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Spazi confinati e normativa: dubbi tanti e certezze poche

Spazi confinati e normativa: dubbi tanti e certezze poche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

13/12/2016

Un intervento si sofferma sui dubbi e sulle carenze del DPR 14 settembre 2011, n. 177 relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confinati. Serviva un decreto come il DPR 177/2011?

Spazi confinati e normativa: dubbi tanti e certezze poche

Un intervento si sofferma sui dubbi e sulle carenze del DPR 14 settembre 2011, n. 177 relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confinati. Serviva un decreto come il DPR 177/2011?


Modena, 13 Dic – Nel 2009 e nel 2010 “si sono verificati in rapida successione diversi incidenti che hanno coinvolto lavoratori” impegnati in attività in ambienti confinati come, ad esempio, serbatoi e vasche. E a seguito di questi incidenti, “l’opinione pubblica è rimasta molto scossa e lo stesso Presidente Napolitano è più volte intervenuto per sollecitare il Governo perché facesse qualcosa”. Successivamente, dopo le circolari 42/2010 e 13/2011 del Ministero del Lavoro, il Governo “decide di predisporre un apposito Decreto” e si arriva al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Ma dopo cinque anni, “siamo ancora in attesa di una correzione del testo del Decreto e alcune precisazioni fondamentali per la sua corretta applicazione”.

In definitiva, “serviva un Decreto… fatto così”?


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Spazi ed ambienti confinati
Supporti per formatori - Spazi ed ambienti confinati
Informazione e formazione dei lavoratori (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 82 e 66 e DPR n. 177/2011)

 

 

A fare queste riflessioni e a porsi questa domanda è Adriano Paolo Bacchetta (Presidente Eursafe Parma) intervenuto al recente 6° convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, dal titolo “ Confined Spaces Safety: something new?”, un evento organizzato nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica” dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. e dall’ European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety.

 

Nell’intervento “Ambienti confinati tra dubbi (tanti) e certezze (poche)”, a cura di Adriano Paolo Bacchetta, vengono innanzitutto ricordati alcuni aspetti e propositi della normativa, con riferimento ad una Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al DPR 171/2011:

 

(…)

Era quindi evidente la necessità di porre in essere un intervento in grado di contrastare questo fenomeno, posto che l’analisi delle dinamiche e le conseguenze degli infortuni drammaticamente succedutisi negli anni hanno evidenziato una strutturale grave mancanza di formazione e addestramento

(…)

Il decreto è il frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti c.d. “confinati”, quali silos, cisterne e simili.

(…)

Il provvedimento, dunque, impone un notevole innalzamento dei livelli di qualificazione – con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro – di qualunque operatore, impresa o lavoratore autonomo, che intenda svolgere attività in “ambienti confinati” specificando espressamente che: “il mancato rispetto delle previsioni (…) determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”. 

 

E nella Relazione illustrativa del DPR 177/2011 si indica che:

 

Il comma 3 dell’articolo 1 puntualizza che il provvedimento si applica in talune sue parti a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che svolgano “in proprio” (vale a dire con propri lavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo) i lavori in parola e in altre sue parti unicamente nelle ipotesi che i lavori vengano svolti da una impresa appaltatrice o lavoratori autonomi.

 

In tal modo, da un lato – tramite le misure di portata “generale” – si impone a tutte le realtà produttive nelle quali si svolgano lavori del tipo preso in esame il rispetto di livelli di formazione, addestramento etc., superiori a quelli oggi imposti, determinando un innalzamento dei livelli di tutela, e dall’altro, si identificano procedure di particolare rigore nel caso (particolarmente frequente, come si è potuto constatare in occasione delle recenti stragi) di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.

 

Ma sono stati raggiunti gli obiettivi della normativa? Ed è possibile prevedere una modifica/integrazione del decreto a breve per correggere gli evidenti errori presenti (a partire dall’errore nel titolo: “confinanti” al posto di “confinati”)?

Il relatore ricorda che non si ritiene che, come ricordato anche in una recente intervista di PuntoSicuro, si possa arrivare a breve a “definire il complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che dovrebbe ricomprendere queste attività”.

 

Il documento riporta poi una serie di domande e risposte sulle carenze e sugli aspetti non chiari del DPR 177/2011.

 

Ne riprendiamo brevemente alcune:

- “esiste una specifica cartellonistica di sicurezza riguardante gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati? Non è ancora stata definita. Ci sono delle ipotesi allo studio”. Allo stato attuale “ognuno deve interpretare la necessità di fornire una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro (cartello, colore, segnale luminoso o acustico, comunicazione verbale o un segnale gestuale)”;  

- “esiste una definizione di come si può valutare l’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze? Non esiste un riferimento univoco”. Allo stato attuale ogni datore di lavoro “definisce in modo autonomo quali siano le modalità con cui effettuare la verifica”; 

- “come si fa a dimostrare il possesso del requisito dell’esperienza triennale di cui all’art. 2 c1 lettera ‘c’? Non esiste nessuna indicazione a riguardo. Allo stato attuale “ogni datore di lavoro deve identificare quali siano, a suo parere, le modalità più indicate per poterlo dichiarare”; 

- “esiste una definizione dei contenuti e delle modalità dell’informazione e formazione specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività? Non è ancora stato siglato l’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali”. Allo stato attuale “ogni soggetto formatore definisce in modo autonomo durata, contenuti, competenza istruttore/addestratore” e non è ragionevolmente prevedibili “che, a breve, sia predisposto e siglato l’accordo che doveva essere emanato entro 90 gg dall’entrata in vigore del DPR 177/2011”;

- “cosa si intende per ‘avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? I sopraccitati articoli dell’81/08 individuano specifici requisiti di tutela che devono essere garantiti prima dell’accesso e/o durante le attività”. Allo stato attuale “ogni datore di lavoro deve individuare il complesso di attività dirette a fare apprendere ai lavoratori la corretta applicazione delle procedure di lavoro”;

- “come si fa a dimostrare l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati? Per i DPI e attrezzature si può fare riferimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 81/08, per la strumentazione riferirsi alle indicazioni del fabbricante”. Allo stato attuale “ogni datore di lavoro deve identificare quali siano, a suo parere, le modalità più indicate per poterlo dichiarare”; 

- “la certificazione dei contratti secondo il D.Lgs. n. 276/2003 è obbligatoria per i contratti di appalto? L’art. 2 c2 la prevede espressamente per i contratti di subappalto. Con nota del 27 giugno 2013 il Ministero del lavoro ha chiarito (?) tale aspetto. Una ‘interpretazione’ dell’art. 2 c1 lettera c da parte di solo alcune DTL vede estendere tale richiesta anche all’appalto principale e conseguente irrogazione della sanzione per violazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Non è ragionevolmente prevedibile che, a breve, sia predisposto un documento vincolante per tutte le DTL nazionali nell’ambito del quale sia chiarito una volta per tutte questo aspetto”;

- “qual è l’effettivo ruolo del Rappresentante del datore di lavoro committente”? La relazione ricorda che allo stato attuale, in base all’interpello 23/2104, “a tale figura verrebbe affidato il compito di ‘sovraintendere’ all’applicazione della procedura di lavoro di cui all’art. 3 c3 (conseguente attribuzione di una funzione di garanzia?)”; 

- “nell’ambito della procedura di cui all’art.3 c3, cosa s’intende per coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco”? Il relatore indica che allo stato attuale “non vi è una indicazione univoca. Alcuni prevedono l’invio di un fax al Comando VV.F di riferimento. Altri stanno ipotizzando la geolocalizzazione GPS dell’area in cui si sta operando. Altri ancora rafforzano la formazione sulle modalità di richiesta di soccorso”;

- “cosa significa che il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”? Si ricorda che al momento “non esiste un albo e/o un elenco di riferimento e che il possesso dei requisiti di qualificazione è spesso autocertificato dal datore di lavoro”.

 

Concludiamo invitando ad una lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano anche altre domande/risposte sull’applicazione del DPR 177/2011 con, in qualche caso, anche indicazioni non solo sullo stato attuale ma anche sulle prospettive future per la gestione della sicurezza negli ambienti confinati.

 

 

 

“ Ambienti confinati tra dubbi (tanti) e certezze (poche)”, a cura di Adriano Paolo Bacchetta (Presidente Eursafe Parma), intervento al VI convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati “Confined Spaces Safety: something new?” (formato PDF, 830 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi relativi agli spazi confinati

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: silvio ventroni immagine like - likes: 0
15/12/2016 (18:15:57)
ho difficoltà scaricare il documento in allegato .

chiedo cortesemente come si può fare .
grazie

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