Un protocollo per la verifica dell’idoneità tecnico professionale
Modena, 22 Nov – L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, richiede che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (…) verifichi l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. E la verifica dovrebbe essere svolta con le modalità previste (art. 27) da un decreto che “individui i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. Decreto che, a distanza di ben otto anni, non è mai arrivato, creando non poche perplessità tra gli operatori, al di là delle poche indicazioni che lo stesso articolo 26 riporta riguardo alle modalità di verifica dell’idoneità utilizzabili in attesa della norma attesa.
Un’assenza, che come abbiamo anche con le problematiche della gestione delle interferenze in relazione a documenti come DUVRI e PSC, rendono più difficile una idonea e “sicura” gestione degli appalti.
Il tema della verifica dell’idoneità tecnico-professionale è stato affrontato nel workshop che si è tenuto a Modena il 14 luglio 2016 “ Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti” nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.
E se ne è parlato non solo per sottolineare l’assenza del decreto e le difficoltà di una verifica efficace, ma anche per riportare buone prassi e utili esempi relativi a protocolli, accordi diretti a regolamentare la verifica dei requisiti.
Infatti nell’intervento “Il Protocollo Confindustria Ceramica – ACIMAC. Attività di installazione, montaggio, manutenzione, assistenza tecnica su impianti, macchine e attrezzature per ceramica. Requisiti tecnico - professionali delle aziende appaltatrici”, a cura di Gianluca Piancastelli ( Confindustria Ceramica) viene presentato un protocollo siglato tra ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani di Macchine e Attrezzature per la Ceramica) e Confindustria Ceramica (Associazione dei produttori italiani di piastrelle di ceramica, materiali refrattari, sanitari, stoviglierie e ceramica per usi industriali).
Il protocollo, siglato in relazione alla frequenza di attività di installazione, montaggio e manutenzione di macchine e impianti svolto dalle aziende associate ad ACIMAC, definisce la documentazione che l'impresa ceramica, in veste di committente, deve richiedere alle imprese costruttrici di macchine per ceramica che effettuano attività rientranti nel campo di applicazione dell'art. 26 del TU (assistenza tecnica, montaggio, manutenzione, ecc.).
La documentazione e i modelli individuati nel protocollo hanno cercato di apportare uniformità e semplificazione alla documentazione richiesta dalle imprese committenti, in modo anche da porre rimedio a una situazione che – come indicato sulla presentazione del protocollo sul sito di ACIMAC, ‘stava spesso creando ingiustificate complessità in capo alle imprese associate nella gestione delle documentazioni richieste dalle imprese ceramiche committenti’.
Ed è stato definito uno strumento contrattuale che si potesse “adattare alla fattispecie dell'installazione, montaggio e manutenzione di impianti e macchinari, prospettando soluzioni specifiche soprattutto per i casi di più comune rilevanza (conformità delle macchine alle norme di sicurezza, redazione dei piani di sicurezza, eventuale utilizzo in comune di attrezzature di lavoro, ecc.)”.
Riprendiamo ora alcune indicazioni del protocollo riportate nelle slide dell’intervento Gianluca Piancastelli al workshop modenese.
Il protocollo parte da alcune considerazioni, ad esempio relative ai compiti del datore di lavoro, relativi alla verifica dell'idoneità tecnico professionale e alla già ricordata assenza dell’apposito decreto volto alla definizione dei criteri finalizzati alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e alle conseguenti modalità di verifica.
Si ricorda poi che “lo stesso art. 26 prevede che, in attesa dell'emanazione del decreto in materia, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in oggetto il datore di lavoro debba:
- acquisire il certificato di iscrizione del fornitore alla Camera di Commercio;
- acquisire autocertificazione da parte del fornitore circa il ‘generico’ possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale”.
Tuttavia questa documentazione, “se non redatta in modo sufficientemente articolato, non riesce a soddisfare pienamente l'esigenza di verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale”.
È da queste considerazioni che nasce dunque il Protocollo Confindustria Ceramica - ACIMAC con la definizione di comune accordo delle “documentazioni standard dirette a regolamentare, in attesa dell'emanazione del previsto decreto, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per tali lavorazioni” al fine di “agevolare le aziende nel rispetto puntuale di quanto previsto dalle vigenti norme in materia, e con l'importante obiettivo di fornire alle rispettive imprese associate uno strumento condiviso per la regolamentazione nei singoli casi di tali problematiche”.
Riportiamo, infine, alcuni stralci dei documenti approvati nel suddetto protocollo.
In un primo documento si segnala che la ditta appaltatrice - in riferimento agli obblighi di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 - provvede ad allegare la seguente documentazione:
- Autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (presente come allegato 1 al protocollo);
- Documento di identità del Datore di Lavoro o suo delegato;
- Certificato di Iscrizione C.C.I.A.A.;
- Documento Unico Regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- Polizza assicurativa RCO — RCT (nel protocollo sono riportate altre indicazioni relative alla polizza);
- “informativa sui rischi introdotti dalle attività, coerente rispetto alla particolare tipologia di lavoro descritto nel contratto/ordine, corredata dalle misure di sicurezza che saranno intraprese”;
- in caso di subappalto, “allegare la documentazione sopra riportata e la compilazione dell'allegato 1 anche del/i subappaltatore/i”.
Inoltre con il documento di autocertificazione si attesta il possesso di “tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'articolo 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.81/2008 per lo svolgimento delle attività commissionate”.
Inoltre si attesta:
a) l'avvenuto pagamento dei contributi INPS;
b) l'avvenuto pagamento dei premi INAIL;
E si dichiara:
- “che i dipendenti (sia del personale dell'appaltatore che dell'eventuale subappaltatore) che interverranno e/o potranno intervenire presso le sedi del Committente per gli interventi commissionati sono regolarmente assunti; a tal fine si allega elenco del personale dipendente incaricato dei lavori, indicante Cognome, Nome, matricola, data di assunzione (nota: in alternativa allegare Libro Unico del Lavoro - L.U.L.)”;
- il numero della posizione INAIL e che i codici tariffa sono coerenti e compatibili con la tipologia del lavoro svolto;
- che i “lavoratori che interverranno per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e/o dei rapporti di collaborazione richiamati sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati su: i rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta”; “corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione”; “il corretto utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale);
- che i mezzi e/o le attrezzature inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire utilizzate dai lavoratori “soddisfano le vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 Titolo III Capo I e Allegato V;
- che i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) in dotazione ai lavoratori, conseguenti ai rischi specifici dell’attività, “sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 Titolo III Capo II”;
- che il personale, “riguardo al rischio specifico e rientrante in quelle mansioni indicate dalla normativa specifica, è stato sottoposto agli accertamenti medici previsti dal protocollo sanitario aziendale e, quando richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e da tutta la normativa collegata e correlata, all'accertamento di uso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, assumendo, se del caso, tutte le determinazioni che da tali accertamenti dovessero risultare”;
- che l'Appaltatrice “s'impegna fin d'ora a non ammettere sui posti di lavoro della Committente lavoratori dipendenti qualora emerga il fatto che essi abbiano fatto uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope.
Infine con tale autocertificazione l’azienda dichiara che i propri dipendenti “saranno muniti degli obbligatori tesserini di riconoscimento conformi alla legislazione vigente, che obbligatoriamente dovranno essere indossati per tutta la permanenza all'interno delle aree di lavoro di proprietà della Committente” (indicazione che dovrà essere estesa a tutte le eventuali ditte subappaltatrici che interverranno per conto dell’azienda).
“ Il Protocollo Confindustria Ceramica – ACIMAC. Attività di installazione, montaggio, manutenzione, assistenza tecnica su impianti, macchine e attrezzature per ceramica. Requisiti tecnico - professionali delle aziende appaltatrici”, a cura di Gianluca Piancastelli (Confindustria Ceramica), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” (formato PDF, 1.21 MB).
Tiziano Menduto
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Simone Bianchi - likes: 0 | 22/11/2016 (10:10:20) |
Per esperienza le Autocertificazioni non funzionano, bensì danno adito a superare (non correttamente) gli obblighi imposti dalla normativa. Sul campo di trova davvero di tutto. A mio parere meglio una valutazione di idoneità ben strutturata e con produzione della documentazione necessaria. |
Rispondi Autore: CD - likes: 0 | 22/11/2016 (17:51:33) |
E una volta che uno ha autodichiarato cose quasi sempre non vere? Possiamo dire di avere controllato? Abbiamo fatto prevenzione? No, abbiamo semplicemente un documento adito ad addebitare la colpa a qualcuno per eventuale dichiarazione falsa in modo che qualcuno possa fare il suo lavoro inquisitorio. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la prevenzione |