Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Lavori in appalto e doveri del committente nel settore del turismo
Roma, 20 Set – Anche nel comparto del turismo, e in ambiti molto diversi tra di loro, si ha spesso a che fare con i lavori in appalto. Lavori che presuppongono una serie di obblighi per il committente e per la ditta appaltatrice.
Per delineare tali obblighi e tratteggiare meglio il mondo degli appalti nel settore turistico facciamo riferimento ad una pubblicazione elaborata dall’ Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT), il “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo”.
Nella scheda dedicata ai “Lavori in appalto” si indicano alcuni dei possibili casi di appalti nel comparto: “dal catering agli animatori delle feste nei villaggi turistici, dai falegnami che montano un palcoscenico per l’orchestra in discoteca o all’aperto, agli artigiani che sistemano un impianto elettrico per una festa, agli interventi - periodici e programmati - di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, ci sono in molti insediamenti turistici vere e proprie licenze per l’esecuzione di lavori, ristrutturazioni edilizie e impiantistiche eseguite da personale esterno, gestione esterna di attività ludico-sportive. Per non parlare dell’importanza che hanno, in tutto il business delle vacanze, professionisti e lavoratori specializzati stagionali e occasionali”.
Il documento, rivolto agli operatori del settore turistico, è chiaro: tutte le volte che “lavoratori dipendenti da ditte esterne alla nostra, o lavoratori autonomi eseguono delle opere all’interno della nostra azienda, si deve parlare di lavori in appalto”. E la questione “si complica quando le ditte o i lavoratori esterni utilizzano apparecchiature, impianti e attrezzature della ditta committente”.
Ci soffermiamo sui doveri dei datori di lavoro e delle aziende.
Il datore di lavoro della ditta committente deve:
- verificare che la ditta, o il lavoratore autonomo, che deve eseguire i lavori sia regolarmente iscritta alla Camera di commercio e che possieda le caratteristiche di professionalità e abilità richieste per l’esecuzione degli stessi;
- fornire alla ditta appaltatrice, o al lavoratore autonomo le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per far fronte ad essi;
- esercitare una stretta sorveglianza sui lavori dati in appalto”.
Mentre il datore di lavoro della ditta appaltatrice deve:
- “individuare fra i suoi addetti un dirigente o preposto alla sicurezza che eserciti la sorveglianza sui lavori in appalto;
- provvedere che siano rispettate le norme per quanto riguarda i rischi intrinseci all’attività data in appalto;
- garantire sia la competenza tecnica che il corretto comportamento degli addetti”.
Inoltre entrambi i datori di lavoro - della ditta committente e della ditta appaltatrice – “hanno il dovere di collaborare, ovvero:
- fornire dettagliate informazioni sulla specifica attività e sugli adempimenti cui ciascuno è tenuto;
- individuare un dirigente o un preposto responsabile della squadra;
- cooperare nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi che incombono sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, dandosene informazione reciproca: si tratta di evitare che nuovi rischi nascano dall’ interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva; la responsabilità di promuovere questo coordinamento spetta al datore di lavoro committente”.
Il documento ricorda che a questo scopo il datore di lavoro committente “promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando in caso di interferenze fra le lavorazioni il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi”.
Qualora poi i lavori affidati “abbiano determinate caratteristiche (lavori edili, di manutenzioni industriali, ecc.) si applica il titolo IV del D.Lgs. 81/08, che prevede procedure di coordinamento più restrittive. Tali procedure obbligano tutte le ditte in appalto e subappalto alla stesura del Piano Operativo di Sicurezza (POS), un documento che specifica i lavori svolti, le attrezzature impiegate, i prodotti utilizzati, il rumore, ecc. In sostanza, quindi, si tratta di un documento che indica i rischi introdotti nell’ambiente di lavoro dalle singole ditte in appalto o subappalto, in relazione alle lavorazioni specifiche che andranno a eseguire”.
Infine un altro obbligo riguarda la nomina, da parte del committente, del “coordinatore della sicurezza, il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”. Senza dimenticare che tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici “dovranno essere identificabili attraverso l’utilizzo di un cartellino di riconoscimento, provvisto di foto e dati personali firmato e timbrato dal proprio datore di lavoro”.
Ricordiamo che recentemente alcuni aspetti trattati nella scheda sono variati in relazione all’emanazione del recente decreto legge 69/2013 per il rilancio dell’economia. Decreto legge convertito, con modificazioni, con legge n. 98 del 9 agosto 2013.
In nome della necessità di semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nei settori di attività a basso rischio infortunistico la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori possono essere attuati con l’ individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento. Semplificazione che al momento è in attesa proprio dell’individuazione dei settori di attività a basso rischio, demandata a un futuro decreto. Sempre attraverso il decreto legge è stata estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno.
Tornando al documento dell’EBNT, segnaliamo in conclusione che nel Vademecum è presente anche una “Lettera - tipo dell’azienda appaltatrice all’azienda appaltata per richiesta dati relativi alla sicurezza”.
Lettera che, ad esempio, indica le condizioni preliminari “imprescindibili” per poter eseguire i lavori oggetto dell’incarico affidato e si sofferma sulla documentazione necessaria.
Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo”, documento aggiornato a cura di A.G.S.G. s.r.l., l’autore dell’aggiornamento è l’Ing. Carmine Moretti con la collaborazione di Parmenio Stroppa e Sara Vasta (formato PDF, 2.09 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.