AMMINISTRATORI DI SOCIETA', ILLECITI E RESPONSABILITA'
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Nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda e quindi con i vertici dell’azienda, quali il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato o un componente del consiglio d’amministrazione al quale siano state attribuite le relative funzioni o nel preposto ad un determinato stabilimento.
Nell’eventualità di una ripartizione di compiti e di funzioni nell’ambito del consiglio di amministrazione, dei fatti illeciti compiuti dall’amministratore delegato o dal preposto ad un determinato stabilimento risponde solo quest’ultimo, salvo che gli altri amministratori abbiano dolosamente omesso di vigilare o, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti.
Nel caso preso in considerazione dalla sentenza, la Corte ha puntualizzato gli obblighi di questi soggetti, soffermandosi altresì sul rilievo della loro qualifica giuridica e sul connesso apparato sanzionatorio. La Corte ha innanzitutto definito il ruolo giuridico del datore di lavoro all’interno delle società di capitali: i giudici hanno stabilito "che il datore si identifica con quel soggetto effettivamente titolare di quei poteri decisionali e di spesa interni alla società. In altre parole, si tratta del vertice aziendale, impersonificato dal presidente del consiglio di amministrazione, dall’amministratore delegato, da un componente del C.d.A. a cui siano attribuite le connesse funzioni o dal preposto in un determinato stabilimento.
Ciò premesso e stante il principio costituzionale della responsabilità penale personale, detti soggetti sono gli unici responsabili nel caso abbiano commesso determinati illeciti (anche in materia di sicurezza): gli altri consiglieri potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso con il reo solo qualora abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull’andamento societario o di intervenire in caso di relativi problemi aziendali".
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Cass. sez. III pen. 1.4.05 (ud. 9.3.05) n. 12370,Sicurezza del lavoro – soggetti obbligati – datore di lavoro – società di capitali – individuazione - effettiva titolarità dei poteri decisionali e di spesa – altri amministratori – responsabilità – fondamento – omessa vigilanza. (rif. norm.: artt. 2-4 D.Lgs. n. 626/94).
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