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Il decreto-legge 19/2024: un arretramento rispetto al decreto 81

Il decreto-legge 19/2024: un arretramento rispetto al decreto 81

Un documento esprime l’opinione della Consulta CIIP riguardo agli articoli contenuti nel Capo VIII del decreto-legge 19/2024. Le cose che mancano nel decreto-legge, i problemi relativi alla formazione, gli appalti e la vigilanza formale.

Roma, 19 Mar – Come abbiamo ricordato nei nostri articoli, il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che è entrato in vigore il 2 marzo stesso e che dovrà essere convertito in legge, con possibili modifiche, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

A questo decreto-legge che, racchiude un vero e proprio “pacchetto sicurezza sul lavoro” (Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”), abbiamo dedicato nei giorni scorsi una sorta di Speciale che vuole raccogliere, anche attraverso interviste, pareri, opinioni ed eventuali proposte di correzioni/modifiche.

 

Abbiamo pubblicato qualche giorno fa l’intervista all’ingegnere Carmelo G. Catanoso – DL PNRR e pacchetto sicurezza sul lavoro: è la strada giusta?” – pubblicheremo a breve l’intervista al Geometra Stefano Farina e cercheremo, in queste settimane, di raccogliere nuovi documenti e spunti per riflettere sul provvedimento.

 

Il documento su cui cominciamo a soffermarci oggi, raccoglie le considerazioni scritte dal Gruppo di lavoro Legislazione della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP).

 

L’articolo di presentazione del documento CIIP si sofferma sui seguenti argomenti:


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OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Il decreto-legge 19/2024 e il vero nodo della mancanza di prevenzione

Il documento CIIP “Alcune considerazioni sul recente DL n. 19/24” ricorda che dopo il gravissimo incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo, il crollo avvenuto in un cantiere di Firenze e i recenti dati connessi agli infortuni mortali, il Governo si è occupato di sicurezza del lavoro “con un estemporaneo provvedimento sul quale la CIIP esprime un giudizio fortemente critico sia per la forma che ancor più sulle nuove misure adottate”.

 

Se comunque ci sono “ragioni di necessità e di urgenza nell’affrontare il problema della salute e sicurezza dei lavoratori”, i provvedimenti inseriti nel Capo VIII del DL possono essere utili per arrivare a ridurre gli infortuni mortali e a impedire gravi incidenti come quelli indicati sopra?

 

Il giudizio espresso nel documento è abbastanza chiaro. Si indica che “tutte le disposizioni previste dal DL hanno un carattere puramente repressivo, che assai poco hanno a che fare con la prevenzione” che, invece, ad avviso del Gruppo di Lavoro, “dovrebbe sempre accompagnare le attività di repressione, pur indispensabili”.

 

E ne è un esempio “l’introduzione della patente a punti che interviene a posteriori quando reati e delitti si sono già verificati e che, pertanto, non può certo dirsi uno strumento di prevenzione”. Inoltre la sua realizzazione “è procrastinata all’ottobre prossimo e subordinata a diversi adempimenti normativi, il più importante dei quali è la definizione della durata e dei contenuti della formazione del datore di lavoro, provvedimento che si attende ormai da quasi 2 anni”.

 

Insomma il DL “non affronta il vero nodo della mancanza di prevenzione: il ruolo principale, centrale, che dovrebbero avere le imprese affinché la normativa sia pienamente, e non solo formalmente, da loro stessi attuata”.

La sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere al “centro della attenzione e degli investimenti quanto la qualità della produzione, sostenendo la qualificazione delle imprese anche su questi temi, la partecipazione dei lavoratori, rafforzando la rete degli RLS, e la ricerca per la produzione di attrezzature e processi di lavoro più sicuri”.

 

Il decreto-legge 19/2024 e i problemi connessi alla formazione

Il documento ricorda poi che uno degli elementi di qualificazione delle imprese “avrebbe dovuto essere la formazione obbligatoria dei datori di lavoro”, formazione che è prevista dal nuovo art. 37, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal DL 146/2021.

 

Infatti la conoscenza dei rischi e delle misure per prevenirli “deve far parte del bagaglio di chiunque intenda avviare una attività lavorativa, contrariamente a quanto avviene oggi dove, addirittura nei settori più rischiosi (es. edilizia), le imprese possono essere avviate senza alcuna garanzia per la sicurezza dei lavoratori in un solo giorno e altrettanto velocemente svanire in caso di verbali sanzionatori”.

 

Tuttavia, come ricordato nei nostri articoli e interviste a proposito dell’Accordo Unico in materia di formazione, si attende ancora il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Provvedimento che entro il 30 giugno 2022 avrebbe dovuto definire contenuti e durata dei corsi di formazione dei datori di lavoro. E dunque il richiamo all’art. 37, comma 7 contenuto nel DL 19/2024 “appare pertanto di nessuna efficacia dato che non si è voluto ancora realizzare quanto la norma ha già indicato”.

 

Il documento accenna anche alla formazione dei lavoratori autonomi che è “ancora oggi facoltativa come previsto dall’art. 21” del D.Lgs. 81/2008. E questo malgrado il fatto che “molto spesso attività rischiose sono affidate all’ultimo anello della catena dei subappalti, i lavoratori autonomi, veri o fasulli che siano”.

 

Il decreto-legge 19/2024, gli appalti, i controlli e la repressione

Nell’introduzione del documento CIIP si segnala poi che al tema della qualificazione delle imprese dovrebbe “accompagnarsi una riflessione sul ruolo di controllo dei Committenti, oggi spesso ridotto alla verifica di pochi elementi, spesso non comprendenti la sicurezza del lavoro”.

 

Si sottolinea anche “il silenzio sul tema gravissimo degli appalti a cui si ricorre non solo in edilizia ma in molti altri settori, pubblici e privati, in cui la rottura della filiera produttiva e l’esternalizzazione di diverse attività lavorative, spesso rischiose, porta ad una lunga catena di subappalti e financo ad appalti a lavoratori autonomi, per i quali le tutele previste dal D.Lgs. 81/08 sono irrisorie, ai quali vengono di fatto delegate attività rischiose in assenza di adeguate forme di coordinamento”.

E, a questo proposito, si segnalano anche le altre misure, “varate con altri provvedimenti, che vanno esattamente in senso contrario al contrasto di tali fenomeni”.

 

Si segnala infine, sul versante dei controlli, che le nuove disposizioni vanno “nella direzione di un ritorno a forme di vigilanza formale”, già sperimentata negli anni e “di scarsa incisività, cui è seguita un’ampia riflessione critica che ha accompagnato l’elaborazione delle norme a partire dalla L. 833/78 per continuare con quelle successive di recepimento delle direttive europee”.

In questo senso – continua il documento – la prevenzione “non si può affrontare con provvedimenti estemporanei e incentrati unicamente sulla repressione, pur indispensabile”.

 

In definitiva il Gruppo di lavoro – composto da Gilberto Boschiroli, Claudio Calabresi, Norberto Canciani, Susanna Cantoni, Alberto Chinaglia, Graziano Maranelli, Paolo Pascucci, Katia Razzini e Rocco Vitale – indica che il DL 19/2024 costituisce “un rilevante arretramento rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento CIIP che riporta vari approfondimenti e considerazioni sul decreto-legge e sulle necessità in materia di salute e sicurezza:

  • “Considerazioni etiche”
  • “Primissime brevi osservazioni sull’art. 29, comma 19, del DL 19 del 2024”
  • “La patente a punti e la qualificazione delle imprese (art. 27)”
  • “La patente a punti e la formazione”
  • “La Lista di conformità INL e la programmazione della vigilanza dell’INL”
  • “Il problema degli appalti pubblici e privati”
  • “Il sistema dualistico dei controlli, prevenzione e non solo vigilanza, il rapporto con il territorio”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “ Alcune considerazioni sul recente DL n. 19/24”, documento a cura del Gruppo di lavoro Legislazione composto da Gilberto Boschiroli (Presidente CIIP), Claudio Calabresi (SNOP), Norberto Canciani (Ambiente e Lavoro), Susanna Cantoni (Vicepresidente CIIP), Alberto Chinaglia (Esperto in materia di appalti), Graziano Maranelli (SNOP), Paolo Pascucci  (Università di Urbino Carlo Bo – Olympus), Katia Razzini (UNPISI) e Rocco Vitale (AIFOS), marzo 2024 (formato PDF, 760 kB). 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 


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Rispondi Autore: GIANNI - likes: 0
19/03/2024 (08:03:14)
Sperare che questo governo emani norme a favore della sicurezza dei lavoratori è una chimera. Vedi Codice appalti, ecc ecc.
Rispondi Autore: jan - likes: 0
19/03/2024 (08:47:13)
finché la formazione si acquista (attestati senza frequenza), si fa al computer e non face-to-face, senza la partecipazione attiva del lavoratore, finché i coordinatori guardano più le carte che fare sicurezza in cantiere come si può pensare ad una diminuzione degli infortuni ?
Rispondi Autore: Sandro Filippi - likes: 0
19/03/2024 (09:24:25)
E' "solo" dal 2021 (L. 215) che attendiamo una "riforma" della formazione, e ora se ne escono con sto decreto.
Direi che le intenzioni e le responsabilità politiche sono chiare, e non solo quelle di questo governo (perchè il precedente è stato in carica fino a ottobre 2022).
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0
19/03/2024 (09:39:14)
La legge 833/78 è stata di fatto superata dal DL 146/21 con buona pace del titolo V e dell'articolo 117 della Costituzione. Non mi pare che, già nel 2021, su questo ci siano state levate di scudi da parte delle organizzazioni sindacali. Questo ultimo decreto si pone in piena continuità logica con i precedenti, accentrando presso INL tutte le competenze, "dimenticandosi" le ASL e il Sistema Sanitario, anzi estraniandole completamente dalla partita e senza prevedere fondi per incrementarne il personale . Anche questa volta non si colgono posizioni critiche da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul fatto che la sicurezza (salute) sui luoghi di lavoro non sia più una tematica di salute ma sia considerata un tema di "lavoro", con completa gestione da parte del Ministero del Lavoro (vedi i vari incontri che si svolgono proprio presso questo Ministero). Il Ministero della Salute sembra completamente assente ed estraneo alla materia, limitandosi al Piano Nazionale della Prevenzione e alla verifica dei LEA.
Questo cambio di "mentalità" rischia però di avere gravi ripercussioni sul fenomeno, infatti è palese che in tema di prevenzione sanitaria l'approccio vincente deve vedere coniugate l'informazione, la persuasione e la condivisione e non solo la "repressione". Finché le aziende e i lavoratori non condivideranno consapevolmente il tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, agendo direttamente per il fine comune, non ci sarà una vera svolta.
Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0
19/03/2024 (17:48:11)
Inoltre le imprese con la SOA sono esenti da "patente a punti" quindi si capisce che i grandi gruppi sono fuori dal sistema di controllo delle patenti.... non mi pare serio.
Rispondi Autore: Quilodico - likes: 0
19/03/2024 (21:49:25)
Ogni volta che un incidente mortale sul lavoro occupa uno spazio sui mass media la politica crea dei mostri per giustificare la sua assenza.
Il lavoro è sancito dalla costituzione ma fino all' avvento della 624 quasi quasi avete un incidente sul lavoro con indennizzo economico avrebbe risolto il problema del lavoratore.
Finalmente nel 2008 entra in vigore il dlgs 81.
Un grande e bel decreto ma a distanza di 16 anni non sembra avere invertito il binomio lavoro infortunio.
Forse aveva ragione il principe di Salina.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
23/03/2024 (08:04:20)
Ho una visione molto più "terrena" del problema: chi deve controllare non lo fa.
Questo vale per:
- gli ispettori del lavoro, che non visitano abbastanza i cantieri e, se lo fanno, eseguono un puro controllo delle carte;
- per gli agenti di Polizia Locale, che non controllano, ai sensi del CdS, quanto avviene in strada;
- per i DL, che non controllano nulla (subappalti irregolari, presenza di "finti" lavoratori autonomi, lavoratori non in regola etc);
- per i CSE (stesse problematiche dei DL): vicino a me, a Bergamo, c'è un cantiere stradale importante con il CSE di Roma: quante volte credete sia venuto in cantiere ???? (e qui ritorniamo agli enti pubblici che non controllano);
- per i sindacati, che si "svegliano" solo a incidente avvenuto: non li ho mai visti attivi per la sicurezza direttamente nelle aziende o nei cantieri.

Ad ogni incidente grave, si fa una nuova legge, ma non si applica quella vecchia: inutile e dannoso, perché crea confusione.
E non ditemi che la patente a punti interviene solo a posteriori: per la patente di guida, tutti contenti, ma è lo stesso sistema.
Quindi, prima di tutto, guardiamo dentro il nostro gruppo di operatori e vediamo se tutti i nostri colleghi fanno il necessario !

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