inoltrare la richiesta di collaborazione all'OP è necessario che l'azienda richiedente debba essere iscritta allo stesso? Mi spiego: di fronte alla mia richiesta di un'eventuale modulistica prestampata per l'inoltro della suddetta richiesta, una funzionaria dell'OP Provinciale da me contattato mi ha detto che per poter comunque far si che la richiesta possa anche solo essere presa in considerazione, l'azienda deve associarsi all'OP (30 euro annue) e che è loro regola che tutte le richieste vengono esaminate l'ultima settimana del mese, data da cui decorrono i 15 gg. Insomma potrei anche avere un parere negativo o una proposta di modifica della formazione anche dopo un mese e mezzo dall'invio della documentazione. Lo possono fare? E se mandassi la richiesta senza adesione e dopo 15 gg parto con i corsi? Io non credo che possano opporre alcun ché ma chiedo anche il vostro parere. Distinti saluti, A. Romano |
Rispondi Autore: GIUSEPPE LEONI - likes: 0 | 12/05/2021 (17:45:25) |
Non ho capito da chi sono composti i Comitati Paritetici Territoriali, in campo edile. Grazie |